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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04077/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9658/14 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a , in forza di procura a margine al ricorso, dall’avv.toFrancesco Tesauro, con il quale è elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente-ricorrente incidentale Oggetto: accertamento con adesione avverso la sentenza della Com mis sione t ributaria r egional e del la Lombardia n. 119 / 15 /1 3 , de positata in data 14 ottobre 2013 , non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate, ufficio locale diSaronno, emise un avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale, sulla base dei rilievi di cui al p.v.c. del 27/10/2008 della Guardia di Finanza, rideterminava il reddito di impresa e la maggiore imposta per l’anno 2004 in euro 890.155,00,Irap per euro 94.837,00 ed Iva pari ad euro 559.729,00, oltre sanzioni ed interessi.

2. La società, a seguito della notifica dell’avviso, presentò istanza di accertamento con adesione, sicchécon atto di adesione successivo, venne determinata in euro 1.223.749,34 la maggior somma dovuta a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

3. L’Ufficio, ritenendo non perfezionato l’accertamento con adesione per mancato pagamento della prima rata e per mancata prestazione della fideiussione, iscriveva a ruolo il totale delle imposte e sanzioni contenute nell’avviso di accertamento - intanto resosi definitivo per la mancata impugnazione da parte della società contribuente –e notificò alla società cartella di pagamento.

4. La società Euromecs.p.a. pro poste ricorso avverso la cartella di pagamento che veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Varese con sentenza n. 108/01/11.

Ugualmente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, anche CTR)rigettò il gravame interposto da lla contribuent e stess a a v verso la decisione di primo in cure.

5. Avverso la pronuncia di appello la società contribuente ha proposto ricorso deducendodue motivi .6.

L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 7, 8, 9 d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 nonché dell’art. 53 Cost.laddove i giudici di appello hanno ritenuto che il mancato perfezionamento della procedura per adesione consentisseall’Ufficio di iscrivere a ruolo l’importo dei maggiori tributi dovuti in base all’originario avviso di accertamento.

La difesa della società ricorrente, sull’assunto secondo cui l’atto di adesione ha una propria rilevanza giuridica che prescinde dagli adempimenti successivi, posti o non posti in essere dal contribuente , imputa alla Commissione tributariaregionale l’errore di non aver centrato l’oggetto della controversia riguardante la rilevanza giuridica dell’atto di adesione, quale atto di autotutela e non, invece la distinta questione concernente le condizioni al ricorrere delle quali si perfeziona il procedimento per adesione , in quanto, nel presente giudizio, la contribuente non chiede di beneficiare degli effetti premiali dell’adesione ma soltanto di versare la “giusta” l’imposta scaturente dall’atto di adesione.

2. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non è incorsa nell’errore denunciato essendo la sua decisione conforme alla giurisprudenza pacifica di questa Corte secondo cui, in vigenza dell’art. 8, comma 2, d.lgs. del 19 giugno 1997 n. 218, come modificato dall’art. 23, comma 17, d.l. del 6 luglio 2011 n. 98, nella procedura di accerta mento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, si che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità (v.

Cass. 14299 del 2012; id.

Cass. 18/02/2020 n. 3979).

Pertanto, poiché l’accertamento con adesione non perfezionato fa sempre rivivere l’avviso originario(v.

Cass., 27/07/2020 , n. 15980), correttamente l’Amministrazione finanziaria ha proceduto ad iscrivere a ruolo gli importi di cui all’avviso di accertamento in questione.

3. Col secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 45 cod. pen., 75 deld.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 5 e 6 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 472, là dove i secondi giudici hannoaffermato, che l e asserite difficoltà economiche al reperimento di garanzie e finanziamenti per assolvere il debito fiscale non sono in alcun modo riconducibili al concetto di forza maggiore .

Anche tale motivo è infondato.

Correttamente la CTR ha ritenuto che il mancato reperimento di finanziamenti per assolvere al debito fiscale non costituisce impedimento oggettivo, così adeguandosi ai principi pacifici della giurisprudenza di questa Corte (v., ex pluribus, Cass, 25/05/2007, n. 12235) secondo cui il requisito distraordinarietà dell’evento impeditivo, deve rivestire carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione; egualmente è principio pacifico che anche l’imprevedibilità di un evento che incide sulla prestazione del debitore, pur avendo natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente, deve essere valutata in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.4.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 4 , cod. proc. civ., l’error in procedendo, per violazione degli artt.345 cod. proc. civ., 18, 53 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale per aver deciso la controversia su questioni dedotte dal contribuente per la prima volta con l’atto di appello.

A dire della difesa erariale, nell’atto di gravame la società contribuente avrebbe introdotto per l a prima volta un tema di indagine rappresentato dalla possibilità di applicare l’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 alle sole ipotesi di mancata effettuazione, nei termini previsti, dei versamenti periodici, mentre innanzi al giudice di prime cure la società si era limitata a dedurre l’impossibilità di proporre ricorso in presenza di un atto di adesione sottoscritto, senza rinunciare all’istituito dell’accertamento con adesione.

5. Il motivo è infondato.

Non v’èstata violazione del divieto delle domande nuove in appello (art. 345 cod. p roc . c iv .), in primo luogo , perché, come è evidente dalle contestazioni formulate dal contribuente in primo ed in secondo grado -riportate nel ricorso incidentale (v. pag. 11) -la questione dell’entità della sanzione applicata nella misura del 30 per cento è stata fatta dal contribuente sia in primo che in secondo grado, introducendosi, così, lo specifico thema decidendum, seppur sotto il profilo dell’errata applicazione da parte dell’Ufficio del la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 , in quanto riferibile soltanto all’ipotesi di mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione e non il caso, invece, di somme dovute in base all’avviso di accertamento (art. 60, co. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).

In secondo luogo, la natura accessoria delle sanzioni rispetto alla pretesa impositiva oggetto di accertamento, esclude la configurabilità del novum, là dove si discute, come nel caso, della normativa sanzionatoria applicabile alla contestazione di cui all’avviso di accertamento.

6. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 , co. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non riguarda le sole ipotesi del mancato versamento delle imposte dichiarate da parte del contribuente, bensì ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto.

7. Anche tale motivo è infondato.

La CTR nell’accogliere, in parte qua , il ricorso della società contribuente, si è adeguata ai principi enunciati da questa Corte in materia (v. , ex multis , Cass., 25/11/2021 , n. 36577 ), secondo cui In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall'art.13, comma 1, seconda parte, del d.lgs.n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi dell'inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art.2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista. .

8. In conclusione, deve essere rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale.

Per la reciproca soccombenza,le spese del presente giudizio sono interamente compensate.

9. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società,ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9658/14 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a , in forza di procura a margine al ricorso, dall’avv.toFrancesco Tesauro, con il quale è elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente-ricorrente incidentale Oggetto: accertamento con adesione avverso la sentenza della Com mis sione t ributaria r egional e del la Lombardia n. 119 / 15 /1 3 , de positata in data 14 ottobre 2013 , non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate, ufficio locale diSaronno, emise un avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale, sulla base dei rilievi di cui al p.v.c. del 27/10/2008 della Guardia di Finanza, rideterminava il reddito di impresa e la maggiore imposta per l’anno 2004 in euro 890.155,00,Irap per euro 94.837,00 ed Iva pari ad euro 559.729,00, oltre sanzioni ed interessi. 2. La società, a seguito della notifica dell’avviso, presentò istanza di accertamento con adesione, sicchécon atto di adesione successivo, venne determinata in euro 1.223.749,34 la maggior somma dovuta a titolo di imposte, interessi e sanzioni. 3. L’Ufficio, ritenendo non perfezionato l’accertamento con adesione per mancato pagamento della prima rata e per mancata prestazione della fideiussione, iscriveva a ruolo il totale delle imposte e sanzioni contenute nell’avviso di accertamento - intanto resosi definitivo per la mancata impugnazione da parte della società contribuente –e notificò alla società cartella di pagamento. 4. La società Euromecs.p.a. pro poste ricorso avverso la cartella di pagamento che veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Varese con sentenza n. 108/01/11. Ugualmente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, anche CTR)rigettò il gravame interposto da lla contribuent e stess a a v verso la decisione di primo in cure. 5. Avverso la pronuncia di appello la società contribuente ha proposto ricorso deducendodue motivi .6. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 7, 8, 9 d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 nonché dell’art. 53 Cost.laddove i giudici di appello hanno ritenuto che il mancato perfezionamento della procedura per adesione consentisseall’Ufficio di iscrivere a ruolo l’importo dei maggiori tributi dovuti in base all’originario avviso di accertamento. La difesa della società ricorrente, sull’assunto secondo cui l’atto di adesione ha una propria rilevanza giuridica che prescinde dagli adempimenti successivi, posti o non posti in essere dal contribuente , imputa alla Commissione tributariaregionale l’errore di non aver centrato l’oggetto della controversia riguardante la rilevanza giuridica dell’atto di adesione, quale atto di autotutela e non, invece la distinta questione concernente le condizioni al ricorrere delle quali si perfeziona il procedimento per adesione , in quanto, nel presente giudizio, la contribuente non chiede di beneficiare degli effetti premiali dell’adesione ma soltanto di versare la “giusta” l’imposta scaturente dall’atto di adesione. 2. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non è incorsa nell’errore denunciato essendo la sua decisione conforme alla giurisprudenza pacifica di questa Corte secondo cui, in vigenza dell’art. 8, comma 2, d.lgs. del 19 giugno 1997 n. 218, come modificato dall’art. 23, comma 17, d.l. del 6 luglio 2011 n. 98, nella procedura di accerta mento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, si che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità (v. Cass. 14299 del 2012; id. Cass. 18/02/2020 n. 3979). Pertanto, poiché l’accertamento con adesione non perfezionato fa sempre rivivere l’avviso originario(v. Cass., 27/07/2020 , n. 15980), correttamente l’Amministrazione finanziaria ha proceduto ad iscrivere a ruolo gli importi di cui all’avviso di accertamento in questione. 3. Col secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 45 cod. pen., 75 deld.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 5 e 6 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 472, là dove i secondi giudici hannoaffermato, che l e asserite difficoltà economiche al reperimento di garanzie e finanziamenti per assolvere il debito fiscale non sono in alcun modo riconducibili al concetto di forza maggiore . Anche tale motivo è infondato. Correttamente la CTR ha ritenuto che il mancato reperimento di finanziamenti per assolvere al debito fiscale non costituisce impedimento oggettivo, così adeguandosi ai principi pacifici della giurisprudenza di questa Corte (v., ex pluribus, Cass, 25/05/2007, n. 12235) secondo cui il requisito distraordinarietà dell’evento impeditivo, deve rivestire carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione; egualmente è principio pacifico che anche l’imprevedibilità di un evento che incide sulla prestazione del debitore, pur avendo natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente, deve essere valutata in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 4 , cod. proc. civ., l’error in procedendo, per violazione degli artt.345 cod. proc. civ., 18, 53 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale per aver deciso la controversia su questioni dedotte dal contribuente per la prima volta con l’atto di appello. A dire della difesa erariale, nell’atto di gravame la società contribuente avrebbe introdotto per l a prima volta un tema di indagine rappresentato dalla possibilità di applicare l’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 alle sole ipotesi di mancata effettuazione, nei termini previsti, dei versamenti periodici, mentre innanzi al giudice di prime cure la società si era limitata a dedurre l’impossibilità di proporre ricorso in presenza di un atto di adesione sottoscritto, senza rinunciare all’istituito dell’accertamento con adesione. 5. Il motivo è infondato. Non v’èstata violazione del divieto delle domande nuove in appello (art. 345 cod. p roc . c iv .), in primo luogo , perché, come è evidente dalle contestazioni formulate dal contribuente in primo ed in secondo grado -riportate nel ricorso incidentale (v. pag. 11) -la questione dell’entità della sanzione applicata nella misura del 30 per cento è stata fatta dal contribuente sia in primo che in secondo grado, introducendosi, così, lo specifico thema decidendum, seppur sotto il profilo dell’errata applicazione da parte dell’Ufficio del la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 , in quanto riferibile soltanto all’ipotesi di mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione e non il caso, invece, di somme dovute in base all’avviso di accertamento (art. 60, co. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). In secondo luogo, la natura accessoria delle sanzioni rispetto alla pretesa impositiva oggetto di accertamento, esclude la configurabilità del novum, là dove si discute, come nel caso, della normativa sanzionatoria applicabile alla contestazione di cui all’avviso di accertamento. 6. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 , co. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non riguarda le sole ipotesi del mancato versamento delle imposte dichiarate da parte del contribuente, bensì ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto. 7. Anche tale motivo è infondato. La CTR nell’accogliere, in parte qua , il ricorso della società contribuente, si è adeguata ai principi enunciati da questa Corte in materia (v. , ex multis , Cass., 25/11/2021 , n. 36577 ), secondo cui In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall'art.13, comma 1, seconda parte, del d.lgs.n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi dell'inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art.2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista. . 8. In conclusione, deve essere rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale. Per la reciproca soccombenza,le spese del presente giudizio sono interamente compensate. 9. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società,ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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