CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16231/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/04/2025 della Corte d'appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio pernuovo esame la sentenza impugnata limitatamente alle questioni dedotte dalsecondo al settimo motivo di ricorso, rigettando nel resto il ricorso;letta la memoria della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] LaRana, che, ritenuto di non poter interloquire, nel giudizio per Cassazione, sullaresponsabilità penale, sulle circostanze aggravanti, sulla misura della pena e suidifetti di notifica, si astiene da qualsivoglia commento sul ricorso, limitandosi achiedere la menzione della sua memoria e la condanna dell'imputata alla rifusionedelle spese legali, da quantificarsi a cura della Corte d’appello di Napoli, essendola parte civile stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;lette le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’AgataAnnunziata, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietrantuono, che hanno chiesto la conferma della sentenza d’appello e dellacondanna risarcitoria, da quantificarsi come da conclusioni presentate innanzi alTribunale o in altra cifra di giustizia, con vittoria di spese;letta la memoria depositata dal difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiMaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per i vizi processuali evidenziati, inparticolare per la genericità dei motivi; in subordine, rigettarlo nel merito perinfondatezza; confermare integralmente la sentenza d'appello e condannare laricorrente al pagamento delle spese processuali con distrazione al detto difensoreantistatario;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Perrotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto ovvero per ilsuo rigetto, con conferma delle statuizioni civili;lette le memorie depositate dal difensore di parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],la quale ha concluso chiedendo, in via principale, l’annullamento senza rinvio, invia gradata, l’annullamento con rinvio, e, in via estremamente subordinata,l’accoglimento dei motivi ritenuti fondati, dichiarando assorbiti i motivi di ricorsonon espressamente accolti, annullando con rinvio su tutti i punti della causa.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il procedimento penale in oggetto trae origine da una complessa indagineriguardante la gestione della società per azioni "[OSCURATO:SOCIETA]", operante nel settoredell'intermediazione finanziaria, sottoposta a concordato preventivo in data 16maggio 2007. L'ipotesi accusatoria originaria postulava l'esistenza diun'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralitàindeterminata di reati societari e fallimentari, tra cui l'abusiva raccolta delrisparmio, il falso in bilancio, il ricorso abusivo al credito e la bancarottafraudolenta patrimoniale. Alcuni degli imputati, tuttavia, venivano condannati pertaluni dei reati “fine”, essendo caduta, sin dalla sentenza di primo grado,l’ipotizzata associazione.In tale contesto, l'imputata [OSCURATO:PERSONA], unica ricorrente in sede dilegittimità, veniva tratta a giudizio per rispondere, nella sua qualità divicepresidente del consiglio di amministrazione della detta [OSCURATO:SOCIETA].(carica ricoperta dalla costituzione della società fino al 15 febbraio 2002, data diefficacia delle sue dimissioni), di molteplici addebiti. Nello specifico, il decreto dicitazione a giudizio le attribuiva la responsabilità “per alcuni dei fatti” descritti aicapi F e G della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] F, originariamente qualificato come bancarottafraudolenta impropria da reato societario (art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.), poiriqualificato, già dalla sentenza di primo grado, come ricorso abusivo al creditoaggravato dal danno di rilevante gravità (artt. 218 e 219, comma 1, L. Fall.),riguardava l'emissione di un prestito obbligazionario deliberato dall'assembleastraordinaria dei soci il 14 luglio 2000 per l'importo di tre miliardi di lire inviolazione dell’art. 2410 cod. civ. vigente ratione temporis. Precisamente, secondol’accusa il prestito era stato deliberato senza l’integrale versamento del capitalesociale precedentemente aumentato (a tre miliardi di lire, di cui solo uno versato,secondo l’accusa) e senza comunque considerare l'erosione del detto capitale acausa di perdite di esercizio non contabilizzate, segnatamente per la omessasvalutazione dei crediti tout court del 15%, necessaria per coprire quelli inesigibilio di difficile realizzo.[OSCURATO:PERSONA] G contestava il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione e dissipazione (art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.) in relazione a plurimiepisodi e vari imputati. In particolare, i sottocapi G2c e G2d addebitavano allaricorrente, rispettivamente:- l'acquisizione, il 20 novembre 2001, di partecipazioni nella “[OSCURATO:SOCIETA].” (nel cui consiglio di amministrazione sedevanoLucarelli Renato, che lo presiedeva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti facenti parte anche del consiglio di amministrazionedella acquisente [OSCURATO:SOCIETA]., con il [OSCURATO:PERSONA] quale presidente) per unvalore di € 1.016.646,00, che, tuttavia, era indicato nelle scritturecontabili, in data 1 luglio 2005, come svalutato ad € 641.448,06, per poiscendere ulteriormente ad € 498.252,00 (valore al quale le dettepartecipazioni erano state permutate con azioni [OSCURATO:SOCIETA]. il 5 dicembre2005);- la concessione di finanziamenti privi di adeguate garanzie o istruttorie afavore della "[OSCURATO:SOCIETA]." (per quanto concerne la ricorrente,essendovene stati degli altri dopo le sue dimissioni, per lire 1.050.064.140il 7 settembre 2001 e per lire 501.000.000 il 20 dicembre 2001).Si sarebbe trattato, secondo l’ipotesi accolta dai giudici di merito, dioperazioni imprudenti e depauperative del patrimonio sociale. Il Tribunale diBenevento, con sentenza n. 340/2015 del 2 marzo 2015, all'esito di una complessaistruttoria dibattimentale, condannava la [OSCURATO:PERSONA] per i detti reati alla pena di anniquattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civilicostituite, applicando anche le pene accessorie di legge. L'imputata veniva, invece,assolta sia dal reato associativo, ritenuto insussistente, che dagli altri addebiti.2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 9978/2025 dell'11 aprile2025 (depositata il 18 aprile 2025), prendendo atto del lungo lasso di tempotrascorso dai fatti contestati, dichiarava non doversi procedere nei confronti diBuccione [OSCURATO:PERSONA] (e dei coimputati non deceduti) in ordine ai reati ascritti, peressersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Cionondimeno, la Cortedistrettuale, avvalendosi dei poteri conferiti dall'art. 578 cod. proc. pen.,confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Nella motivazione,la Corte affermava di aderire "compiutamente all'iter motivazionale della sentenzadi primo grado", ritenendo che l'istruttoria avesse fornito "piena prova dellaresponsabilità dei prevenuti". In particolare, la Corte evidenziava che gliamministratori, inclusa la [OSCURATO:PERSONA], avevano agito in "totale disprezzo di quantoprevisto dallo statuto sociale", concedendo finanziamenti "senza un'adeguataistruttoria" sui richiedenti e permettendo, inoltre, la distrazione di risorsefinanziarie a favore di altre società collegate. Relativamente al capo F, si ribadivache l'operazione di prestito obbligazionario era finalizzata a "garantirsi liquiditànella piena consapevolezza" dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e adaggravare il dissesto.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione laBuccione. Il ricorso, articolato in numerosi e diffusi motivi, censura la decisioneimpugnata sotto molteplici profili di violazione di legge e vizio di motivazione.3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizioper l’impossibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc.pen. Si lamenta che, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indaginipreliminari, la difesa aveva tempestivamente richiesto copia della voluminosadocumentazione e la cancelleria aveva comunicato l'impossibilità di rilasciare lecopie entro il termine di 20 giorni previsto dalla norma citata. [OSCURATO:PERSONA], poi, rigettato la chiesta proroga per l'assenza di una previsione normativache la contemplasse. Si sostiene che tale diniego, a fronte di un impedimentooggettivo non imputabile alla parte, aveva leso il diritto di difesa, costringendol'indagata a una difesa "al buio" e rendendo fittizia la garanzia della discovery. Siargomenta che il termine, avendo natura ordinatoria, doveva essere prorogato,come da prassi consolidata sin dal previgente codice di rito in casi complessi. Inalternativa, ove la decisione fosse ritenuta conforme alla norma, l’impedimentoalla compiuta conoscenza del materiale probatorio prima di esercitare le facoltàdifensive renderebbe la disposizione costituzionalmente illegittima per violazionedegli artt. 3 e 24 Cost., generando un’ingiustificata disparità di trattamento adanno degli indagati coinvolti in procedimenti complessi. Tali eccezioni, sollevatetempestivamente sin dall’udienza preliminare e reiterate nel dibattimento di primogrado, erano state dapprima disattese dal Tribunale (con motivazione ritenutaerronea ed illogica dalla ricorrente) e poi ignorate dalla Corte territoriale,determinando un vizio di omessa pronuncia. Si assume, infine, che l’eventualeaccoglimento dell’eccezione – rilevabile anche in sede di legittimità agli effetti civili– comporterebbe la maturazione della prescrizione prima ancora della pronunciadi primo grado.3.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità del decreto che dispone ilgiudizio per indeterminatezza dei capi di imputazione (ex art. 429, comma 1, lett.c, cod. proc. pen.) e omessa motivazione sul punto. Si rappresenta che, neldecreto, l’imputata era stata rinviata a giudizio “solo per alcuni dei fatti di cui aicapi F e G”, senza alcuna ulteriore precisazione circa quali fossero in concreto talifatti. Tale formulazione generica avrebbe posto la [OSCURATO:PERSONA] in oggettiva difficoltànell’approntare la difesa, costringendola di fatto a indovinare quali condottespecifiche le venivano effettivamente addebitate, in violazione dell’art. 6 CEDU. Inparticolare, la [OSCURATO:PERSONA] – dimessasi nel dicembre 2001 – si è vista contestare inmodo onnicomprensivo gli stessi fatti di bancarotta ascritti ad altri amministratoririmasti in carica negli anni successivi. Si sottolinea che il Tribunale avrebbe poicommesso errori nell’attribuzione delle responsabilità, condannando la Buccioneper fatti avvenuti dopo la sua uscita dagli organi sociali, circostanza checonfermerebbe la fondatezza dell'eccezione. Anche su tale questione, ripropostain appello, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi pronuncia.3.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata pererronea applicazione della legge penale e violazione dell’art. 578 cod. proc. pen.,avendo la Corte confermato le statuizioni civili nonostante la prescrizione fossematurata anteriormente alla pronuncia di primo grado. Si deduce che, trattandosidi emissione di prestito deliberato il 14 luglio 2000, con pena edittale massima(comprensiva di aggravante) di quattro anni e sei mesi, il termine massimo diprescrizione (sette anni e mezzo) era scaduto prima della sentenza di primo grado(marzo 2015), anche tenendo conto delle sospensioni e della decorrenza dalla datadel concordato preventivo. Si rileva che lo stesso Tribunale aveva dichiaratoprescritto il reato di bancarotta preferenziale avente identico termine. Si chiedel’annullamento senza rinvio delle statuizioni civili relative al capo F.3.4. Con il quarto motivo si contesta l'attribuzione di responsabilità allaBuccione per l'emissione del prestito obbligazionario di cui al capo F, trattandosidi atto di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci e non del Consiglio diamministrazione. Si evidenzia che la deliberazione era avvenuta previadel C.d.A. e che la ricorrente non aveva motivo di dubitare della validità delladelibera, rogata da notaio. Si contesta, pertanto, una condanna per responsabilitàoggettiva o per fatto altrui.3.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione sull'elementosoggettivo. La ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddoveha ritenuto sussistente il dolo del delitto di ricorso abusivo al credito nonostantela presenza di controlli istituzionali (notaio, omologa del Tribunale, parere delCollegio Sindacale) che avrebbero ingenerato un legittimo affidamento sulla liceitàdelle operazioni.3.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 2423 cod. civ. evizio di motivazione sulla pretesa "nullità" del bilancio straordinario ([OSCURATO:PERSONA] F). Ilmotivo censura la tesi secondo cui il bilancio straordinario al 30 giugno 2000sarebbe "nullo" perché privo della nota integrativa. La difesa osserva che:- l'art. 2423 cod. civ. disciplina il bilancio d'esercizio e non quelli infrannualistraordinari, per i quali è essenziale lo stato patrimoniale al fine dimisurare il capitale esistente;- la carenza formale non rendeva ipso facto falso il valore del capitale socialeiscritto;- è illogico dichiarare la nullità di una delibera di approvazione a distanza dianni, in violazione del principio di stabilità degli atti societari (art. 2434-bis cod. civ.), per fondare retroattivamente una responsabilità penale.3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione dell'art. 2426 cod. civ. etravisamento della prova sulla valutazione dei crediti. La difesa contestal'applicazione retroattiva di una svalutazione forfettaria del 15% su tutti i creditifin dal primo anno, avallata dai giudici sulla base della consulenza tecnicadell'accusa. Si argomenta che non esisteva norma che imponesse tale svalutazionein assenza di indici di inesigibilità all'epoca non manifestatisi, e che la società avevacomunque effettuato accantonamenti congrui. Si evidenzia il paradosso per cui,applicando tale svalutazione preventiva, la società avrebbe dovuto praticare tassidi interesse attivi superiori alla soglia dell'usura.3.8. Con l'ottavo motivo si lamenta il travisamento della prova documentalein relazione all'avvenuto versamento dell'aumento di capitale sociale. La ricorrentedenuncia la contraddittorietà della motivazione che nega l'avvenuto versamentononostante le scritture contabili (libro giornale e mastro) registrassero 35movimenti di versamento nel maggio 2000. Si censura il vizio logico della sentenzache da un lato ritiene il prestito irregolare "indipendentemente" dal versamento, edall'altro nega il versamento basandosi solo sui dati del registro imprese, incontrasto con la contabilità interna.3.9. Con il nono motivo si contesta l'erronea applicazione delle norme civilisulla redazione del bilancio straordinario, ritenuto invalido perché privo di ContoEconomico. La difesa sostiene che per il bilancio infrannuale, finalizzato a verificarela consistenza patrimoniale per l'emissione di obbligazioni, è sufficiente lo StatoPatrimoniale, che nel caso di specie attestava l’esistenza di un capitaleinteramente sottoscritto.3.10. Con il decimo motivo si censura la qualificazione dell'aumento dicapitale come "fittizio" sol perché realizzato mediante compensazione con i saldidei libretti di deposito dei soci. La difesa argomenta che la conversione di un debitodella società in capitale di rischio è operazione civilisticamente lecita e reale, cherafforza il patrimonio societario estinguendo debiti immediatamente esigibili. Siribadisce l'assenza di stato di dissesto all'epoca e la mancanza di consapevolezzadell'imputata.3.11. Con l'undicesimo motivo, relativo al [OSCURATO:PERSONA] G, si deduce viziomotivazionale per travisamento della prova e illogicità manifesta riguardo al nessocausale e temporale. Quanto all’acquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]., si evidenziache la [OSCURATO:PERSONA] era cessata dalla carica nel febbraio 2002, mentre le perdite dellapartecipata si erano manifestate solo dal 2003. L'investimento iniziale erasupportato da perizie giurate e la "rovinosità" emersa ex post non poteva esserleaddebitata. Quanto ai finanziamenti [OSCURATO:SOCIETA]., si documenta che l'unicofinanziamento riferibile alla gestione [OSCURATO:PERSONA] (ottobre 2001) era statoregolarmente rimborsato fino al novembre 2004. Attribuire alla ricorrente il dannoderivante da un prestito onorato per anni e divenuto inesigibile solosuccessivamente integrerebbe una responsabilità oggettiva.3.12. Con il dodicesimo motivo si lamenta l'inosservanza della legge penaleper aver ritenuto il dissesto già in atto durante la gestione [OSCURATO:PERSONA], senzaaccertare le reali cause dell’insolvenza. Si rileva che la stessa relazione delconsulente dell'accusa (Zeno) attestava l'inizio delle perdite dal 2003 el'incremento dell'indebitamento nel periodo 2003-2004, successivamente alledimissioni della ricorrente. Si sottolinea che i consulenti avevano attribuito la crisiad operazioni successive (acquisizione [OSCURATO:PERSONA], costituzione Work andTrade, ecc.), sicché la condotta della [OSCURATO:PERSONA] non aveva determinato lo stato diinsolvenza.3.13. Con il tredicesimo motivo si censura la violazione di norme processualiper l’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in unprocedimento civile cui la [OSCURATO:PERSONA] era estranea. Si eccepisce l’inutilizzabilità ditale elaborato, formato senza contraddittorio e fondato su criteri di responsabilitàoggettiva (attribuendo il "danno finale" anche all'amministratore cessato prima deldefault), in violazione del principio personalistico della responsabilità penale.3.14. Con il quattordicesimo motivo si ribadisce l'inosservanza della leggepenale in tema di bancarotta fraudolenta, deducendo l'assenza di nesso causaletra le condotte dell'imputata (cessata dalla carica nel 2001) e lo stato di insolvenzamanifestatosi anni dopo a seguito di operazioni da lei non decise.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi sono infondati, i restanti sono fondati nei limiti di seguitoprecisati.2. Con il primo motivo, si lamenta la nullità della richiesta di rinvio a giudizioper il mancato rilascio delle copie degli atti in tempo utile ad esercitare le facoltàex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., l’illegittimità del diniego di proroga deltermine ivi previsto e, in alternativa, l’illegittimità costituzionale della norma.La doglianza è priva di fondamento.Il tardivo rilascio al difensore di copia degli atti depositati in segreteria dopola conclusione delle indagini preliminari costituisce una mera irregolarità, attesoche la legge non prevede espressamente alcuna nullità o altra sanzioneprocessuale e la parte può sempre esercitare il proprio diritto di difesa prendendoconoscenza diretta e personale degli atti ivi depositati (Sez. 1, n. 21402 del05/03/2019, Musini, Rv. 276313-01; v. anche Sez. 1, n. 37052 del 11/07/2011,Cuka, Rv. 250814-01). Né, proprio per tale ragione, può ritenersi leso dalla normade qua il diritto alla difesa garantito costituzionalmente. La pretesa della difesa difar decorrere il termine dilatorio di venti giorni anzidetto da un momento diversoe successivo rispetto a quello - stabilito dalla legge - della notificazione dell'avvisodi conclusione delle indagini preliminari è, dunque, priva di base giuridica e perciòmanifestamente infondata. Per completezza, si rammenta che un vulnus ai dirittidella difesa è stato rilevato nel diverso caso in cui la difesa lamenti il tardivodeposito in segreteria di tutti o parte degli atti di indagine (Sez. 1, n. 5580 del15/01/2008, Messina, Rv. 238863-01). Ma, nella specie, non è questo ciò che si èverificato. Essendo ab origine infondata l’eccezione sollevata dalla difesa, nessunpregiudizio si è determinato per l'imputato dalla omessa esplicita pronuncia dellaCorte di appello al riguardo.3. Anche il secondo motivo, relativo alla pretesa nullità del decreto chedispone il giudizio per genericità del capo d'imputazione, è infondato.L'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prescrive, a pena di nullità,l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa. La ratio della norma è garantireall'imputato la piena conoscenza dell'addebito per potersi difendere.Tuttavia, il giudizio sulla determinatezza dell'imputazione non può esseresvolto in astratto, isolando la singola frase dal contesto, ma deve essere effettuatoin concreto, correlando il capo d'imputazione agli altri atti del procedimentoconosciuti o conoscibili dall'imputato: dunque, non solo per il tramite del capod'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicoloprocessuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023-01; Sez. 5,n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455-01).Nel caso in esame, la formula "imputata solo per alcuni dei fatti di cui ai capisull'oggetto del processo, attesa la specificità delle descrizioni fattuali successive(emissione del prestito obbligazionario, acquisizioni societarie, distrazionispecifiche). È pacifico, poi, che la difesa si sia, in concreto, sviluppata proprio suquesti specifici episodi, il che dimostra nei fatti che l'imputata avesse bencompreso quali fossero le accuse mossele.3. Con il terzo motivo si lamenta erroneamente che la prescrizione del delittodi ricorso abusivo al credito fosse maturata prima della sentenza di primo grado.L'art. 578 cod. proc. pen. stabilisce che «quando nei confronti dell'imputatoè stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimentodei danni cagionati dal reato... il giudice di appello e la Corte di cassazione, neldichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidonosull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza checoncernono gli interessi civili». Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità, solo in caso di condanna emessa in primo grado (per essere il reatonon ancora estinto per prescrizione), ovvero, ora per allora, in appello, laddove sirilevi l’erronea declaratoria di prescrizione prima della sentenza di primo grado, èpossibile un accertamento ai fini della responsabilità civile (Sez. U, n. 28911 del28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-01). Per converso, se la causa estintiva èmaturata prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve revocarele statuizioni civili (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670-01).Nel caso di specie, il reato di ricorso abusivo al credito si è consumato alladata in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa al concordato preventivo (16maggio 2007). Calcolando il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi(artt. 157 e 160 cod. pen. ante-Cirielli, o L. 251/2005) e aggiungendo i 133 giornidi sospensione verificatisi nel corso del giudizio, il termine è scaduto il 29 marzo2015. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 2 marzo 2015. Neconsegue che, al momento della condanna in primo grado, il reato non era ancoraestinto. Legittimamente, dunque, la Corte d'appello poteva, ai sensi dell’art. 578cod. proc. pen., nel dichiarare il reato estinto per prescrizione sopravvenuta,decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili.4. I motivi dal quarto al quattordicesimo sono fondati nei limiti che seguono.4.1. Va premesso che, nel giudizio di appello avverso la sentenza dicondanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenutanelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere attodella causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate su criteridi "preponderanza dell'evidenza" o richiamando genericamente la sentenza diprimo grado. Secondo il recente arresto delle Sezioni Unite, il giudice è comunquetenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di proveinsufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nelmerito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01). Invero,all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà oinsufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di unacausa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causaestintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della partecivile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01). Ne deriva che la conferma dellestatuizioni civili in presenza di una causa di estinzione del reato impone al giudiced'appello un onere motivazionale rafforzato: egli deve escludere che ricorrano ipresupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, anche ai sensi del secondocomma dell'art. 530 cod. proc. pen., fornendo puntuale risposta alle doglianzedifensive che mirano a dimostrare l'insussistenza del fatto o la mancanzadell'elemento soggettivo.4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è sottratta a tale vagliocritico, limitandosi a confermare le statuizioni civili senza fornire adeguata rispostaalle specifiche censure mosse dall'appellante, violando così i principi stabiliti dallesentenze "Calpitano" e "Tettamanti".4.2.1. Quanto ai motivi quarto e quinto (inerenti il concorso e l’elementosoggettivo del delitto di ricorso abusivo al credito), la Corte territoriale è incorsain un evidente vizio di motivazione per omessa risposta. Parte ricorrente avevaspecificamente dedotto, in appello, l'assenza di un proprio contributo causale epsicologico all'operazione, sottolineando come la delibera di approvazione delprestito fosse atto dell’assemblea straordinaria, basato su attestazioni delpresidente del consiglio di amministrazione, sottoposta al controllo notarile eoggetto di omologazione da parte del Tribunale competente: ciò che facevaritenere che la stessa fosse perfettamente legittima.A fronte di tale doglianza, la sentenza d'appello nulla osserva di concretocirca il concorso della ricorrente.La motivazione si limita a descrivere l'operazione come fraudolenta in sé,senza spiegare in quale modo l'imputata, dimessasi nel 2001, abbia concorso conla necessaria consapevolezza e volontà, ad esempio, alla dissimulazione deldissesto, elemento costitutivo del reato. La Corte non chiarisce se alla ricorrentesia stato imputato un comportamento omissivo o commissivo e se abbia verificatola sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, ignorando ilmenzionato principio per cui, ai fini della conferma delle statuizioni civili ex art.578 cod. proc. pen., l'insufficienza o la contraddittorietà della prova sul doloimpone la revoca della condanna al risarcimento.4.2.2. Parimenti fondati, per carenza motivazionale e violazione di legge,risultano i motivi dal sesto al decimo, circa la sussistenza del delitto di ricorsoabusivo al credito.La Corte d'appello ha omesso di confrontarsi con la censura difensivasecondo cui la mera irregolarità formale del bilancio (mancanza di notaintegrativa), in assenza di una verifica sulla sua effettiva falsità o sulla mancatachiarezza, non poteva fondare ex se la responsabilità per ricorso abusivo al credito.I giudici di merito hanno aderito acriticamente alla tesi della nullità della deliberaassembleare, senza valutare se tale vizio avesse comportato una realedissimulazione dello stato di insolvenza e, prima ancora, la certa illiceità delbilancio di attestazione dell’aumento del capitale e del suo versamento, incontrasto con la giurisprudenza civile menzionata nella sentenza di primo grado,peraltro. Questa, invero, rimarca solo la necessità che il bilancio sia chiaro, oltreche vero, non imponendo la menzionata nota integrativa tout court: «la violazionedelle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio (nella specie, art.2424, vecchio testo) rende nulla la delibera di approvazione quando risultino inconcreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anchequando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile. Ma questo è profilodiverso dal tema qui in trattazione. Esso concerne le ipotesi in cui la violazione sianella sostanza irrilevante, perché priva di reale consistenza, meramente formale,di immediata percezione o di agevole correzione tramite appunto le informazionirese in assemblea. […]Pertanto si deve affermare che il bilancio d'esercizio di unasocietà di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423,secondo comma cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportatedal d.l.vo n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazioneassembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazionedella normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivodell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valorepatrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, maanche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibiledesumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite perciascuna delle singole poste iscritte» (Cass. Sez. U., 21/02/2000, n. 27, Rv.534172-01; confronta, negli stessi termini: Cass. Sez. 1, 15/03/2023, n. 7433,Rv. 667463-01).Dunque, lungi dal richiamare la sussistenza di requisiti meramente formali,la giurisprudenza di legittimità evidenzia la necessaria verifica che il bilancio siachiaro, oltre che veritiero. Sicché l’assenza della nota integrativa, senza alcunaanalisi di merito sulla chiarezza e veridicità del bilancio, non poteva comportare,tout court, una valutazione di sua illiceità e, conseguentemente, di nullità delladelibera che lo aveva approvato poco prima dell’emissione del prestitoobbligazionario in discussione.Tale approccio viola il canone di giudizio imposto dalla sentenza "Calpitano":in presenza di elementi probatori quantomeno ambigui o insufficienti circa lafraudolenza della condotta, il giudice avrebbe dovuto valutare se ricorressero gliestremi per l'assoluzione nel merito, con conseguente venir meno dellaresponsabilità civile.Inoltre, la sentenza non spiega le ragioni per cui ha ritenuto prevalenti lerisultanze del registro delle imprese rispetto alle scritture contabili invocate dalladifesa a dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'aumento di capitale,palesando un'ulteriore lacuna motivazionale su un punto decisivo.In ordine alla contestata svalutazione dei crediti, la sentenza impugnata haavallato l'applicazione retroattiva di una svalutazione forfettaria del 15% su tutti icrediti, senza rispondere alle specifiche critiche difensive fondate sull'art. 2426 n.8 cod. civ. (secondo cui gli stessi avrebbero dovuto essere riportati al valorepresumibile di realizzo).La motivazione sul punto appare manifestamente illogica e carente, laddove,nel confermare acriticamente quella di primo grado, desume la correttezza di talepercentuale da dati eterogenei e successivi (bilancio 2004), senza spiegare cometale criterio utilizzato ex post – peraltro, in modo difforme da come ritenuto nellasentenza impugnata, ovvero solo sul 50% dei crediti esposti (non su tutti i crediti)e con percentuali di svalutazione compresa tra il 10% ed il 20% (e non del 15%“secco”) – potesse dimostrare la falsità dei bilanci approvati anni prima dallaricorrente.Ed ancora, sul punto, nulla è stato risposto in relazione al richiamo dellaconsulenza Cangiano, laddove aveva confermato che il fondo svalutazione creditidei bilanci 1998‑2000, approvati anche dalla ricorrente, era adeguato e rispettavai criteri civilistici.E nessuna risposta è stata data all’attribuzione (sulla base delle consulenzeCangiano e Grosso) della crisi della [OSCURATO:SOCIETA]. a eventi successivi alledimissioni della ricorrente e, in particolare: all’acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA] MutuaCooperativa (febbraio 2004), alla costituzione della Work and Trade (novembre2004), all’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] (ottobre 2003), ai finanziamenti alla Voxtels.p.a. successivi a quelli contestati alla ricorrente (del 2002‑2003), allacancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dall’albo degli intermediari finanziari nelsettembre 2004.4.3. Anche l’undicesimo motivo di ricorso – circa il concorso doloso dellaricorrente alle distrazioni contestatele – è fondato.Con riferimento alle operazioni distrattive ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]), la Corte diappello ha omesso di rispondere alla doglianza secondo cui la colpevolezzadell'imputata è stata affermata sulla base di una inammissibile responsabilitàoggettiva o di posizione.La sentenza conferma la condanna civile basandosi sugli esiti infaustiverificatisi anni dopo le dimissioni della [OSCURATO:PERSONA] (perdite 2005-2006), senzaaccertare, come doveroso, se al momento del compimento degli atti (2000-2001)le operazioni fossero ab origine irragionevoli o fraudolente. In particolare, la Corteha ignorato gli elementi dedotti dalla difesa (pagamenti regolari di [OSCURATO:SOCIETA] fino al2004, perizia favorevole su [OSCURATO:SOCIETA]), i quali introducevano seri elementi di dubbiosulla natura distrattiva delle condotte.Il mancato scrutinio di tali elementi decisivi integra una violazionedell'obbligo motivazionale, così come delineato dalle menzionate Sezioni Unite"Calpitano" e "Tettamanti" per mantenere ferme le statuizioni civili in presenza diprescrizione, avendo la Corte omesso di verificare se l'insufficienza della provacirca la natura dolosa e distrattiva degli atti imponesse la revoca della condannaal risarcimento.Come già evidenziato, nulla viene chiarito dal giudice d’appello circa lasussistenza del dissesto già durante la gestione [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla suadissimulazione: laddove, anche in tal caso, la relazione del consulente dell'accusa– secondo parte ricorrente – attestava l'inizio delle perdite dal 2003,successivamente alle sue dimissioni.4.4. Analogamente, infine, le doglianze formulate nei restanti motivi diricorso, in larga parte reiterative di precedenti censure (circa le causedell’insolvenza e il concorso della ricorrente nelle fattispecie di bancarottafraudolenta distrattiva contestatele), sono fondate, per aver omesso, la Corted'appello, di chiarire alcunché in relazione alle censure mosse alla sentenza diprimo grado, confermandone le statuizioni civili con una mera ed acritica adesionealle motivazioni di quest’ultima, senza, in definitiva, chiarire le ragioni diinfondatezza delle doglianze della ricorrente.5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetticivili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il qualedovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi ai principi di diritto sopra enunciatie colmando le lacune motivazionali evidenziate, verificando se, pur in presenzadella causa estintiva del reato, il quadro probatorio consenta di affermare laresponsabilità civile dell'imputata o se invece le incertezze rilevate impongano unapronuncia liberatoria. Detto giudice provvederà, altresì, alla regolamentazionedelle spese anche del presente grado di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore ingrado di appelloCosì è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]