CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 23358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 10200/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] tano Scoca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa d a ll' avvocato [OSCURATO:PERSONA] stellaneta -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C SASrappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di BARI n. 1499/2018 depositata il 16/01/2020. RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza riportata in epi- grafe,ha accolto il ricorso dell' Agricola del Sud di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. volto a conseguire la determinazione delle indennità dovutele dalle convenute Regione [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di soggetto beneficia- rio della procedura, e [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua veste di soggetto promotore della procedura, per l'espropriazione dell'area di sua pro- prietà da destinarsi, secondo quanto previsto dagli enti esproprianti, alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel dettaglio il decidente, preso atto della legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA],in ragione della qualità rivestita in relazione alla procedura, ha, quanto al merito, ritenuto di aderire, facendole proprie, alle determinazioni di stima operate dal CTU, considerando in princi- palità, a conforto di esse, che non erano sussistenti vincoli ostativi alla edificabilità intermedia dei suoli ablati,ed escludendo, altresì, che vin- coli di tale sortafossero argomentabili, come pure invece prospettato da [OSCURATO:SOCIETA], dal certificato di destinazione urbanistica, attestando infatti il predetto documento che «in base alle previsioni di PPTR le particelle non ricadono in zona oggetto di [OSCURATO:PERSONA] e Paesag- gistica». Né, ancora, le condivise risultanze di perizia trovavano oppo- sizione nella contestazione della metodologia adottata, avendo il CTU preso in esame ai fini della stima operata anche l'atto di compraven- dita prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA],avente ad oggetto terreni agricoli pie- namente compatibili con la destinazione dei fondi ablati; e nella con- siderazione che l'indennità di deprezzamento non avesse tenuto conto dell'intera estensione dell'area residua, in quanto, come rettamente RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. Marulli riferito dal CTU, le ulteriori porzioni di terreno risultano separate da quelle ablate da tratturi. Per la cassazione di detta ordinanza si erge ora, in via principale, la [OSCURATO:SOCIETA] con quattro mezzi, seguiti da memoria, ed in via inci- dentale la Regione [OSCURATO:PERSONA] con due mezzi ed ancora in via incidentale l'Agricola del Sud con due mezzi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo del ricorso principale – con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 40 TUE, in quanto la stima ope- rata dalla Corte barese sarebbe frutto«dell'integrale acritica ricezione di criteri valutativi utilizzati dalla CTU, palesemente devianti dai canoni fondamentali di estimo del bene espropriato», non avendo essa «for- nito i presupposti per una corretta, effettiva e documentata valuta- zione del mercato», atteso che il CTU «non ha espletato alcuna inda- gine di mercato per stabilire il corretto valore del terreno oggetto di stima», in particolare non avendo provveduto «a ricercare e a compa- rare alcun atto di acquisto coevo ed omogeneo» relativo a terreni si- milari, fondando la propria stima su soli due atti di compravendita «palesemente incompatibili», a fronte viceversa del più consistente campione estimativo offerto dalla deducente, attestante un prezzo medio perfettamente in linea con la stima operata dall'autorità espro- priante –è inammissibile. Laddove la deducente si duole dell'adesione della Corte territo- riale alle risultanze del CTU, si formula, invero, una censura che si sottrae per definizione al sindacato di questa Corte, posto che –pur in disparte dal fatto, già rilevante in questa direzione, che la doglianza di che trattasi non trova riscontro negli atti, stanti le osservazioni con cui, come riferito in narrativa, l'ordinanza in parola ha inteso replicare ai rilievi critici delle parti –, come è ampiamente noto, non è censura- RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. Marulli bile la decisione impugnata che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, senza che sia perciò necessario per il decidente soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili e che si risolvono, ove riproposte, in mere argomentazioni difensive liberamente valutabili dal giudice (ex plurimis, Cass., Sez. I, 16/11/2022, n. 33742). Il che porta a conclu- dere che la formulata doglianza rifluisce nel solco di una contestazione di puro merito, che si sottrae al giudizio di questa Corte in quanto rientrante nell'arco delle valutazioni condotte in punto di fatto che sono di esclusiva pertinenza di chi è chiamato a valutare il fatto in senso sostanziale. 3. Il secondo motivo del ricorso principale – con cui si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo in quanto nel procedere alla stima richiestale la Corte barese avrebbe «completamente mancato di pren- dere in considerazione il "fatto" di segno decisivo e univoco rappre- sentato dall'esistenza (e dalla produzione in giudizio) di ben 12 con- tratti di compravendita prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [...] perfetta- mente in grado di attestare la correttezza dell'indennizzo determinato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]» ed avrebbe «omesso di esaminare una parte di fondamentale rilevanza della CTU svolta nell'ambito di un diverso pro- cedimento» da cui discenderebbe l'inutilizzabilità dei rogiti a cui si era invece riportato il CTU –è inammissibile. Come asserisce espressamente la stessa deducente, allorché sintetizzando il proprio pensiero sul punto, riferisce che, se non avesse omesso l'esame delle predette «circostanze fattuali», la Corte di ap- pello sarebbe potuta addivenire ad una ben diversa conclusione, quelli, della cui omessa considerazione il motivo si duole, non sono fatti nel senso mentovato dal parametro cassatorio richiamato, ma meri ele- RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. Marulli menti istruttori –e così, infatti, ancora si esprime la deducente a pag. 41 del ricorso ‒, sì che a dare conto della rilevata loro non scrutinabi- lità in questa sede sarà sufficiente ricordare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, come qui è inequivocamente avvenuto, comunque preso in considera- zione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass., Sez. II, 20/06/2024, n. 17005). 4. Il terzo motivo del ricorso principale – con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 40 TUE in quanto la Corte barese avrebbe liquidato a titolo indennitario le somme in contestazione sebbene l'ablata non «avesse dato prova» di possibili utilizzazioni intermedie, sì che, in difetto di ciò, la CTU esple- tata rivestiva carattere «meramente esplorativo» e a diverso approdo avrebbero dovuto condurre i dati eccerpibili dai due atti di compraven- dita utilizzati dal CTU e da una precedente CTU redatta in occasione di altro giudizio –è inammissibile. In disparte, per vero, da ogni riserva sulla pertinenza della cen- sura, dato che la destinazione dei suoli ablati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico attesta proprio quell'uso intermedio che si vor- rebbe vedere disatteso da questa Corte, è vero in ogni caso che la doglianza, in rapporto al parametro codicistico asseritamente violato, è sicuramente mal posta, dato che la violazione dell ' art. 2697 c.c. si rende notoriamente configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (ex plurimis, Cass., Sez. V, 15/10/2024, n. 26739) ; e dunque è un fuor d'opera asserirne la violazione se la parte che è gravata dal rela- RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. Marulli tivo onere non lo assolva. Il che semmai è ragione per ridare alla do- glianza, anche dove essa si riporta all'art. 40 TUE, la sua giusta so- stanza di censura di fatto, di censura che si incentra sul sindacato probatorio che ha portato il giudice di merito a ritenere raggiunta la prova dei fatti dedotti dall'attore a fondamento di quanto da esso pre- teso, sindacato che, nei termini qui denunciati della violazione o falsa applicazione di legge, vieppiù se essa si faccia consistere nella viola- zione del 2697 cod. civ., non è opinabilein questa sede. 5. Il quarto motivo del ricorso principale – con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 33 TUE,in quanto la Corte barese avrebbe proceduto a liquidare l'inden- nità di deprezzamento dovuta per il pregiudizio sofferto dalla parte residua del fondo rimasto in proprietà dell'ablata sebbene «nel caso di specie il soggetto espropriato non avesse dimostrato l'esistenza di al- cuno dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva» e la circostanza fosse stata espressamente contestata da essa dedu- cente –è inammissibile. Per quanto occorrer possa valgono qui le ragioni ostative al ri- chiesto scrutinio di cui si è già dato conto dichiarando inammissibile il terzo motivo di ricorso. Di più si deve aggiungere che la doglianza non concreta i vizi denunciati, giacché, come si insegna abitualmente, la violazione di legge consiste nel negare o nell'affermare erroneamente che una norma di legge esiste o non esiste o nell'attribuire ad essa un significato che non possiede, mentre a sua volta la falsa applicazione di legge si rende riconoscibile quando si assume la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice perché la fattispecie astratta non è idonea a regolarla o quando si faccia dire alla norma ciò che essa non dice. Ora,nel caso che ne occupa non si può dire né che l'art. 33 TUE sia inidoneo a regolare la fattispecie concreta dell'espropriazione parziale né che nel farne applicazione alla fattispecie concreta la Corte RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. Marulli territoriale abbia tratto delle conseguenze incompatibili con il suo det- tato. Ed allora se i vizi denunciati non si rendono ravvisabili nel caso in parola, si rende applicabile il diverso e riflesso comando che si ritrae dalle regole qui richiamata,ovverosia che si è in presenza di un'erro- nea ricognizione di fatto, il che porta a ribadire che non rientra nell'am- bito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erro- nea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,che è, invece, esterna all' esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640). 6. Il primo motivo del ricorso incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] – con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, commi 1, 3 e 4, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e del d.m. 10 settembre 2010 in quanto la Corte barese, nel riconoscere la legittimazione pas- siva di essa deducente, sarebbe incorsa in errore poiché, potendo in base alle norme rubricate disporre solo il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, con esclusione di qualsiasi procedura concessoria, la Regione [OSCURATO:PERSONA] non si poteva ritenere bene- ficiaria della procedura, le qualità di promotore e di beneficiario di que- sta coincidendo al contrario nel soggetto privato a favore del quale l'iter autorizzatorio aveva avuto svolgimento –è inammissibile. La censura è frutto infatti di una prospettazione incoerente ri- spetto alla fattispecie decisa dalla Corte di appello, posto che questa, pur prendendo atto che la Regione si era limitata nella specie ad av- viare l'iter autorizzatorio alla realizzazione dell ' impianto, ha tuttavia rettamente ricondotto la vicenda ablatoria– cui il procedimento di au- torizzazione, onde poter sortire l'effetto di precostituire le condizioni perché l'insediamento programmato potesse essere realizzato, doveva necessariamente condurre– nell ' appropriato quadro di diritto che si RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. Marulli indentifica nelle norme del TUE. Diversamente, è evidente, il rilascio delle autorizzazioni in difetto della disponibilità di un'area su cui rea- lizzare l'intervento sarebbe stato improduttivo di qualsiasi effetto, mentre l'acquisizione di essa in forma coattiva postulava –e non po- teva essere altrimenti, giacché anche nell'ipotesi più estrema della concessione traslativa il promotore delegato alla procedura fa sempre uso di poteri di imperio –la spendita di una potestà di ablazione di cui solo un soggetto pubblico può ritenersi titolare. E dunque la censura, per come declinata, "vede" solo una parte della fattispecie, sì che essa si rivela,in definitiva, estranea al decisum . 7. Il secondo motivo del ricorso incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] –con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 54 TUE e dell'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in quanto la Corte barese, nel riconoscere la legittimazione passiva di essa deducente, sarebbe incorsa in errore poiché aveva identificato nella Regione l'ente benefi- ciario della procedura, quando nella specie le qualità di promotore e di beneficiario della fattispecie potevano far capo solo al soggetto in fa- vore del quale era disposto l'esproprio –è inammissibile. La censura si rivela infatti meramente reiterativa dell'analogo motivo di opposizione già portato al vaglio del giudice del merito e da questo sconfessato con motivazione puntuale e coerente (cfr. pagg. 2 e 3 della motivazione). Sicché essa manca perciò di contenuto speci- fico come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,come è invece stabilmente raccomandato dalla giurisprudenza di questa Corte ricordandosi che è necessario che «nell'esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende mar- care nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costi- tuire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni RG 10200/20Margherita-Agricola del SudEst. Cons. Marulli che ne hanno indotto l'adozione» (così in motivazione ex plurimis, Cass., Sez. I, 24/04/2024, n. 11164), caratteri che qui fanno manife- stamente difetto e che, mancando, giustificano appunto la prognosi di cui sopra. 8. Il ricorso incidentale dell'Agricola del Sud, in quanto tardivo , essendo stato proposto con atto notificato il 19.6.2020, oltre quindi il termine scadente il 29.5.2020 decorrente dalla notifica dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuto conto della sospensiva COVID, dichiarandosi inammissibile il ricorso principale, va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. 9. Le spese, attesa la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate. P.Q.M Dichiara inammissibiliil ricorso principale ed il ricorso incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed inefficace il ricorso incidentale di Agricola del Sud ; compensa integralmente le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11