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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35993/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 12678/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il dolo specifico nonostante la condotta del ricorrente non fosse stata posta in essere per opporsi ad un atto d'ufficio, costituendo invece espressione di un mero sentimento di ostilità nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati; Considerato, invero, che la Corte d'appello ha, con motivazione logica ed esaustiva, correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendo stato accertato come il ricorrente ebbe a minacciare i pubblici ufficiali al fine precipuo di opporsi ad un atto d'ufficio posto in essere dagli stessi (cfr. sent. impugnata, pp. 6 e 7); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro iremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 12678/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il dolo specifico nonostante la condotta del ricorrente non fosse stata posta in essere per opporsi ad un atto d'ufficio, costituendo invece espressione di un mero sentimento di ostilità nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati; Considerato, invero, che la Corte d'appello ha, con motivazione logica ed esaustiva, correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendo stato accertato come il ricorrente ebbe a minacciare i pubblici ufficiali al fine precipuo di opporsi ad un atto d'ufficio posto in essere dagli stessi (cfr. sent. impugnata, pp. 6 e 7); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro iremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11
Sentenza Cassazione n. 35993/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris