CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.7118/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo ed ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 3 dell'imputazione (art.648 cod.pen.) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni 3 mesi 1 e giorni 15 di reclusione per i reati di cui agli artt. 640,494,48,479,476 e 482 cod.pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di truffa e sostituzione di persona - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente cia vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rispetto alle quali la parte non evidenzia vizi logici apprezzabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pag. 2,3,4 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all' applicazione della recidiva - è manifestamente infondato e aspecifico perché la doglianza è argomentata sulla recidiva reiterata, mentre la recidiva riconosciuta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello è specifica e infraquinquennale; Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e conseguente mancata dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato poiché il ragionamento della Corte di appello è corretto laddove ha fatto riferimento alla continuità tra i precedenti addebiti e quelli sub iudice (pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato che l'inammissibilità dei motivi principali determina analogo epilogo per quello nuovo presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gi