CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 24055-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1523/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1523 del 8/06/2021, che ha rigettato l’impugnazione avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di accoglimento dell’azione revocatoria, proposta, in via subordinata rispetto all’azione di simulazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la tutela di propri credit professionali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a immobile per civile abitazione, sito in Correggio (RE). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità, per tardività del ricorso e per specificità delle censure, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Contrariamente alla proposta il ricorso è tempestivo perché, come si evince dalla prima pagina, è stato consegnato all’ufficiale giudiziario nel giorno di scadenza del termine, e cioè il 13/9/2021. Il ricorso risulta, pertanto, ritualmente notificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e a [OSCURATO:PERSONA] ricorso è, tuttavia, comunque inammissibile. L’azione revocatoria (subordinata rispetto all’zione di simulazione, rigettata) proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per propri crediti professionali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale dante causa di Andrea e [OSCURATO:PERSONA], venne accolta in primo grado, con compensazione per un terzo delle spese, liquidate per l’intero in euro quattromilaottocentotrentasei (€ 4.836,00) e per il resto a carico del Ric. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 convenuto [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia del fratello Fabrizio, pure succeduto in corso di causa alla comune dante causa [OSCURATO:PERSONA] e al dante causa [OSCURATO:PERSONA]. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato con la sentenza in questa sede impugnata, dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha disatteso in particolare il secondo motivo d’impugnazione, subordinato al primo, sulle spese di primo grado, per la prevalente soccombenza del convenuto e per la conformità del liquidato al medio-massimo dello scaglione tra euro cinquemila duecento e venticinquemila euro. L’unico, complesso motivo di ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in subordine violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Costituitone, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. e 5 d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorso è inammissibile in ordine alla censura sul rigetto del motivo di appello sulle spese in quanto: è inammissibile la censura sulla misura della compensazione, riservata al giudice del merito con il limite che le spese non vanno poste a carico della parte la cui domanda è stata accolta (si veda, da ultimo, sul punto: Cass. Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 - 01), limite rispettato dalla Corte di Appello, che ha ritenuto la prevalente soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], poiché, comunque, la domanda di revocatoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sebbene proposta in via subordinata, era stata comunque accolta (sulla misura della compensazione delle spese di lite e sulla relativa misura si veda: Cass. n. 12295 del 05/10/2001(Rv. 549525 - 01). Ric. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La restante parte della censura è pure inammissibile: in tema di liquidazione delle spese processuali, effettuata successivamente all’entrata in vigore del al d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (si veda, in tema, da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante: Cass. n. 14198 del 05/05/2022 Rv. 664685 – 01; Cass. n. 19989 del 13/07/2021 Rv. 661839 – 03 e Cass. n. 89 del 07/01/2021 Rv. 660050 - 02). Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite non avendo alcuna controparte svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C