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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02256/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 6 dicembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 14 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere appiccato il fuoco ad un materasso abbandonato tra un cumulo di rifiuti speciali depositati in maniera incontrollata sulla pubblica via; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed i connessi vizi della motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, qui preclusa, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che la difesa non prende in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni meramente riproduttive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che, nello specifico, il provvedimento gravato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia l'impossibilità di ravvisare, nel caso di specie, una minima offensività del fatto, tenuto conto che l'incendio veniva appiccato dall'imputato su un materasso abbandonato in una discarica di rifiuti (speciali e non), insistente su una strada pubblica, ricadente all'interno del quartiere Zen; di talché il pericolo cagionato dal fatto non può ritenersi esiguo, anche in considerazione del rischio di propagazione delle fiamme; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 27 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 6 dicembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 14 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere appiccato il fuoco ad un materasso abbandonato tra un cumulo di rifiuti speciali depositati in maniera incontrollata sulla pubblica via; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed i connessi vizi della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, qui preclusa, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che la difesa non prende in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni meramente riproduttive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che, nello specifico, il provvedimento gravato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia l'impossibilità di ravvisare, nel caso di specie, una minima offensività del fatto, tenuto conto che l'incendio veniva appiccato dall'imputato su un materasso abbandonato in una discarica di rifiuti (speciali e non), insistente su una strada pubblica, ricadente all'interno del quartiere Zen; di talché il pericolo cagionato dal fatto non può ritenersi esiguo, anche in considerazione del rischio di propagazione delle fiamme; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 27 settembr
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