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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18526/2026

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a ordinanza del 04/09/2025 del tribunale di Como;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e ViganòAnna che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 4 settembre 2025, il tribunale di Como aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Gip delmedesimo tribunale in relazione al reato ex art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, dibeni mobili e immobili del [OSCURATO:PERSONA] o comunque nella sua disponibilità,assieme a denaro contante ed a somme di denaro presenti su conti correnti a luiintestati o nella sua disponibilità, rigettava l'istanza.2.

Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del propriodifensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi diimpugnazione.3.

Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, lamentandol'intervenuta, non consentita reiterazione dell'applicazione della misura reale delsequestro nei confronti del medesimo soggetto e per il medesimo fatto.

Ededuce, altresì, anche la violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem,in presenza di giudicato cautelare.

Sul punto vi sarebbe stata un'erratavalutazione degli elementi di novità a supporto della decisione.

Ai predetti fini sievidenzia come vi sarebbe stata una ordinanza del riesame di Como diannullamento, con relativo giudicato cautelare, di un precedente sequestro, cheavrebbe apprezzato tutto il materiale probatorio, valorizzando le risultanzedifensive e privando di ogni sospetto indice di illiceità lo scopo di un viaggiosvolto dall'indagato, insieme ad altro soggetto.

In particolare, tale viaggio inGermania non avrebbe potuto, secondo il tribunale, come evidenziato nellaprima decisione, essere finalizzato ad occultare all'estero quanto trasportato intermini di denaro e di un orologio appartenenti all'indagato.Si rileva, quindi, che non vi sarebbero, diversamente da quanto ritenuto dalgiudice della cautela, quegli elementi nuovi atti a consentire l'adozione del nuovosequestro, escludendo la sussistenza della preclusione della precedente giudicatocautelare.

Tale non sarebbe la ricerca effettuata dalla Guardia di Finanza inordine ai redditi percepiti negli anni fino al 2023, dalla persona cui siaccompagnava il ricorrente al momento in cui veniva fermato; ricerca finalizzataa ricondurre la somma di € 7120 attribuita dal ricorrente a tale donna,all'indagato medesimo.

Si osserva che, trattandosi di persona straniera, ellapotrebbe avere redditi percepiti all'estero, mentre la ricerca sarebbe statalimitata al solo territorio italiano.

Si sarebbe dovuta aggiungere, inoltre, unaricerca sui redditi del ricorrente, per sostenere l'attribuzione del denaro inquestione allo stesso ricorrente, difficilmente dimostrabile.Si fa riferimento, altresì, alla società [OSCURATO:PERSONA] ed al versamento dell'interocapitale sociale della stessa da parte del ricorrente, quale circostanza valorizzatadalla Guardia di Finanza quale prova per cui tale società sarebbe riferibile alricorrente stesso.

In proposito, si osserva come il versamento non sarebbe statoeffettuato personalmente dall'indagato ma da una società del ricorrente stesso.

Ecomunque, non si tratterebbe di un elemento di novità, posto che al momentodel fermo il ricorrente avrebbe dichiarato che i beni erano di proprietà delladonna cui si accompagnava e non della [OSCURATO:PERSONA].

Il mero versamento integrale delcapitale della società [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente non sarebbe dimostrativo,inoltre, della riferibilità della società al ricorrente stesso, trattandosi piuttosto diSocietà da lui amministrata, ma detenuta per il 95% dalla donna che loaccompagnava.

Si trattava, poi, di un dato già fornito in una visura camerale,che la difesa aveva depositato fin dal primo procedimento cautelare.Non costituiva elemento nuovo neppure la circostanza per cui il ricorrenteera anche titolare in minima parte di quote della predetta società.Riguardo inoltre, al tema della titolarità formale dell'orologio, si precisa cheal momento del fermo il ricorrente aveva dichiarato che il bene apparteneva alladonna e che lui lo indossava per ragioni di sicurezza.

Dichiarazione questaritenuta credibile dal tribunale del riesame; in proposito, si osserva comel'indagine della Guardia di Finanza per verificare fatture di acquisto e di venditadell'orologio nella contabilità della società [OSCURATO:PERSONA] risulti superflua e comunquenon rilevante ai fini del fumus del reato.Non sarebbe poi un elemento nuovo l'approfondimento della Guardia dioccultato, trattandosi soltanto di una rivalutazione di un fatto già esaminato,inerente la presenza di un vano con funzione di porta ruota da scorta.

Si osservainvero, che come già evidenziato dalla difesa nel primo procedimento cautelare,l' orologio era custodito nel vano portabagagli assieme a bagagli dell'indagato edella donna già citata, signora Macovei.

Dato, quest'ultimo, ritenuto credibile daltribunale anche alla luce di documenti depositati, provenienti dalla BMW Italia,inerenti la specifica vettura esaminata.4.

Con il secondo motivo si deduce un vizio di violazione di legge quantoalla valutazione del fumus del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000.

Si ribadisceche come già apprezzato dal tribunale del riesame, sarebbe emerso unalegittimo viaggio all'estero del ricorrente e che i beni allora contestati erano dareputarsi della Macovei.

Beni peraltro non nascosti e nella disponibilità delricorrente solo per motivi di sicurezza.

Non vi era finalità di occultamento oalienazione degli stessi.

Circostanze e valutazioni non superabili alla luce dei datisopra citati, come invece ritenuto dal tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I due motivi, omogenei siccome relativi alla sussistenza deipresupposti del sequestro, devono esaminarsi congiuntamente.

Si premette cheai sensi dell'art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000 è punito con la reclusione da seimesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte suiredditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativia dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beniidonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivicompiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzioneesattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene,siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemmatendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del02/03/2018 Ud. (dep. 02/07/2018 ) Rv. 273493 - 01).

Questa corte ha inproposito precisato che hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivicompiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino iltrasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi diinganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarreall'esecuzione le garanzie patrimoniali. (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023,sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata",ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quellareale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente intutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettivavolontà dei contraenti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento delbene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua diun atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "attofraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e amettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene daparte dell'Erario. (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di, Rv. 268798 -Alla luce dei predetti principi non è chiaro in che modo si sia proceduto,come richiesto dal reato espressamente ipotizzato, al compimento di attidispositivi connotati altresì da elementi di inganno o di artificio, di portatasimulatoria ovvero che, al di fuori di tale ipotesi, abbiano determinato iltrasferimento effettivo dei beni, a fronte di denaro e dell'orologio conservatisull'uomo, senza che la sua verbale attribuzione dell'orologio alla donna possaritenersi dar luogo al trasferimento effettivo degli stessi, ed a fronte dellaesclusione stessa di ogni riconduzione, ancorchè apparente, dell'orologio, a terzi,compresa la società [OSCURATO:PERSONA] srl.2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p.

P.Q.Mannulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Comocompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ordinanza del 04/09/2025 del tribunale di Como;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e ViganòAnna che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 4 settembre 2025, il tribunale di Como aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Gip delmedesimo tribunale in relazione al reato ex art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, dibeni mobili e immobili del [OSCURATO:PERSONA] o comunque nella sua disponibilità,assieme a denaro contante ed a somme di denaro presenti su conti correnti a luiintestati o nella sua disponibilità, rigettava l'istanza.2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del propriodifensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi diimpugnazione.3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, lamentandol'intervenuta, non consentita reiterazione dell'applicazione della misura reale delsequestro nei confronti del medesimo soggetto e per il medesimo fatto. Ededuce, altresì, anche la violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem,in presenza di giudicato cautelare. Sul punto vi sarebbe stata un'erratavalutazione degli elementi di novità a supporto della decisione. Ai predetti fini sievidenzia come vi sarebbe stata una ordinanza del riesame di Como diannullamento, con relativo giudicato cautelare, di un precedente sequestro, cheavrebbe apprezzato tutto il materiale probatorio, valorizzando le risultanzedifensive e privando di ogni sospetto indice di illiceità lo scopo di un viaggiosvolto dall'indagato, insieme ad altro soggetto. In particolare, tale viaggio inGermania non avrebbe potuto, secondo il tribunale, come evidenziato nellaprima decisione, essere finalizzato ad occultare all'estero quanto trasportato intermini di denaro e di un orologio appartenenti all'indagato.Si rileva, quindi, che non vi sarebbero, diversamente da quanto ritenuto dalgiudice della cautela, quegli elementi nuovi atti a consentire l'adozione del nuovosequestro, escludendo la sussistenza della preclusione della precedente giudicatocautelare. Tale non sarebbe la ricerca effettuata dalla Guardia di Finanza inordine ai redditi percepiti negli anni fino al 2023, dalla persona cui siaccompagnava il ricorrente al momento in cui veniva fermato; ricerca finalizzataa ricondurre la somma di € 7120 attribuita dal ricorrente a tale donna,all'indagato medesimo. Si osserva che, trattandosi di persona straniera, ellapotrebbe avere redditi percepiti all'estero, mentre la ricerca sarebbe statalimitata al solo territorio italiano. Si sarebbe dovuta aggiungere, inoltre, unaricerca sui redditi del ricorrente, per sostenere l'attribuzione del denaro inquestione allo stesso ricorrente, difficilmente dimostrabile.Si fa riferimento, altresì, alla società [OSCURATO:PERSONA] ed al versamento dell'interocapitale sociale della stessa da parte del ricorrente, quale circostanza valorizzatadalla Guardia di Finanza quale prova per cui tale società sarebbe riferibile alricorrente stesso. In proposito, si osserva come il versamento non sarebbe statoeffettuato personalmente dall'indagato ma da una società del ricorrente stesso. Ecomunque, non si tratterebbe di un elemento di novità, posto che al momentodel fermo il ricorrente avrebbe dichiarato che i beni erano di proprietà delladonna cui si accompagnava e non della [OSCURATO:PERSONA]. Il mero versamento integrale delcapitale della società [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente non sarebbe dimostrativo,inoltre, della riferibilità della società al ricorrente stesso, trattandosi piuttosto diSocietà da lui amministrata, ma detenuta per il 95% dalla donna che loaccompagnava. Si trattava, poi, di un dato già fornito in una visura camerale,che la difesa aveva depositato fin dal primo procedimento cautelare.Non costituiva elemento nuovo neppure la circostanza per cui il ricorrenteera anche titolare in minima parte di quote della predetta società.Riguardo inoltre, al tema della titolarità formale dell'orologio, si precisa cheal momento del fermo il ricorrente aveva dichiarato che il bene apparteneva alladonna e che lui lo indossava per ragioni di sicurezza. Dichiarazione questaritenuta credibile dal tribunale del riesame; in proposito, si osserva comel'indagine della Guardia di Finanza per verificare fatture di acquisto e di venditadell'orologio nella contabilità della società [OSCURATO:PERSONA] risulti superflua e comunquenon rilevante ai fini del fumus del reato.Non sarebbe poi un elemento nuovo l'approfondimento della Guardia dioccultato, trattandosi soltanto di una rivalutazione di un fatto già esaminato,inerente la presenza di un vano con funzione di porta ruota da scorta. Si osservainvero, che come già evidenziato dalla difesa nel primo procedimento cautelare,l' orologio era custodito nel vano portabagagli assieme a bagagli dell'indagato edella donna già citata, signora Macovei. Dato, quest'ultimo, ritenuto credibile daltribunale anche alla luce di documenti depositati, provenienti dalla BMW Italia,inerenti la specifica vettura esaminata.4. Con il secondo motivo si deduce un vizio di violazione di legge quantoalla valutazione del fumus del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000. Si ribadisceche come già apprezzato dal tribunale del riesame, sarebbe emerso unalegittimo viaggio all'estero del ricorrente e che i beni allora contestati erano dareputarsi della Macovei. Beni peraltro non nascosti e nella disponibilità delricorrente solo per motivi di sicurezza. Non vi era finalità di occultamento oalienazione degli stessi. Circostanze e valutazioni non superabili alla luce dei datisopra citati, come invece ritenuto dal tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due motivi, omogenei siccome relativi alla sussistenza deipresupposti del sequestro, devono esaminarsi congiuntamente. Si premette cheai sensi dell'art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000 è punito con la reclusione da seimesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte suiredditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativia dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beniidonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivicompiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzioneesattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene,siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemmatendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del02/03/2018 Ud. (dep. 02/07/2018 ) Rv. 273493 - 01). Questa corte ha inproposito precisato che hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivicompiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino iltrasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi diinganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarreall'esecuzione le garanzie patrimoniali. (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023,sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata",ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quellareale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente intutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettivavolontà dei contraenti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento delbene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua diun atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "attofraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e amettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene daparte dell'Erario. (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di, Rv. 268798 -Alla luce dei predetti principi non è chiaro in che modo si sia proceduto,come richiesto dal reato espressamente ipotizzato, al compimento di attidispositivi connotati altresì da elementi di inganno o di artificio, di portatasimulatoria ovvero che, al di fuori di tale ipotesi, abbiano determinato iltrasferimento effettivo dei beni, a fronte di denaro e dell'orologio conservatisull'uomo, senza che la sua verbale attribuzione dell'orologio alla donna possaritenersi dar luogo al trasferimento effettivo degli stessi, ed a fronte dellaesclusione stessa di ogni riconduzione, ancorchè apparente, dell'orologio, a terzi,compresa la società [OSCURATO:PERSONA] srl.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. P.Q.Mannulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Comocompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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