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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02599/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2018 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado del 17 novembre 2016 con la quale il Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in località Macchiareddu il 20 aprile 2015, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], coltivato illegalmente 228 piante di cannabis indica, realizzando una serra munitk di lampade a incandescenza, di un impianto di irrigazione a goccia vaporizzato, di un sistema di aereazione e di una camera di essiccazione: piante dalle quali erano stati prodotti circa 6.342 grammi di infiorescenze, fogliame e ramaglie, detenute per un uso non esclusivamente personale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto cinque motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 189, 191, 238, 268, 270, 271 e 438 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità:

2.1.1. tanto dei risultati delle attività di rilevamento eseguite mediante l'installazione di un sistema di gps nell'autovettura in uso al Palnnas, in quanto attività di indagine atipica non prevista dalla legge, effettuata in un procedimento diverso da quello in esame e su un veicolo non appartenente al prevenuto;

2.1.2. quanto dei risultati delle intercettazioni telefoniche perché eseguite in altro procedimento e acquisite nel presente per un reato per il quale non è previsto l'arresto in flagranza, senza che i relativi verbali e le relative registrazioni venissero depositate; senza che fossero dati gli avvisi di legge ai difensori; senza il rispetto della disposizione dettata dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'ascolto remotizzato delle comunicazioni compiuto dai carabinieri.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la sentenze di condanna di primo grado, valorizzando una serie di elementi indiziari equivoci, non essendovi certezza che la vettura monitorata con il gps fosse in uso del Palmas, non potendo i relativi esiti (peraltro non attendibili per i disegni, a mo' di 'fumetti', che erano stati effettuati dai carabinieri) essere cronologicamente collegati al contenuto delle intercettazioni, registrazioni dal tenore tutt'altro che chiaro; senza considerare che il Palnnas aveva aiutato i militari a entrare nel capannone dove era stata trovata la coltivazione,

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192, 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ritenuto integrati gli estremi del reato contestato sulla base del risultato di un narcotest eseguito su un campione della sostanza sequestrata, senza che fosse stata chiarita la tipologia di cannabis rinvenuta e la percentuale di principio attivo, dunque l'efficacia drogante delle piante coltivate.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente valorizzato a fini di prova della colpevolezza un criterio, quello dei precedenti penali, che dovrebbe rilevare invece solo ai fini delle scelte sul trattamento sanzionatorio.

2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ritenuto la contestata recidiva come infra-quinquennale, benché l'ultimo reato commesso dall'imputato risalga al 2002, essendo irrilevante la data in cui la relativa sentenza di condanna passò in giudicato.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso, nella parte concernente l'eccepita inutilizzabilità dei risultati delle verifiche eseguite mediante impianto satellitare gps, è manifestamente infondato.

La Corte di appello di Cagliari si è uniformata, con motivazione congrua che resta esente da censure di logicità, al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la localizzazione "da remoto" a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS) degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria: in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio e costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M., Rv. 276966; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239635).

Le argomentazioni al riguardo proposte dal ricorrente, peraltro caratterizzate da un certo grado di indeterminatezza, non hanno evidenziato alcun dato che permetta di rivisitare tale pacifico indirizzo esegetico. 3.

Lo stesso primo motivo dell'atto di impugnazione, nella parte riguardante l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché avente ad oggetto questioni poste per la prima volta con il ricorso e, comunque, perché manifestamente infondato.

3.1. La difesa del Palmas, infatti, ha formulato una serie di doglianze che non erano dedotte con l'atto di appello.

Trova, così, applicazione l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che prevede espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

3.2. Per ciò che concerne, invece, le specifiche questioni che erano state indicate nell'appello, va osservato come talune siano state formulate con caratteri di genericità (in relazione all'asserito mancato rispetto degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen.); e come ad altra sia stata data una adeguata risposta dalla Corte territoriale, essendo stato chiarito che il riferimento, contenuto nell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., ai "delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" serve solo a chiarire quale sia l'elenco dei reati per i quali le intercettazioni possono essere legittimamente utilizzate: elenco nel quale, come espressamente stabilito dalla stessa disposizione, rientrano anche i reati indicati nell'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., e, dunque, indistintamente tutti i "delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope".

4. Il secondo e il quarto motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e, perciò esaminabili congiuntamente - sono inammissibili perché manifestamente infondati e, in parte, perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

4.1. Quanto alla denunciata inosservanza di norme di legge, è pacifico che la violazione delle regole di giudizio previste dagli artt. 192, 530 o 533 cod. proc. pen. non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; conf.

Sez. 6, n.43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.).

4.2. Per il resto il ricorrente solo formalmente ha indicato come motivi della sua impugnazione una serie di vizi della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; e senza lamentare una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Cagliari aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite, senza proporre un reale 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione: l'impugnazione è stata avanzata per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità.

In particolare, la Corte territoriale ha chiarito come la prova della colpevolezza del Palmas fosse stata desunta da una serie di concordati dati indiziari: essendo risultato dimostrato che l'impianto per la coltivazione delle piante di cannabis indica era stato realizzato in un immobile preso in locazione proprio dal Palnnas; che questi era stato monitorato nel mentre, alla guida della sua vettura, si era recato ripetutamente in quell'immobile, in compagnia del concorrente Pinna; che entrambi erano stati registrati mentre concordavano i loro spostamenti prestando attenzione alla presenza nella zona di estranei o di vetture 'sospette', e discutendo dei macchinari da utilizzare per quella coltivazione; ed ancora, che all'interno dell'immobile in questione erano stati trovati scontrini del negozio di ortofrutta gestito dal prevenuto.

Circostanze - invero contestate dalla difesa con una „.....-.. versione ricostruttiva meramente alternativa, di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - da cui la Corte distrettuale ha arguito, con un procedimento argomentativo nel quale non è riconoscibile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato responsabile del reato addebitatogli.

4.3. Del tutto priva di pregio è la denunciata violazione dell'art. 133 cod. proc., in quanto i giudici di merito non hanno inteso valorizzare come prova diretta a carico i precedenti penali di cui l'odierno ricorrente risulta gravato, bensì hanno correttamente richiamato le numerose precedenti condanne del Palmas per reati in materia di droga solo per significare come tale dato finisse per 'colorare' in maniera coerente una vicenda in cui si era accertato che il predetto avesse avviato in forma imprenditoriale una attività di coltivazione di cannabis indica.

5. Il terzo motivo del ricorso è anch'esso inammissibile.

5.1. Per quanto riguarda le dedotte violazioni di legge, valgono le considerazioni già innanzi esposte nel punto 3.1., alle quali è sufficiente fare rinvio.

5.2. Con riferimento alla lamentata effettuazione di accertamenti tecnici finalizzati a verificare le caratteristiche della sostanza sequestrata, è sufficiente rammentare come, secondo il pacifico orientamento esegetico di questa Corte, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti l'accertamento svolto con "narcotest" consenta di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (così, tra le molte, Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007).

Alla luce di tale criterio interpretativo, va rilevato come il motivo anzidetto sia stato formulato in assenza di un concreto interesse ad impugnare, considerato che la difesa dell'imputato non ha messo in discussione il carattere stupefacente di quella sostanza - nella fattispecie verificata con un narcotest effettuato su un campione dl sequestrato - ma solo l'esatta qualità della cannabis prodotta e l'entità totale del principio attivo: dati, questi, nella fattispecie irrilevanti, non essendo stata addebitata alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale del principio attivo della droga, né essendo stata impugnata la decisione in ordine ad una riqualificazione del fatto in termini di lieve entità.

D'altra parte, la Corte di merito ha puntualizzato - con notazioni che non sono state in alcun modo censurate dall'impugnante - come le piante rinvenute dai carabinieri fossero state identificate da quegli stessi militari, sulla base della loro esperienza professionale, proprio come piante di cannabis indica (circostanza, questa, che non è stata messa in discussione dalla difesa); e come la marijuana rinvenuta, tale qualificabile anche sulla base dei risultati del narcotest, riguardasse un raccolto, oramai essiccato o in fase di essiccazione, di significativa entità ponderale.

6. Il quinto e ultimo motivo è manifestamente infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Suprema Corte il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infra-quinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il reato presupposto (così, da ultimo, Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860).

Del tutto legittimamente, quindi, la Corte di appello di Cagliari ha disatteso la pretesa difensiva di negare la sussistenza del carattere della infra-quinquennalità della accertata recidiva, in ragione della data di commissione dell'ultimo reato commesso dal ricorrente e non anche di quella del passaggio in giudicato della relativa pronuncia di condanna.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2018 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado del 17 novembre 2016 con la quale il Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in località Macchiareddu il 20 aprile 2015, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], coltivato illegalmente 228 piante di cannabis indica, realizzando una serra munitk di lampade a incandescenza, di un impianto di irrigazione a goccia vaporizzato, di un sistema di aereazione e di una camera di essiccazione: piante dalle quali erano stati prodotti circa 6.342 grammi di infiorescenze, fogliame e ramaglie, detenute per un uso non esclusivamente personale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto cinque motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 189, 191, 238, 268, 270, 271 e 438 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità: 2.1.1. tanto dei risultati delle attività di rilevamento eseguite mediante l'installazione di un sistema di gps nell'autovettura in uso al Palnnas, in quanto attività di indagine atipica non prevista dalla legge, effettuata in un procedimento diverso da quello in esame e su un veicolo non appartenente al prevenuto; 2.1.2. quanto dei risultati delle intercettazioni telefoniche perché eseguite in altro procedimento e acquisite nel presente per un reato per il quale non è previsto l'arresto in flagranza, senza che i relativi verbali e le relative registrazioni venissero depositate; senza che fossero dati gli avvisi di legge ai difensori; senza il rispetto della disposizione dettata dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'ascolto remotizzato delle comunicazioni compiuto dai carabinieri. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la sentenze di condanna di primo grado, valorizzando una serie di elementi indiziari equivoci, non essendovi certezza che la vettura monitorata con il gps fosse in uso del Palmas, non potendo i relativi esiti (peraltro non attendibili per i disegni, a mo' di 'fumetti', che erano stati effettuati dai carabinieri) essere cronologicamente collegati al contenuto delle intercettazioni, registrazioni dal tenore tutt'altro che chiaro; senza considerare che il Palnnas aveva aiutato i militari a entrare nel capannone dove era stata trovata la coltivazione, 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192, 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ritenuto integrati gli estremi del reato contestato sulla base del risultato di un narcotest eseguito su un campione della sostanza sequestrata, senza che fosse stata chiarita la tipologia di cannabis rinvenuta e la percentuale di principio attivo, dunque l'efficacia drogante delle piante coltivate. 2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente valorizzato a fini di prova della colpevolezza un criterio, quello dei precedenti penali, che dovrebbe rilevare invece solo ai fini delle scelte sul trattamento sanzionatorio. 2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ritenuto la contestata recidiva come infra-quinquennale, benché l'ultimo reato commesso dall'imputato risalga al 2002, essendo irrilevante la data in cui la relativa sentenza di condanna passò in giudicato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso, nella parte concernente l'eccepita inutilizzabilità dei risultati delle verifiche eseguite mediante impianto satellitare gps, è manifestamente infondato. La Corte di appello di Cagliari si è uniformata, con motivazione congrua che resta esente da censure di logicità, al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la localizzazione "da remoto" a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS) degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria: in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio e costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M., Rv. 276966; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239635). Le argomentazioni al riguardo proposte dal ricorrente, peraltro caratterizzate da un certo grado di indeterminatezza, non hanno evidenziato alcun dato che permetta di rivisitare tale pacifico indirizzo esegetico. 3. Lo stesso primo motivo dell'atto di impugnazione, nella parte riguardante l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché avente ad oggetto questioni poste per la prima volta con il ricorso e, comunque, perché manifestamente infondato. 3.1. La difesa del Palmas, infatti, ha formulato una serie di doglianze che non erano dedotte con l'atto di appello. Trova, così, applicazione l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che prevede espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 3.2. Per ciò che concerne, invece, le specifiche questioni che erano state indicate nell'appello, va osservato come talune siano state formulate con caratteri di genericità (in relazione all'asserito mancato rispetto degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen.); e come ad altra sia stata data una adeguata risposta dalla Corte territoriale, essendo stato chiarito che il riferimento, contenuto nell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., ai "delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" serve solo a chiarire quale sia l'elenco dei reati per i quali le intercettazioni possono essere legittimamente utilizzate: elenco nel quale, come espressamente stabilito dalla stessa disposizione, rientrano anche i reati indicati nell'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., e, dunque, indistintamente tutti i "delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope". 4. Il secondo e il quarto motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e, perciò esaminabili congiuntamente - sono inammissibili perché manifestamente infondati e, in parte, perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 4.1. Quanto alla denunciata inosservanza di norme di legge, è pacifico che la violazione delle regole di giudizio previste dagli artt. 192, 530 o 533 cod. proc. pen. non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; conf. Sez. 6, n.43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.). 4.2. Per il resto il ricorrente solo formalmente ha indicato come motivi della sua impugnazione una serie di vizi della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; e senza lamentare una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Cagliari aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite, senza proporre un reale 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione: l'impugnazione è stata avanzata per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità. In particolare, la Corte territoriale ha chiarito come la prova della colpevolezza del Palmas fosse stata desunta da una serie di concordati dati indiziari: essendo risultato dimostrato che l'impianto per la coltivazione delle piante di cannabis indica era stato realizzato in un immobile preso in locazione proprio dal Palnnas; che questi era stato monitorato nel mentre, alla guida della sua vettura, si era recato ripetutamente in quell'immobile, in compagnia del concorrente Pinna; che entrambi erano stati registrati mentre concordavano i loro spostamenti prestando attenzione alla presenza nella zona di estranei o di vetture 'sospette', e discutendo dei macchinari da utilizzare per quella coltivazione; ed ancora, che all'interno dell'immobile in questione erano stati trovati scontrini del negozio di ortofrutta gestito dal prevenuto. Circostanze - invero contestate dalla difesa con una „.....-.. versione ricostruttiva meramente alternativa, di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - da cui la Corte distrettuale ha arguito, con un procedimento argomentativo nel quale non è riconoscibile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato responsabile del reato addebitatogli. 4.3. Del tutto priva di pregio è la denunciata violazione dell'art. 133 cod. proc., in quanto i giudici di merito non hanno inteso valorizzare come prova diretta a carico i precedenti penali di cui l'odierno ricorrente risulta gravato, bensì hanno correttamente richiamato le numerose precedenti condanne del Palmas per reati in materia di droga solo per significare come tale dato finisse per 'colorare' in maniera coerente una vicenda in cui si era accertato che il predetto avesse avviato in forma imprenditoriale una attività di coltivazione di cannabis indica. 5. Il terzo motivo del ricorso è anch'esso inammissibile. 5.1. Per quanto riguarda le dedotte violazioni di legge, valgono le considerazioni già innanzi esposte nel punto 3.1., alle quali è sufficiente fare rinvio. 5.2. Con riferimento alla lamentata effettuazione di accertamenti tecnici finalizzati a verificare le caratteristiche della sostanza sequestrata, è sufficiente rammentare come, secondo il pacifico orientamento esegetico di questa Corte, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti l'accertamento svolto con "narcotest" consenta di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (così, tra le molte, Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007). Alla luce di tale criterio interpretativo, va rilevato come il motivo anzidetto sia stato formulato in assenza di un concreto interesse ad impugnare, considerato che la difesa dell'imputato non ha messo in discussione il carattere stupefacente di quella sostanza - nella fattispecie verificata con un narcotest effettuato su un campione dl sequestrato - ma solo l'esatta qualità della cannabis prodotta e l'entità totale del principio attivo: dati, questi, nella fattispecie irrilevanti, non essendo stata addebitata alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale del principio attivo della droga, né essendo stata impugnata la decisione in ordine ad una riqualificazione del fatto in termini di lieve entità. D'altra parte, la Corte di merito ha puntualizzato - con notazioni che non sono state in alcun modo censurate dall'impugnante - come le piante rinvenute dai carabinieri fossero state identificate da quegli stessi militari, sulla base della loro esperienza professionale, proprio come piante di cannabis indica (circostanza, questa, che non è stata messa in discussione dalla difesa); e come la marijuana rinvenuta, tale qualificabile anche sulla base dei risultati del narcotest, riguardasse un raccolto, oramai essiccato o in fase di essiccazione, di significativa entità ponderale. 6. Il quinto e ultimo motivo è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Suprema Corte il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infra-quinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il reato presupposto (così, da ultimo, Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860). Del tutto legittimamente, quindi, la Corte di appello di Cagliari ha disatteso la pretesa difensiva di negare la sussistenza del carattere della infra-quinquennalità della accertata recidiva, in ragione della data di commissione dell'ultimo reato commesso dal ricorrente e non anche di quella del passaggio in giudicato della relativa pronuncia di condanna. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 02599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris