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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40629/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del TRIBUNALE di Palermo il 30 maggio 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina per essersi impossessato con violenza di 340 euro.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione poiché sebbene il primo giudice abbia ritenuto di considerare le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha determinato la pena in misura eccessiva e sproporzionata, senza rendere ragione del l'esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, né la corte d'appello ha rimediato a tale carenza limitandosi a formulare un mero calcolo aritmetico.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La corte infatti ha precisato che la pena base per il reato di rapina è stato determinato in anni quattro di reclusione ed euro 1500 di multa e ha ritenuto di applicare le attenuanti generiche, seppure ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante, non nella massima estensione ma in misura lievemente inferiore, sottolineando che la condotta posta in essere dall'imputato, che aveva aggredito l'addetto ad un distributore di carburante facendolo cadere a terra e sotto la minaccia di una pistola si era impossessato dell'incasso giornaliero approfittando dell'orario notturno, non poteva ritenersi di marginale gravità.

Trattasi di motivazione succinta ma corretta e immune dalle censure sollevate con il ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] B RSELLINO Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D SANTIS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del TRIBUNALE di Palermo il 30 maggio 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina per essersi impossessato con violenza di 340 euro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione poiché sebbene il primo giudice abbia ritenuto di considerare le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha determinato la pena in misura eccessiva e sproporzionata, senza rendere ragione del l'esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, né la corte d'appello ha rimediato a tale carenza limitandosi a formulare un mero calcolo aritmetico. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte infatti ha precisato che la pena base per il reato di rapina è stato determinato in anni quattro di reclusione ed euro 1500 di multa e ha ritenuto di applicare le attenuanti generiche, seppure ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante, non nella massima estensione ma in misura lievemente inferiore, sottolineando che la condotta posta in essere dall'imputato, che aveva aggredito l'addetto ad un distributore di carburante facendolo cadere a terra e sotto la minaccia di una pistola si era impossessato dell'incasso giornaliero approfittando dell'orario notturno, non poteva ritenersi di marginale gravità. Trattasi di motivazione succinta ma corretta e immune dalle censure sollevate con il ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] B RSELLINO Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D SANTIS
Sentenza Cassazione n. 40629/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris