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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09994/2026

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legis dall'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 1891/2023Numero sezionale 3163/2026Numero di raccolta generale 9994/2026Data pubblicazione 17/04/2026avverso la sentenza n. 3232/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata il 12/7/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa AntonellaDell'Orfano.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appelloerariale avverso la sentenza n. 11446/2019 emessa dalla Commissionetributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dallaProperties S.p.A. avverso avviso di accertamento in rettifica della renditacatastale proposta con dichiarazione DOCFA del 29/09/2016 presentata daInvestire SGR, prima della cessione alla società contribuente dell’immobilesito in Roma, Via del Corso 471.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con unico motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia, in rubrica,«nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 cpc per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, DLgs 31dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativononché dell’art. 111, comma 6, Cost.» per mancanza di «una realeillustrazione del ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudiced’appello a prediligere i valori immobiliari indicati nella perizia di parterispetto a quelli ritenuti congrui dall’amministrazione (...) essendosi) (...)la CTR (...) limitata apoditticamente a condividere le asserzioni del giudicedi prime cure, fornendo una motivazione apparente».1.2.

In particolare la ricorrente lamenta, dunque, che la Corte digiustizia tributaria di secondo grado non abbia indicato quale sarebbe«stato l’asserito errore di valutazione degli immobili su cui si era basata larendita catastale già definita anteriormente alla DOCFA dell’anno 2016,soprattutto in occasione di una fattispecie, come la presente, in cui nellaNumero registro generale 1891/2023Numero sezionale 3163/2026Numero di raccolta generale 9994/2026Data pubblicazione 17/04/2026predetta DOCFA la contribuente (...) (aveva) (...) denunciato unampliamento dell’immobile e una distribuzione interna nuova e migliorativasotto il profilo qualitativo (caveau anziché deposito)».1.3.

La doglianza va disattesa.1.4.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte,Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez.

Un., n.22232/2016; Cass., n. 9113/2012; Cass., n. 16736/2007), ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica ogiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esame lasentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi,consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alladecisione, affermando, peraltro, quanto segue: «(...) non può ritenersicongrua la nuova rendita attribuita dall'Ufficio partendo da quella di €90.552,00 precedente alla dichiarazione del 29 settembre 2016 in quantonotificata all'INPS, precedente proprietario dell'immobile basata su unaperizia del 2003, del tutto priva di elementi concreti di indicazione delvalore del mercato immobiliare (...), soggetto di diritto pubblico nontenuto, peraltro, al pagamento, all'epoca, dell'ICI.

In ogni caso, risulta, sulpiano della metodologia seguita, che anche l'Ufficio ha scorporato le varieparti dell'immobile, come si evince dall'esame dei prospetti comparativi invalutazione unitaria del valore di mercato da attribuire alle singole superfici(...) alla stregua delle univoche risultanze processuali, condivide pertantoil percorso logico argomentativo dei primi Giudici, immune da vizi logici edaderente alle risultanze e alle foto della perizia asseverata le cui conclusionisi condividono anche in ragione del principio processuale della cd. vicinanzadella prova (...)».1.5.

Nel caso in esame, dunque, la motivazione della sentenza rendeperfettamente percepibili le ragioni del decisum, consistenti, appunto,nell’avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto che laNumero registro generale 1891/2023Numero sezionale 3163/2026Numero di raccolta generale 9994/2026Data pubblicazione 17/04/2026rettifica in aumento della rendita catastale da parte dell’Ufficio non avessetrovato idoneo riscontro probatorio, e la motivazione si poneindubbiamente al di sopra del minimo costituzionale di cui all’art. 111,sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., n.28829/2021; Cass., n. 9627/2021; Cass., n. 9288/2021; Cass., n.8400/2021; Cass., n. 13248/2020).1.6.

Ne discende per naturale conseguenza che, fissate questecoordinate di principio, la doglianza in parola, sollecitando una revisionedel giudizio di fatto espresso dal decidente di merito, esula manifestamentedal perimetro di censurabilità in questa sede delle decisioni dal medesimoadottate.2.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmenterespinto.3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.500,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nellamisura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legis dall'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 1891/2023Numero sezionale 3163/2026Numero di raccolta generale 9994/2026Data pubblicazione 17/04/2026avverso la sentenza n. 3232/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata il 12/7/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa AntonellaDell'Orfano.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appelloerariale avverso la sentenza n. 11446/2019 emessa dalla Commissionetributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dallaProperties S.p.A. avverso avviso di accertamento in rettifica della renditacatastale proposta con dichiarazione DOCFA del 29/09/2016 presentata daInvestire SGR, prima della cessione alla società contribuente dell’immobilesito in Roma, Via del Corso 471.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia, in rubrica,«nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 cpc per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, DLgs 31dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativononché dell’art. 111, comma 6, Cost.» per mancanza di «una realeillustrazione del ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudiced’appello a prediligere i valori immobiliari indicati nella perizia di parterispetto a quelli ritenuti congrui dall’amministrazione (...) essendosi) (...)la CTR (...) limitata apoditticamente a condividere le asserzioni del giudicedi prime cure, fornendo una motivazione apparente».1.2. In particolare la ricorrente lamenta, dunque, che la Corte digiustizia tributaria di secondo grado non abbia indicato quale sarebbe«stato l’asserito errore di valutazione degli immobili su cui si era basata larendita catastale già definita anteriormente alla DOCFA dell’anno 2016,soprattutto in occasione di una fattispecie, come la presente, in cui nellaNumero registro generale 1891/2023Numero sezionale 3163/2026Numero di raccolta generale 9994/2026Data pubblicazione 17/04/2026predetta DOCFA la contribuente (...) (aveva) (...) denunciato unampliamento dell’immobile e una distribuzione interna nuova e migliorativasotto il profilo qualitativo (caveau anziché deposito)».1.3. La doglianza va disattesa.1.4. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte,Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. Un., n.22232/2016; Cass., n. 9113/2012; Cass., n. 16736/2007), ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica ogiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esame lasentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi,consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alladecisione, affermando, peraltro, quanto segue: «(...) non può ritenersicongrua la nuova rendita attribuita dall'Ufficio partendo da quella di €90.552,00 precedente alla dichiarazione del 29 settembre 2016 in quantonotificata all'INPS, precedente proprietario dell'immobile basata su unaperizia del 2003, del tutto priva di elementi concreti di indicazione delvalore del mercato immobiliare (...), soggetto di diritto pubblico nontenuto, peraltro, al pagamento, all'epoca, dell'ICI. In ogni caso, risulta, sulpiano della metodologia seguita, che anche l'Ufficio ha scorporato le varieparti dell'immobile, come si evince dall'esame dei prospetti comparativi invalutazione unitaria del valore di mercato da attribuire alle singole superfici(...) alla stregua delle univoche risultanze processuali, condivide pertantoil percorso logico argomentativo dei primi Giudici, immune da vizi logici edaderente alle risultanze e alle foto della perizia asseverata le cui conclusionisi condividono anche in ragione del principio processuale della cd. vicinanzadella prova (...)».1.5. Nel caso in esame, dunque, la motivazione della sentenza rendeperfettamente percepibili le ragioni del decisum, consistenti, appunto,nell’avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto che laNumero registro generale 1891/2023Numero sezionale 3163/2026Numero di raccolta generale 9994/2026Data pubblicazione 17/04/2026rettifica in aumento della rendita catastale da parte dell’Ufficio non avessetrovato idoneo riscontro probatorio, e la motivazione si poneindubbiamente al di sopra del minimo costituzionale di cui all’art. 111,sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., n.28829/2021; Cass., n. 9627/2021; Cass., n. 9288/2021; Cass., n.8400/2021; Cass., n. 13248/2020).1.6. Ne discende per naturale conseguenza che, fissate questecoordinate di principio, la doglianza in parola, sollecitando una revisionedel giudizio di fatto espresso dal decidente di merito, esula manifestamentedal perimetro di censurabilità in questa sede delle decisioni dal medesimoadottate.2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmenterespinto.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.500,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nellamisura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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