CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26932/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi I difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei loro ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza del 22 giugno 2018 del Tribunale di Udine che aveva -condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.81, 110 e 353 cod. pen. ed in particolare escludeva l'aggravante di cui all'art. 353, secondo comma, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta continuazione interna nei confronti di entrambi, riducendo per l'effetto la pena inflitta in quella rispettivamente di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa ed anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, nonché escludeva la parte civile, revocando le relative statuizioni, mentre confermava nel resto la impugnata sentenza. Agli imputati era stato contestato di aver il [OSCURATO:PERSONA], quale direttore della struttura ospedaliera complessa (di seguito, SOC) "Tecnologia dell'informazione e della Comunicazione" dell'Azienda ospedaliera universitaria di Udine, e il [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] spa, mediante collusioni, accordi clandestini e mezzi fraudolenti, turbato la regolarità della gara indetta dalla suddetta Azienda ospedaliera per la realizzazione di un data center, affinché la complessiva fornitura fosse aggiudicata alla [OSCURATO:PERSONA] spa. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati sopra indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori e con atti separati, i motivi di seguito sintetizzati nei limiti indicati dall'ari:. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]!. 2.1.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 353 cod. pen., 3, comma 9, e 53, comma 2, digs. n. 163 del 2006 (vigenti all'epoca dei fatti) e conseguente vizi di motivazione in punto di dolo e responsabilità concorsuale; omesso esame dei motivi di appello di travisamento della prova. 2.1.2. In via gradata, violazione dell'art. 353 cod. pen. per aver dilatato illegittimamente l'area penale del reato considerando condotte poste in essere prima della gara. 2.1.3. Maturata prescrizione del reato. 2.1.4. Omessa motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha dimostrato di aver avuto un errato approccio ermeneutico alla questione sottoposta dalla difesa con il gravame, ovvero che il documento elaborato dal ricorrente e rinvenuto nell'ufficio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse una proposta tecnica relativa ad una gara per forniture e. non una proposta tecnico-economica. Era stata la Inasset ad individuare le dotazioni da acquistare e il ricorrente aveva soltanto fornito a [OSCURATO:PERSONA] i codici dei materiali necessari estratti automaticamente da un configuratore in possesso della società - ditta partner del fornitore APC. In ogni caso, la stessa Corte di appello ha definito tale incarico di collaborazione "inopportuno" e quindi manca nella ricostruzione la prova del dolo, trattandosi al più di condotta colposa.Inoltre, la Corte di appello non ha fornito risposta sui motivi di appello relativi agli altri elementi sui quali si era fondato il convincimento il primo giudice, limitandosi a ribadire le convinzioni espresse in primo grado; come anche sulla mancanza dei requisiti da parte della VEM. Si richiama la memoria depositata dalla difesa quanto all'attribuzione della condotta al ricorrente (il legale rappresentante della VEM risulta essere stato assolto). Relativamente alla configurabilità del reato, va rammentata la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di una gara e sulle differenze con la fattispecie legale di cui all'art. 353-bis cod. pen. (Cass. n. 10383 del 2020). Al momento in cui furono commesse le condotte contestate non vi era alcuna gara, che era stata avviata solo in data 26 ottobre 2012 (ovvero successivamente all'ultima modifica del 19 ottobre 2012 del file con kit list del 27 agosto 2012). Il reato in ogni caso è oramai prescritto e si chiede alla Corte Suprema di rivedere il principio di diritto, che considera irrilevante ai fini della prescrizione il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione. La motivazione invero costituisce un elemento decisivo della sentenza, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. In via subordinata, si denuncia la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge e vizio ch motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 353 cod. pen. (di fatto ricosl:ruita la vicenda nel fuoco dell'art. 353-bis cod. pen., mai contestato, trattandosi di condotte verificatesi prima della gara). Le condotte, ritenute prova della collusione, sono tutte avvenute prima dell'indizione della gara del 26 ottobre 2012. Quindi i fatti sarebbero ricadenti nella diversa e mai contestata ipotesi di reato prevista dall'ad 353-bis cod. pen. 2.2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3, comma 9, e 53, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e vizio di motivazione con riferimento ai motivi di appello, decisivi e relativi alla valutazione dei documenti ritenuti probanti l'esistenza di rapporti collusivi. Si chiede di annullare la sentenza impugnata in quanto ha erroneamente applicato le citate norme e ha motivato in modo manifestamente illogico, per violazione dei canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e per difformità incontrovertibile con i risultati obiettivamente raccolti in sede di istruttoria dibattimentale.La Corte di appello, nel valorizzare il documento del [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di esaminare le censure versate nell'appello, come si evince dal fatto che essa confonde l'appalto di fornitura - quale era quello in esame avente ad oggetto l'acquisto di prodotti già disponibili sul mercato, con un appalto di lavori, che richiede invece una progettazione di elaborati. In questa prospettiva, il documento elaborato dal [OSCURATO:PERSONA] e la kit list non avrebbero potuto pilotare le aggiudicazioni in favore di una ditta rispetto ad un'altra, trattandosi soltanto di una lista di codici di prodotti merceologici, tratti da un listino di una società leader e sottoposti all'offerta sul libero mercato. Da censurare è anche la sentenza là dove ha ritenuto la proposta [OSCURATO:PERSONA]/Vem un "mero sviluppo progettuale" del documento elaborato dall'ing. Cella e dalla Inasset nella primavera 2012, come si evince dalla lettura dell'elaborato predisposto da tale ultima azienda (che aveva effettuato un sopralluogo indicando le linee guida per il nuovo data center dell'Ospedale e le caratteristiche per la realizzazione della sala tic, server e ups, con il materiale da utilizzare). L'attività svolta dalla SOC diretta dal ricorrente si era indirizzata alla ricerca dei prodotti di tecnologia indicati dal progetto Inasset. Illogica è la motivazione nel ritenere che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi ad un consulente o alla stessa APC: non si sono considerate le ristrettezze di fondi e dei tempi e comunque la possibilità di ottenere i codici del materiale APC solo da ditte partner della produttrice. Al documento del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere attribuito quindi il solo effettivo e reale valore di "proposta commerciale in sviluppo del progetto Inasset" per l'attrezzaggio del data center, con tecnologia APC, grazie all'accesso di Vem (azienda partner) al programma configuratore. Le prove raccolte dimostravano che tale dinamica era del tutto normale nei rapporti con i rappresentanti- commerciali delle varie ditte. Il ricorrente aveva poi girato il 28 settembre 2012 ai competenti uffici della SOC "Approvvigionamento e Logistica" dell'azienda sanitaria udinese l'elenco di merce così stilato per ottenere proposte di fornitura al ribasso, senza lacuna lesione della par condicio. In modo contraddittorio - tenuto conto di tale datazione - è la conclusione che la Corte di appello ha ricavato dell'esistenza di rapporti collusivi tra i 2 imputati dalla concomitante proposta del 28 agosto 2012 e dal file della kit list rinvenuto nel computer di [OSCURATO:PERSONA] con data ultima di modifica del 19 ottobre 2012 (ovvero un mese dopo che il ricorrente aveva inviato la lista agli uffici).2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 1-bis d.lgs. n. 163 del 2006, art. 1, comma 1, d.l. n. 95 del 2012; vizio di motivazione (la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che andasse motivato lo sdoppiamento delle forniture). La Corte di appello, mal applicando la normativa sugli appalti vigente all'epoca dei fatti, per provare la fraudolenta condotta volta a favorire la Vem, ha ritenuto che andasse motivata la suddivisione in lotti dell'appalto (mentre si trattava invece di condotta "obbligata" e che non necessitava quindi di alcuna motivazione, cfr. a tal fine la giurisprudenza amministrativa allegata). La questione era stata esposta in tali termini alla Corte di appello sia nell'appello sia con la discussione orale. La Corte di appello ha trascurato che il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (MEPA) costituiva un obbligo di legge. Viepiù andava considerato che il ribasso offerto dalla Vem era tale da dimostrare la mancanza di collusioni e della consapevolezza di essere l'unica offerente. La argomentazione, secondo cui la scissione dell'appalto avesse come scopo quello di gestire la gara attraverso la piattaforma MEPA e così meglio pilotare le aggiudicazioni, confligge con le competenze che a ciascuna SOC e ai rispettivi direttori erano attribuiti e con le prove testimoniali sulla totale autonomia di gestione della gara da parte della direttrice della SOC "Approvvigionamento e Logistica". 2.2.4. Vizio di motivazione quanto alla valutazione del requisito del sopralluogo, sulle tempistiche della gara, sulle verifiche dei requisiti dei partecipanti alle gare e scelta dei partecipanti. In modo contraddittorio la sentenza impugnata a pag. 29 descrive la proposta del [OSCURATO:PERSONA] come progetto avente ad oggetto "lavori", mentre a pag. 35 definisce l'oggetto dell'appalto in termini di "forniture" di prodotti disponibili sul mercato, sicché la richiesta di un sopralluogo sui luoghi sarebbe stata del tutto irragionevole. La Corte di appello non ha considerato la memoria depositata dalla difesa in cui si spiegava la ragionevolezza di una richiesta di sopralluogo. Priva di motivazione è la sentenza sul requisito delle tempistiche della gara (i testimoni hanno chiarito che i termini non fossero perentori). La gestione della gara spettava poi alla Direttrice della SOC e sulla quale non poteva interferire il ricorrente. Parimenti sulla scelta delle aziende invitate e sul criterio a rotazione. 2.2.5. Vizio di motivazione sulla valutazione degli altri elementi ritenuti prova della collusione (attribuzione al ricorrente delle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], contatti tra le parti, intercettazioni e contati telefonici). La Corte di appello ha considerato [OSCURATO:PERSONA] mero referente e collaboratore del ricorrente - e come tale privo di autonomia decisionale sulla gara - mentre egli era responsabile di una posizione organizzativa e quindi dotato di cognizioni e competenze autonome. La Corte di appello ha poi definito irrilevanti le captazioni, mentre poi a pag. 32 della sentenza viene dato rilievo al colloquio tra due commerciali su vicende diverse e successive per dimostrare un sistema per pilotare le aggiudicazioni. In ogni caso i Nas avevano rilevato che nessuna analogia era emersa con gare successive e il teste Greggianin aveva riferito che il colloquio riguardava un mero scambio di strategie, ide e progetti da sottoporre ai clienti. Nessuna captazione del ricorrente ha ad oggetto il sistema di frazionamento per pilotare le aggiudicazioni. 2.2.6. Vizio di motivazione sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 353, secondo comma, cod. pen. In modo illogico è stata attribuito al ricorrente il ruolo di preposto (ovvero di colui aveva richiesto la gara e si era occupato di allestire la sala server), quando invece ricopriva una veste esclusivamente tecnica (verificare le necessità informatiche della azienda; in tal senso le testimonianze richiamate in calce) e non amministrativa. 2.2.7. Vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Quanto al primo profilo la sentenza impugnata si basa sulla pericolosità della condotta di rilevante gravità, priva di motivazione giustificativa, trascurando elementi quali la incensuratezza del ricorrente e l'attività da questi svolta per trovare la migliore soluzione tecnica ed economica. Né risulta logica la considerazione della condotta protratta per lungo tempo, smentita dal periodo in cui è intervenuto nella vicenda il ricorrente (dal 20 agosto al 28 settembre 2012). Quanto al secondo profilo di censura, la Corte di appello ha omesso di considerare positivi ed oggettivi elementi (carenza di danno, tenuto conto del prezzo di aggiudicazione). 2.2.8. Prescrizione del reato. Il reato si è consumato al momento della indizione del 26 ottobre 2012 o al più tardi con le aggiudicazioni del 13 novembre 2012 (le determine successive sono la mera ratifica delle aggiudicazioni). La prescrizione si è maturata - tenuto conto delle sospensioni - il 24 luglio 2021, prima del deposito della motivazione della sentenza di appello. In ogni caso il reato è da ritenersi allo stato oramai prescritto.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. In ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato in modo aspecifico la medesima questione sollevata con l'appello e alla quale la Corte di appello ha fornito una risposta adeguata, lineare e non manifestamente illogica. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è appena il caso di rammentare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e, stesso codice) per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Ciò premesso, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia ben spiegato, senza incorrere in manifeste illogicità, il contenuto e la funzione del documento elaborato dal ricorrente e rinvenuto presso lo studio del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Sul valore del documento del 27 agosto 2012, a fronte della tesi difensiva (il Cella aveva indicato la tipologia di data center da installare -- ACP - e [OSCURATO:PERSONA] aveva semplicemente sviluppato tale progetto con il configuratore automatico della ditta produttrice ACP - nella sua disponibilità quale collaboratore commerciale di una società partner; non c'era nulla di illecito in tale attività e non era stata alterata la par condicio), la Corte di appello ha ritenuto che detto documento non fosse il mero sviluppo dell'elaborato di Cella, con la traduzione in codici delle macchine e delle attrezzature, in quanto quest'ultimo conteneva soltanto indicazioni di tipo generale su come devono funzionare i data center (nulla era detto su come organizzare la sala server in questione), mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] era invece tarato per la sala server in questione con specifiche soluzioni progettuali e con l'indicazione delle attrezzature proposte, di chi avrebbe coordinato il progetto e lo svolgimento dei lavori, il periodo di validità dell'offerta, il periodo di inizio lavori e sui tempi di consegna dei materiali. Le diverse conclusioni versate nel ricorso mirano ad una non consentita rilettura del significato del materiale probatorio, notoriamente preclusa in sede di legittimità.Quanto alla definizione dell'incarico di collaborazione come "inopportuno", il ricorrente isola una argomentazione - che non era certo quella portante nella valutazione della condotta attribuita al ricorrente - che intendeva rispondere alla tesi difensiva sulla "normalità" dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA]. Generiche sono le censure sulla mancata risposta ai motivi di appello, motivi che il ricorrente non illustra neppure in termini di decisività. Parimenti generico è il riferimento alla memoria depositata dalla difesa quanto all'attribuzione della condotta al ricorrente. 2.2. Manifestamente infondata, oltre che priva di concreto e rilevante interesse per la posizione del ricorrente (tra tante, Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246), è la censura sulla configurabilità del reato di cui all'art.353 cod. pen. e sui rapporti di detta norma con quella di cui all'art. 353-bis cod. p en. Si è infatti affermato in tema di turbata libertà degli incanti che la turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen. può essere realizzata anche nella procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale (fattispecie relativa a comportamenti strumentali a minare la regolarità delle gare, fin dalle fasi finalizzate alla individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione) (tra tante, Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269525). Tale principio ha trovato successive conferme in altri arresti di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 14711 del 22/02/2022; Sez. 6, n. 7260 del 26/11/2021, dep. 2022). A tali pronunce è sufficiente rinviare per delineare i rapporti tra la suddetta norma incriminatrice e quella che punisce il delitto di turbata libertà di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis cod. pen. (quest'ultima invero destinata alla funzione di rendere punibili come reati consumati turbative che, nell'assetto previgente alla sua introduzione, in assenza della indizione di una gara, avrebbero potuto essere considerate al più punibili a titolo di tentativo di turbata libertà degli incanti). 2.3. Non consentito è infine l'ultimo motivo che censura la omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il relativo motivo di appello era infatti del tutto generico in quanto limitato alla mera richiesta di concessione delle suddette circostanze. Pertanto, è inammissibile in questa sede la censura in punto di omessa motivazione (tra le tante, Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, RV. 271869). 2.4. Stante l'inammissibilità del ricorso, non può rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello. La censura declinata nel ricorso relativa alla rilevanza della prescrizione del reato nella fase di appello è all'evidenza priva di pregio giuridico. rTh Come hanno spiegato le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819; conf. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966), la prescrizione maturata nella fase di appello può costituire motivo (anche unico) del ricorso per cassazione nella misura in cui si intenda fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. che impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità con l'adozione anche ex officio del provvedimento consequenziale. Quindi solo nel caso in cui la sentenza di condanna non abbia rilevato, con la decisione adottata, la maturata prescrizione si è in presenza del vizio di palese violazione di legge, che giustifica la proposizione dell'atto di impugnazione volto a far escludere la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". 3. In relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia quanto segue. 3.1. La questione della esatta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 cod. pen è già stata affrontata per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e pertanto si rinvia alle osservazioni sopra esposte, onde evitare inutili ripetizioni. 3.2. Anche per il secondo motivo valgono le considerazioni fatte per l'altro ricorrente. Si richiamano i rilievi sulla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e sul valore del documento del [OSCURATO:PERSONA]. Anche in tal caso, il ricorrente ha reiterato questioni già esaminate e scrutinate dalla Corte di appello in modo non censurabile in sede di legittimità. Non rispondono infatti al vizio previsto dalla lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. le dedotte illogicità nel ragionamento giustificativo della sentenza impugnata. Il ricorso sul punto ha evocato genericamente elementi di puro fatto nella prospettiva di una loro rinnovata e preclusa rivalutazione (si invita la Corte di cassazione alla "lettura" di evidenze processuali; si avanzano apprezzamenti di merito), anche al di fuori della circoscritta possibilità consentita in sede di legittimità di denunciare errori revocatori sulla prova (che devono cadere sul "significante" e non sul significato della prova e avere un oggetto definito e non opinabile, cfr. tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). In ordine alla scelta di rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello sul punto, come già detto anche per l'altro ricorrente, risponde al rilievo sollevato dalla difesa sulla "legittimità" o "normalità" di una siffatta collaborazione. Era sicuramente un'opzione non necessitata, potendo evidentemente il [OSCURATO:PERSONA] rivolgersi per i codici alla stessa APC o ad altro consulente e comunque il compito di [OSCURATO:PERSONA] non era stato soltanto quello di fornire detti codici. 3.3. Quanto al terzo motivo, le questioni sollevate dal ricorrente non si confrontano con l'appello e avanzano censure non consentite e aspecifiche. La Corte di appello ha affrontato la questione della suddivisione in lotti dell'appalto alla luce dei rilievi della difesa. Nell'appello a pag. 33 si deduceva infatti che la normativa di settore prevedeva "al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente" la suddivisione degli appalti in lotti funzionali. A tale rilievo la Corte di appello ha risposto, evidenziando come nella specie la scelta del frazionamento dei lotti non risultasse in ogni caso per nulla motivata rispetto ai suddetti parametri e neppure in concreto rispondente alle predette finalità. Costituisce inoltre un argomento di fatto precluso l'argomentazione sul ribasso offerto dalla Vem. Quanto alla totale autonomia di gestione della gara da parte della direttrice della SOC "Approvvigionamento e Logistica", la Corte di appello ha evidenziato in modo coerente quale fosse il ruolo "attivo" del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della procedura. 3.4. Parimenti con il quarto motivo il ricorrente si affida a censure che non possono trovare ingresso in questa sede. Non vi è alcuna contraddizione - rilevante ai fini dell'art. 606 cod. proc. pen. - nel ragionamento giustificativo della Corte di appello tra la valutazione della proposta del [OSCURATO:PERSONA] e l'oggetto dell'appalto. Come ha ben spiegato la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato con la sua proposta le linee portanti della operazione per l'installazione della sala server e definito sulla base di esse il materiale da acquistare. In tale prospettiva risultava ultronea e meramente ostativa la richiesta di un preventivo sopralluogo. Sul punto il ricorrente si limita a proporre una alternativa lettura delle evidenze processuali, a fronte di quella non manifestamente illogica della Corte di appello. Anche sulle tempistiche della gara, il ricorrente si diffonde in argomenti di merito. Sulla gestione della gara si è già detto al paragrafo che precede. 3.5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il quinto motivo. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello ha motivato in modo non illogico, alla luce delle complessive emergenze probatorie esposte nelle sentenze di merito, mentre il ricorrente ha finito per riproporre, in via soltanto oppositiva, argomenti di merito già esaminati dalla sentenza impugnata.Sulle captazioni non si riscontra nella sentenza impugnata alcuna contraddizione rilevante ai fini del vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. posto che la Corte di appello le ha esaminate solo quale elemento "ultroneo" di prova. 3.6. Alcuna illogicità manifesta si riscontra nelle censure avanzate con il sesto motivo, con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 353, secondo comma, cod. pen. Sin dal primo grado i Giudici di merito hanno spiegato, facendo buon governo dei principi di diritto in materia, che la nozione di "preposto'', di cui al secondo comma dell'art. 353 cod. pen., non andasse determinata con riferimento al solo momento terminale della gara, ma dovesse comprendere tutti coloro che svolgono funzioni nell'intero percorso procedimentale (tra tante, Sei:. 6, n. 40890 del 29/05/2018, Rv. 274153, in cui la Suprema Corte ha precisato che l'indebita influenza sull'andamento della gara può essere esercitata dal preposto non solo in relazione ad un atto tipico, ma anche mediante una qualche l'orma di ingerenza, sia pure di mero fatto, sulla procedura). Correttamente la Corte di appello ha riconosciuto tale ruolo in quello svolto dal ricorrente nella procedura: la gara era stata indetta su sua iniziativa - quale dirigente della SOC che avrebbe dovuto occuparsi dell'allestimento della sala server - e in tale veste aveva fornito le informazioni essenziali per il bando. 3.7. Anche per i punti delle circostanze attenuanti generiche e dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il ricorso presenta profili di inammissibilità. La sentenza impugnata ha motivato infatti su entrambe le questioni in modo adeguato e non manifestamente illogico e il ricorrente anche in tal caso ha reiterato gli argomenti esposti in appello (incensuratezza e finalità della condotta) che sono stati tuttavia superati dalla valutazione della Corte di appello in termini di rilevante gravità della vicenda, sia con riferimento alla sua durata che all'impatto della gara. Tale valutazione non risulta affatto illogica - quanto alla durata - posto che, come ha rilevato la Corte di appello, la vicenda illecita andava esaminata nel suo complesso (pertanto non frazionando e isolando i singoli momenti che hanno preceduto la consumazione del reato). Quanto poi all'art. 131-bis cod. pen. il motivo di appello era viepiù anche generico perché basato soltanto sulla lapidaria affermazione della "la non ritenuta offesa di particolare tenuità e il comportamento non abitale". Di guisa che gli argomenti spesi in questa sede sono di puro fatto. 3.8. Quanto, infine, alla rilevanza della prescrizione del reato maturata nelle more del deposito della motivazione della sentenza di appello, la questione è già stata affrontata - in termini di manifesta infondatezza - per il computato [OSCURATO:PERSONA] e a tali osservazioni si rinvia. 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammen