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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43537/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 1998, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Genova il 14 giugno Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva disposto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere ed applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria la libertà vigilata, con l'obbligo di dimorare presso la comunità terapeutica "L'Ancora" di Ventimiglia.

Con provvedimento del 14 settembre 2020, avendo il Nardi abbandonato la comunità ed essendosi reso irreperibile, il Giudice per le indagini preliminari ha applicato in via provvisoria, a titolo di aggravamento, la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS.

Tale ordinanza non ha avuto esecuzione per l'irreperibilità del Nardi.

L'8 aprile 2021, il Sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, dopo la segnalazione del Commissariato di Ventimiglia, che aveva rintracciato il Nardi e non era a conoscenza dell'intervenuto aggravamento dell'originaria misura di sicurezza, ha chiesto la sostituzione della libertà vigilata con la misura dell'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro.

Tale richiesta è stata accolta dalla Corte d'appello che il 17 aprile 2021 ha disposto la misura dell'assegnazione a una casa di lavoro.

A seguito di impugnazione dell'imputato avverso quest'ultimo provvedimento, con ordinanza, emessa il 14 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell'appello proposto, ha rigettato la richiesta di applicazione della casa di lavoro a titolo di aggravamento della libertà vigilata e ha ordinato l'immediata liberazione dell'imputato; ha disposto il ripristino e l'immediata esecuzione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS, già disposto a titolo di aggravamento della pregressa libertà vigilanza con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari il 14 settembre 2020.

Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'imputato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione, non avendo il Tribunale del riesame affrontato il motivo d'appello relativo alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato, pur essendo trascorsi 9 mesi dal primo provvedimento, che aveva disposto la stessa misura e pur essendosi l'imputato attenuto alle regole del buon vivere civile; 2) mancanza di motivazione in ordine alle esigenze sottese alla misura di sicurezza provvisoria.

Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che l'imputato si fosse allontanato volontariamente dalla comunità terapeutica di Ventimiglia ma avrebbe trascurato che il giorno seguente egli si era recato alla Stazione dei carabinieri, per segnalare la propria condizione e mettersi a disposizione dell'autorità, comunicando il proprio domicilio e con ciò palesando di non volersi sottrarre ad eventuali provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria; 3) omessa comunicazione al difensore dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.

All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.L'imputato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Genova il 14 giugno 2021, pur difettando però l'interesse in relazione a tale provvedimento.

Difatti, il Tribunale del riesame è stato investito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello, in data 17 aprile 2021, aveva disposto la misura dell'assegnazione a una casa di lavoro, a seguito della richiesta del Pubblico ministero.

Con ordinanza del 14 giugno 2021 il Tribunale del riesame ha accolto l'appello, proposto dall'imputato, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'assegnazione a una casa di lavoro a titolo di aggravamento della libertà vigilata, ordinandone l'immediata liberazione del Nardi.

L'imputato non ha interesse a proporre ricorso avverso tale provvedimento, in quanto con esso è stata accolta la sua impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello.

Giova precisare che il Tribunale del riesame, nel disporre il ripristino e l'immediata esecuzione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS, già disposto a titolo di aggravamento della pregressa libertà vigilanza con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 14 settembre 2020, ha inteso ricordare che nei confronti dell'imputato - prima del provvedimento della Corte d'appello e precisamente il 14 settembre 2020 - era stato emesso provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto la misura del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS; provvedimento che, quindi, riprendeva vigore, essendo stato annullato quello della Corte d'Appello.

Il provvedimento del 14 settembre 2020 esula però dal presente giudizio.

2. Difettando l'interesse del ricorrente, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 1998, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Genova il 14 giugno Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva disposto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere ed applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria la libertà vigilata, con l'obbligo di dimorare presso la comunità terapeutica "L'Ancora" di Ventimiglia. Con provvedimento del 14 settembre 2020, avendo il Nardi abbandonato la comunità ed essendosi reso irreperibile, il Giudice per le indagini preliminari ha applicato in via provvisoria, a titolo di aggravamento, la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS. Tale ordinanza non ha avuto esecuzione per l'irreperibilità del Nardi. L'8 aprile 2021, il Sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, dopo la segnalazione del Commissariato di Ventimiglia, che aveva rintracciato il Nardi e non era a conoscenza dell'intervenuto aggravamento dell'originaria misura di sicurezza, ha chiesto la sostituzione della libertà vigilata con la misura dell'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro. Tale richiesta è stata accolta dalla Corte d'appello che il 17 aprile 2021 ha disposto la misura dell'assegnazione a una casa di lavoro. A seguito di impugnazione dell'imputato avverso quest'ultimo provvedimento, con ordinanza, emessa il 14 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell'appello proposto, ha rigettato la richiesta di applicazione della casa di lavoro a titolo di aggravamento della libertà vigilata e ha ordinato l'immediata liberazione dell'imputato; ha disposto il ripristino e l'immediata esecuzione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS, già disposto a titolo di aggravamento della pregressa libertà vigilanza con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari il 14 settembre 2020. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'imputato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione, non avendo il Tribunale del riesame affrontato il motivo d'appello relativo alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato, pur essendo trascorsi 9 mesi dal primo provvedimento, che aveva disposto la stessa misura e pur essendosi l'imputato attenuto alle regole del buon vivere civile; 2) mancanza di motivazione in ordine alle esigenze sottese alla misura di sicurezza provvisoria. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che l'imputato si fosse allontanato volontariamente dalla comunità terapeutica di Ventimiglia ma avrebbe trascurato che il giorno seguente egli si era recato alla Stazione dei carabinieri, per segnalare la propria condizione e mettersi a disposizione dell'autorità, comunicando il proprio domicilio e con ciò palesando di non volersi sottrarre ad eventuali provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria; 3) omessa comunicazione al difensore dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.L'imputato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Genova il 14 giugno 2021, pur difettando però l'interesse in relazione a tale provvedimento. Difatti, il Tribunale del riesame è stato investito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello, in data 17 aprile 2021, aveva disposto la misura dell'assegnazione a una casa di lavoro, a seguito della richiesta del Pubblico ministero. Con ordinanza del 14 giugno 2021 il Tribunale del riesame ha accolto l'appello, proposto dall'imputato, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'assegnazione a una casa di lavoro a titolo di aggravamento della libertà vigilata, ordinandone l'immediata liberazione del Nardi. L'imputato non ha interesse a proporre ricorso avverso tale provvedimento, in quanto con esso è stata accolta la sua impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello. Giova precisare che il Tribunale del riesame, nel disporre il ripristino e l'immediata esecuzione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS, già disposto a titolo di aggravamento della pregressa libertà vigilanza con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 14 settembre 2020, ha inteso ricordare che nei confronti dell'imputato - prima del provvedimento della Corte d'appello e precisamente il 14 settembre 2020 - era stato emesso provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto la misura del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS; provvedimento che, quindi, riprendeva vigore, essendo stato annullato quello della Corte d'Appello. Il provvedimento del 14 settembre 2020 esula però dal presente giudizio. 2. Difettando l'interesse del ricorrente, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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