CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 27252/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1298/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16195/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di Appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia del 16/12/2024, appellata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 16/12/2024, previa declaratoria di non doversi procedere in relazione alla fattispecie di truffa per intervenuta prescrizione, è stata rideterminata la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione alla residua imputazione di ricettazione di assegno bancario, provento del reato di contraffazione. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Lombardi, eccependo: violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità del delitto di cui all’art. 648 c.p., assumendo l’insussistenza del contestato delitto presupposto di cui all’art. 485 c.p., depenalizzato dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 (i giudici di merito avevano ritenuto la firma di traenza ed il timbro apposto non riferibili al titolare del conto corrente; la falsità era stata commessa su assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità); violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie per avere la Corte di appello ritenuto il Lombardi responsabile del reato ascrittogli senza verificare se egli fosse stato consapevole della provenienza illecita dell’assegno e se lo avesse ricevuto, acquistato o in qualche modo ottenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27252/2025 Roma, lì, 24/07/2025 Il ricorrente deduce l’esistenza di una clausola di non trasferibilità sull’assegno e le conseguenze dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. sulla fattispecie in esame, richiamando l’applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01) secondo il quale, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. 1.1. E’ pur vero che la giurisprudenza ritiene anche che la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 – 01); nel caso di specie, tuttavia, la condotta contestata è successiva alla depenalizzazione, per cui la falsificazione non ha mai avuto rilevanza penale. 2. La non trasferibilità dell’assegno in questione è circostanza che emerge dallo stesso capo di imputazione, atteso l’importo di emissione, pari ad euro quattromila (l’art. 49 del [OSCURATO:PERSONA] – d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – stabilisce, infatti, che gli assegni bancari, postali o circolari, di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità). Trattandosi di questione di diritto, che non necessita di alcun accertamento in punto di fatto, la violazione di legge poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione che ha l’obbligo di pronunciarsi a riguardo. 3. L’insussistenza del reato presupposto fa venir meno la condotta di ricettazione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e assorbimento degli ulteriori motivi proposti. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]