CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 45001/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2020 la Corte di appello di Perugia ha, tra l'altro, revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale delle pene a lui applicate con sentenze del Tribunale di Pescara dell'8 luglio 2003 e del Tribunale di Palermo del 16 luglio 2003. Il predetto provvedimento è stato motivato dalla commissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di altro delitto, per il quale egli ha riportato condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 23.000 euro di multa, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità delle sentenze con le quali era stata disposta, tra l'altro, la sospensione condizionale delle pene. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per non avere la Corte di appello esaminato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 167, primo comma, 168, primo comma, e 172, primo, secondo, quinto e settimo comma, cod. pen., da lui ritualmente introdotta ed in questa sede riproposta. Con il secondo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di prendere atto della prescrizione delle pene interessate dalla revoca della sospensione condizionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento. 2. A tal fine, occorre prendere le mosse dall'esame del secondo motivo, il cui vaglio assorbe la residua censura. L'art. 172 cod. pen. prevede, al primo comma, che «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni». Ai sensi, poi, dei successivi quarto e quinto comma, «il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena» e «Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata». La giurisprudenza di legittimità, chiamata a fissare il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione della pena nel caso essa sia stata condizionalmente sospesa e sia, nondimeno, successivamente intervenuta una nuova condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio, lo ha ancorato alla data in cui la decisione con cui è stata accertata la causa della revoca è divenuta definitiva anziché a quella di adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento di revoca (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759). 3. L'applicazione del principio di diritto testé richiamato conduce, nel caso di specie, a ritenere che le pene la cui sospensione condizionale è stata revocata si sono estinte per prescrizione in epoca precedente all'adozione dell'ordinanza impugnata che deve, pertanto, reputarsi, sotto questo versante, illegittima. In tal senso milita, invero, il decorso — senza l'avvio, medio tempore, dell'esecuzione della pena — di un lasso temporale superiore a dieci anni (le pene de quibus agitur consistono, rispettivamente, in due mesi e dieci giorni ed in sette mesi di reclusione) a partire dall'irrevocabilità della sentenza che ha accertato la causa di revoca, intervenuta il 9 dicembre 2009, e fino all'emissione, il 4 novembre 2020, dell'ordinanza di revoca, peraltro adottata in accoglimento di richiesta presentata il 4 marzo 2020 e, quindi, anch'essa oltre il decennio. 4. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con esclusivo riferimento alla revoca della sospensione condizionale delle pene sopra indicate. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte al ricorrente con le sentenze del Iclig naie di Pescara dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del Tribunale di Palermo del 16.7.2003 per t@sse si dette pena estinte per prescrizione. a.: o tosi deciso il 14/10/2021. C' C)