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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07569/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5512/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.Distefano;-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e AGOS DUCATOs.p.a.;-intimati-Avverso la sentenza n. 1275/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Catanial’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il 16/07/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Con atto di citazione notificato il 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale intervenientevolontario, avverso il decreto ingiuntivo n. 2044/2010, emesso il22/09/2010 e notificato il 18/10/2010, col quale il Tribunale di Catania, suricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva ingiunto alla prima ilpagamento della somma di euro 12.522,98, quale corrispettivo per lavendita dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] presso il centro di vendita diretta di10.000,41, citando in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. echiedendo la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a.

Vans.r.l., perché venissero condannate alla ripetizione delle sommeillegittimamente pagate e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.

A talfine dedussero che [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'opponente [OSCURATO:PERSONA], avevadonato a quest’ultima la suddetta autovettura nell'aprile del 2001,stipulando un contratto di finanziamento con la [OSCURATO:SOCIETA]. per lasomma di lire 19 milioni, con impressa la dicitura “per acquisti effettuatipresso Car a. [OSCURATO:SOCIETA].”, addetta alla vendita di roulotte o camper, mai daloro acquistati, e che nulla dovevano alla Fiat ingiungente in quantoavevano pagato integralmente il prezzo e avevano estinto totalmente ilfinanziamento con il versamento di un'unica rata a saldo.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepìl'inammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata incausa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. e chiese il rigetto delladomanda.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestò le domandePunto era pervenuta a mezzo della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. - esercizioconvenzionato con la medesima -, alla quale era stato erogato l'importofinanziato di lire 19 milioni quale unica destinataria del mandato dipagamento riportato nel relativo contratto di finanziamento e che,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026pertanto, aveva regolarmente adempiuto al mandato irrevocabile dipagamento, sì da essere estranea ai fatti di causa.Si costituì altresì la Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l'inammissibilitàdell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata in causa di terzi,nonché la sua estraneità ai fatti di causa, aderendo alle difese della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eccependo la prescrizione decennale dellesomme richieste dagli opponenti.Con sentenza n. 2848/2016 del 19/05/2016, il Tribunale di Catania rigettòl'opposizione a decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti alla rifusionedelle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diAgos [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarò estinto per prescrizione ogni diritto fattovalere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Car a.[OSCURATO:SOCIETA]Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazionenotificato il 14/12/2016, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nellacontumacia della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 1275/2020,pubblicata il 16/07/2020, con la quale la Corte d'Appello di Cataniaaccolse l'appello proposto, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò ladomanda di pagamento avanzata dall’appellata nei confronti di GiovannaCelano; rigettò l'appello proposto nei confronti di Car a. [OSCURATO:SOCIETA].;condannò [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,delle spese del giudizio; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle speseprocessuali di entrambi i gradi del giudizio nei confronti di GiovannaCelano; nulla dispose in ordine alle spese di Car a.

Van.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero, innanzitutto, pacificoche 1) i coniugi si fossero rivolti al Centro vendite dirette dell’allora FiatAuto per l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], 2) che presso i suoi uffici avesserosottoscritto la richiesta di finanziamento indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] per il suddetto acquisto, 3) e che gli acquirenti avessero estinto ilNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026debito derivante dal finanziamento e non avessero acquistato altri mezzidalla [OSCURATO:SOCIETA]Ritennero altresì che l’avvenuta sottoscrizione del finanziamento presso gliuffici del Centro vendita Fiat e l’apposizione, da parte di quest’ultimo, deltimbro della [OSCURATO:SOCIETA] sulla relativa richiesta fossero dimostrati sia dallalettera del 13/10/2010, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensoredell’acquirente, nella quale si diceva che la richiesta di finanziamento erapervenuta dalla ditta fornitrice dell’auto che aveva curato l’apposizionedella sottoscrizione del richiedente e l’acquisizione della documentazionenecessaria, sia da considerazioni logiche fondate sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] essere stata acquistata soltanto presso un [OSCURATO:PERSONA], mentre laCaravan non vendeva auto; che la venditrice aveva chiesto il pagamentodel prezzo molti anni dopo la consegna; che non spettava al richiedente ilfinanziamento verificare se il timbro apposto sulla relativa richiesta fossequello della [OSCURATO:PERSONA], posto che, tra l’altro, quest’ultima potevaanche decidere che il prezzo dell’auto venisse corrisposto a un terzo; chemancava la dimostrazione che il contratto di acquisto prevedesse ilpagamento del prezzo mediante finanziamento, non avendolo la venditriceprodotto; che non vi era alcuna discrasia di importo e di data trafinanziamento e acquisto, dato che il primo era stato chiestoantecedentemente alla data della sua accettazione, avvenuta il 21/5/2001e valorizzata dal Tribunale per respingere la domanda attorea, e chel’acquirente aveva versato un acconto, come risultante dallo stessocontratto di finanziamento.Ad avviso dei giudici, l’importo del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:SOCIETA] allaCar. [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto della autovettura era stato, perciò,volutamente destinato dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, indicatanella richiesta come beneficiaria, come anche dimostrato dalla comunanzadi interessi tra le due manifestata anche in giudizio.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano accolto il terzomotivo di appello sulla base di circostanze non provate e contestate conspecifico riferimento: 1) alla qualità di concessionaria/centro vendite [OSCURATO:PERSONA], smentita sia dall’interrogatorio formale del rappresentantelegale di quest’ultima, sia dalla lettera del 13/10/2010, indirizzata allegale dell’opponente e attestante l’estraneità di Fiat al finanziamentostipulato da [OSCURATO:PERSONA]; 2) alla sussistenza di un mandato all’incassoconferito da FCA in favore della [OSCURATO:SOCIETA] quale centro vendite Fiat, conconseguente efficacia solutoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] infavore di [OSCURATO:PERSONA] sull’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] FCA, essendo stata la richiesta di finanziamento del primoindirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritta presso il [OSCURATO:PERSONA].Ad avviso della ricorrente, le suddette circostanze erano smentite dal fattoche la [OSCURATO:SOCIETA] non si occupava della vendita di autovetture, ma solo dicamper, né era concessionaria di FCA, come emerso dalla sua comparsa dicostituzione e risposta e dall’interrogatorio formale del suo rappresentantelegale, con la conseguenza che FCA era rimasta estranea al contratto difinanziamento e che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] nonpoteva avere natura solutoria dell’obbligazione assunta dall’ingiunta neiconfronti della FCA.

Infine, nessuna prova vi era in atti in ordine allasussistenza di un mandato all’incasso conferito da FCA a Car a. [OSCURATO:SOCIETA].,mentre non rilevava il fatto che la consegna del bene fosse avvenuta inNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026assenza di pagamento o che la richiesta di adempimento fosse intervenutaanni dopo.Il primo motivo è infondato.Si legge nella sentenza impugnata che il contratto di finanziamento del21/05/2001, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], recava allavoce “descrizione del bene” proprio un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] aventemedesima targa e numero di telaio riportati nella fattura di acquisto del27/03/2001, emessa dalla Fiat a sostegno della pretesa monitoria, e nellavisura P.R.A., prodotte in atti; che la dicitura “timbro e firma del fornitore”indicava la [OSCURATO:SOCIETA]., benché questa non fosse fornitrice dell'auto;che, nella richiesta di finanziamento sottoscritta dal marito di GiovannaCelano, risultava che l'istanza inoltrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. atteneva a unfinanziamento diretto all’acquisto di beni-servizi presso il predettofornitore e che il cliente aveva dato disposizioni affinché l’importo ottenutovenisse versato direttamente, per suo ordine e conto, al fornitoreconvenzionato con la medesima società erogante, senza obbligo direndiconto; e che il finanziamento era stato effettivamente erogatoall'indicato fornitore convenzionato Car. a. [OSCURATO:SOCIETA]., come da assegno del21/05/2001 a quest'ultima intestato e regolarmente incassato.Orbene, le circostanze descritte nella censura non si confrontano affattocon la ratio decidendi della sentenza impugnata, in contrasto col principiosecondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena diinammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e,per quanto qui interessa, riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez.3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), essendonecessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017,n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).Nella sentenza impugnata, infatti, non è mai detto che la Van a Car agivacome concessionaria Fiat, ma, al contrario, che [OSCURATO:PERSONA] nonNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026avrebbe potuto acquistare l’autovettura dalla stessa, ma solo dal Centroquest’ultima, come emergente dalla lettera del 13/10/2010, inviata daAgos [OSCURATO:SOCIETA] al difensore della parte appellata; che acquirente e coniugeavevano estinto il debito derivante dal finanziamento e non avevanoacquistato alcun mezzo dalla [OSCURATO:SOCIETA]; e che, potendo l’autovettura esserestata acquistata soltanto nel centro vendite Fiat, non poteva che esserestato questo ad avere apposto il timbro della [OSCURATO:SOCIETA]. sopra ladicitura “timbro e firma del fornitore”.Né possono dirsi violati gli artt. 115 e 116 c.p.c., come pure dedotto.Infatti la censura sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soltantoove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).La violazione dell'art. 115 c.p.c. può, invece, essere dedotta come vizio dilegittimità soltanto denunciando che il giudice ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella normaovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, haNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026(come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n.9055; Cass., Sez.

U, 30/9/2020, n. 20867).In entrambi i casi, le doglianze sollecitano, invece, una rilettura delcompendio probatorio, che, come detto, è preclusa a questo giudice dilegittimità.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di fattidecisivi ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di considerare che: 1) la Car aVan s.r.l. non era una concessionaria Fiat, né vendeva autoveicoli Fiat,sicché non poteva avere alienato la [OSCURATO:PERSONA], come confermato dallacomparsa di costituzione della stessa e dall’interrogatorio formale reso dalsuo rappresentante legale; 2) FCA era estranea al finanziamento AgosDucato, come confermato dalla lettera del 13/12/2010, indirizzata dallaDucato al legale di [OSCURATO:PERSONA] e attestante l’assenza di rapporti conla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e dal contratto di finanziamento, nelquale era apposto il timbro Car A Van quale ditta fornitrice del bene, senzarichiami al Centro vendite Fiat; 3) il contratto di acquisto, in realtàprodotto in primo grado, anche se ritenuto erroneamente dai giudici nonpresente tra gli atti, non contemplava il pagamento mediantefinanziamento, ma mediante rimessa diretta; insussistenza dell’ordine diindicare modalità solutorie diverse dal pagamento diretto verso lavenditrice; 4) il mancato pagamento del prezzo alla FCA non era stato maistato contestato dall’acquirente, che aveva sempre detto di averlocorrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA], che non era legittimata; 5) la stipula delfinanziamento era avvenuta a distanza di mesi dall’acquistodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], essendo la prima datata 21/5/2001 e laseconda 27/3/2001.Il motivo è infondato.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia) (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415;Cass., Sez.

U, 7/4/2014, n. 8053).Nella specie, i fatti asseritamente omessi sono stati in realtà tuttiesaminati dai giudici di merito, sebbene la lettura che ne è stata data siastata difforme rispetto alla ricostruzione prospettata dalla ricorrente,sicché la censura non fa altro che sollecitare un riesame nel merito dellavicenda, precluso a questa Corte di legittimità.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in combinato disposto con gliartt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per avere i giudici di merito ricostruito in modo illogico e fallace lecircostanze fattuali, indicando indici presuntivi privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, quali l’allineamento del comportamentoprocessuale di [OSCURATO:SOCIETA] e FCA; il ritardo con cui FCA aveva azionatogiudizialmente la propria pretesa creditoria; e l’inverosimiglianzadell’avvenuta consegna del bene senza avere ricevuto il pagamento.Ad avviso della ricorrente, la prima questione non consentiva di trarre laprova della sussistenza di un mandato all’incasso conferito dalla FCA allaCaravan, oltretutto in presenza della prova che quest’ultima non eracentro di rivendita Fiat, mentre le ultime due, oltre a trovaregiustificazione nell’enorme fatturato della società, tale da giustificarel’eventuale posticipazione del prezzo o la svolta sul suo pagamento, eranosmentite dalla decennalità della prescrizione, tale da rendereNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026incomprensibili le ragioni per le quali la richiesta di adempimento avrebbedovuto essere avanzata in tempi rapidi.

In tal modo, i giudici avevanosostanzialmente esonerato l’opponente dall’onere di provare l’intervenutopagamento del prezzo, di cui era gravata, avendo la venditrice assolto alproprio con la dimostrazione dell’intervenuta immatricolazionedell’autovettura e della sua consegna.Il motivo è infondato.Questa Corte, pur consapevole del fatto che il giudice, una volta valutatianaliticamente gli elementi indiziari offerti onde scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, deveprocedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntiviisolati, da valutarsi gli uni per mezzo degli altri e non singolarmente, eaccertare la loro concordanza (c.d. convergenza del molteplice) (Cass.,Sez. 3, 9/3/2012, n. 3703; Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894), non puònon osservare come spetti, però, al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza airequisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevareche la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma devefare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un puntodecisivo (Cass., Sez. 3, 11/5/2007, n. 10847; Cass., Sez.

L, 21/10/2003,n. 15737; Cass., Sez.

L, 17/4/2002, n. 5526).Nella specie, i giudici, partendo dalle circostanze incontestate e afferentiall’acquisto dell’autovettura presso il centro vendite Fiat, all’ottenimento,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte del coniuge dell’acquirente, di un finanziamento e all’intervenutasua estinzione, hanno tratto dall’esame degli elementi probatori acquisiti ilconvincimento che quel contratto di finanziamento fosse stato sottoscrittopresso i locali della venditrice, valorizzando all’uopo la lettera del[OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensore dell’appellante, colquale la prima aveva reso edotto il secondo che la richiesta difinanziamento le era pervenuta dalla ditta fornitrice dell’autovettura, chel’aveva compilata e aveva curato di farvi apporre la sottoscrizione delrichiedente e di acquisire la documentazione necessaria, e ritenendo chel’acquirente non avesse l’onere di verificare la corrispondenza tra il timbroapposto alla domanda e quello della ditta venditrice; che quest’ultima benpotesse avere deciso di far corrispondere il prezzo a un terzo, comearguibile dal ritardo col quale aveva chiesto il pagamento del prezzo (doposei anni dall’acquisto) e promosso l’azione (dopo altri tre anni),nonostante la consegna immediata del mezzo; che la data di concessionedel finanziamento, avvenuta il 21/5/2001, non poteva che esserepreceduta dalla sua richiesta, ciò che impediva di attribuire rilevanza alladata di conclusione del contratto di acquisto del 27/3/2001.Non può allora dirsi sussistente la lamentata violazione delle norme inmateria di prova presuntiva, né rilevante l’errore circa la mancataproduzione del contratto di acquisto, non indicante, ad avviso dellaricorrente, il pagamento mediante finanziamento, non potendo a questacircostanza attribuirsi efficacia decisiva, nell’accezione fatta propria dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui è tale l’omissione checonduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez.

L. 14/11/2013, n. 25608).Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026Né può dirsi violato l’art. 2697 c.c., posto che, come pure affermato daquesta Corte, la violazione del precetto di cui alla citata disposizione siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intendalamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez.2, 21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez.

U, 30/9/2020, n. 20867).4.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1182, 1188 c.c., in combinato disposto con gli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché i giudici di merito, nel ritenere liberatorio il pagamento effettuatoda un soggetto terzo, la [OSCURATO:SOCIETA], su mandato di un soggetto a sua voltaterzo rispetto al contratto di compravendita, [OSCURATO:PERSONA],pretesamente in favore di FCA ma non presso il suo domicilio ovverorimessa bancaria su conto corrente da essa indicato, ma in favore di unterzo, la [OSCURATO:SOCIETA], ancorché non risultante né rappresentante, némandataria di FCA, né centro autorizzato alla vendita dei suoi prodotti,avevano violato le regole sancite dagli artt. 1182 e 1188 c.c., secondo cuiil pagamento deve essere adempiuto presso il domicilio del creditore altempo della scadenza del debito, non essendo, invece, solutorio edestintivo dell'obbligazione quello effettuato in favore di un terzo, a menoche il creditore non lo abbia ratificato o non ne abbia approfittato.

Adavviso della ricorrente, non vi era in atti alcun elemento che potesse farritenere ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Bartolotta che [OSCURATO:SOCIETA] fosse un punto vendita-mandatario-rappresentante di FCA, posto che, nel timbro apposto alcontratto di finanziamento stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA], nonera indicato alcun riferimento a qualsivoglia collegamento sussistente traCaravan e la FCA, né vi era la prova atta a dimostrare il consenso di FCANumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026al conferimento di un mandato all'incasso in favore di [OSCURATO:SOCIETA] o la suaratifica al presunto pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in luogo delladebitrice [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Al riguardo, i giudici di merito, allorché hanno affermato che il contratto difinanziamento era stato sottoscritto nei locali della ricorrente al momentodell’acquisto, che il richiedente non aveva alcun onere di verificare lacorrispondenza tra il timbro apposto alla relativa domanda e quello dellaCaravan s.r.l. e che “ben poteva la Fiat - come ha fatto, alla luce di comesi sono svolti i fatti per cui è causa - decidere che il prezzo dell'auto dellastessa venduta venisse corrisposto ad un terzo”, non hanno fatto cheapplicare il disposto di cui all’art. 1189 c.c.Quest’ultimo istituto, che deroga al principio generale stabilito dall'art.1188 c.c., per il quale il pagamento è liberatorio solo se effettuato alcreditore o al suo rappresentante, è applicabile, per identità di ratio,anche al pagamento al soggetto che appare autorizzato a riceverlo perconto del creditore effettivo, purché lo stesso abbia determinato oconcorso a determinare l'errore del solvens, facendo insorgere inquest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenzaalla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 17442; Cass. 9/8/2007 n. 17484; Cass. 13/9/2012 n. 15339; Cass.4/6/2013 n. 14028).Come chiarito da Cass., Sez. 2, 11/9/2013, n. 20847, non massimata,“siccome l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 cod. civ. è collegato alprincipio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento esiccome l'apparenza deve essere ricondotta a un comportamento delcreditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dalcomportamento dell'accipiens), l'art. 1189 c.c. è applicabile solo sel'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludentiriferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevoleNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026affidamento, esente da colpa, sull’effettiva sussistenza della facoltàapparente dell'accipiens di ricevere il pagamento”, sicché in presenza ditale prova, incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore nonignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimofosse determinato da colpa (cfr. Cass.30/10/2008 n. 26052).Nessun errore hanno, dunque, compiuto i giudici di merito, avendocorrettamente applicato i suddetti principi, mentre, per contro, non risultache la ricorrente abbia dedotto prova contraria sul punto.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1372 e 1813 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato che l'importodel finanziamento erogato per l'acquisto dell'autovettura era statovolutamente destinato dalla concessionaria Fiat alla [OSCURATO:SOCIETA], senzaconsiderare che il contratto non può produrre effetti rispetto a terzi se nonnei casi previsti dalla legge, che il contratto di mutuo si caratterizza per ilfatto che una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaroo di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose dellastessa specie e qualità e che il mandato è quel contratto col quale unaparte si obbliga a compiere più atti giuridici per conto dell'altra.La censura è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi dellamotivazione, non venendo in rilievo, nella specie, la disposizione in essarichiamata, ma l’apparenza del diritto come consacrata dall’art. 1189 c.c.nei termini riportati sopra.Consegue da quanto detto il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: Compravendita autovetturaComposta daGiuseppe Grasso - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 5512/2021Davide [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel.-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5512/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.Distefano;-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e AGOS DUCATOs.p.a.;-intimati-Avverso la sentenza n. 1275/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Catanial’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il 16/07/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Con atto di citazione notificato il 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale intervenientevolontario, avverso il decreto ingiuntivo n. 2044/2010, emesso il22/09/2010 e notificato il 18/10/2010, col quale il Tribunale di Catania, suricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva ingiunto alla prima ilpagamento della somma di euro 12.522,98, quale corrispettivo per lavendita dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] presso il centro di vendita diretta di10.000,41, citando in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. echiedendo la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a.

Vans.r.l., perché venissero condannate alla ripetizione delle sommeillegittimamente pagate e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.

A talfine dedussero che [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'opponente [OSCURATO:PERSONA], avevadonato a quest’ultima la suddetta autovettura nell'aprile del 2001,stipulando un contratto di finanziamento con la [OSCURATO:SOCIETA]. per lasomma di lire 19 milioni, con impressa la dicitura “per acquisti effettuatipresso Car a. [OSCURATO:SOCIETA].”, addetta alla vendita di roulotte o camper, mai daloro acquistati, e che nulla dovevano alla Fiat ingiungente in quantoavevano pagato integralmente il prezzo e avevano estinto totalmente ilfinanziamento con il versamento di un'unica rata a saldo.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepìl'inammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata incausa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. e chiese il rigetto delladomanda.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestò le domandePunto era pervenuta a mezzo della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. - esercizioconvenzionato con la medesima -, alla quale era stato erogato l'importofinanziato di lire 19 milioni quale unica destinataria del mandato dipagamento riportato nel relativo contratto di finanziamento e che,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026pertanto, aveva regolarmente adempiuto al mandato irrevocabile dipagamento, sì da essere estranea ai fatti di causa.Si costituì altresì la Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l'inammissibilitàdell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata in causa di terzi,nonché la sua estraneità ai fatti di causa, aderendo alle difese della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eccependo la prescrizione decennale dellesomme richieste dagli opponenti.Con sentenza n. 2848/2016 del 19/05/2016, il Tribunale di Catania rigettòl'opposizione a decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti alla rifusionedelle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diAgos [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarò estinto per prescrizione ogni diritto fattovalere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Car a.[OSCURATO:SOCIETA]Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazionenotificato il 14/12/2016, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nellacontumacia della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 1275/2020,pubblicata il 16/07/2020, con la quale la Corte d'Appello di Cataniaaccolse l'appello proposto, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò ladomanda di pagamento avanzata dall’appellata nei confronti di GiovannaCelano; rigettò l'appello proposto nei confronti di Car a. [OSCURATO:SOCIETA].;condannò [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,delle spese del giudizio; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle speseprocessuali di entrambi i gradi del giudizio nei confronti di GiovannaCelano; nulla dispose in ordine alle spese di Car a.

Van.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero, innanzitutto, pacificoche 1) i coniugi si fossero rivolti al Centro vendite dirette dell’allora FiatAuto per l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], 2) che presso i suoi uffici avesserosottoscritto la richiesta di finanziamento indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] per il suddetto acquisto, 3) e che gli acquirenti avessero estinto ilNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026debito derivante dal finanziamento e non avessero acquistato altri mezzidalla [OSCURATO:SOCIETA]Ritennero altresì che l’avvenuta sottoscrizione del finanziamento presso gliuffici del Centro vendita Fiat e l’apposizione, da parte di quest’ultimo, deltimbro della [OSCURATO:SOCIETA] sulla relativa richiesta fossero dimostrati sia dallalettera del 13/10/2010, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensoredell’acquirente, nella quale si diceva che la richiesta di finanziamento erapervenuta dalla ditta fornitrice dell’auto che aveva curato l’apposizionedella sottoscrizione del richiedente e l’acquisizione della documentazionenecessaria, sia da considerazioni logiche fondate sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] essere stata acquistata soltanto presso un [OSCURATO:PERSONA], mentre laCaravan non vendeva auto; che la venditrice aveva chiesto il pagamentodel prezzo molti anni dopo la consegna; che non spettava al richiedente ilfinanziamento verificare se il timbro apposto sulla relativa richiesta fossequello della [OSCURATO:PERSONA], posto che, tra l’altro, quest’ultima potevaanche decidere che il prezzo dell’auto venisse corrisposto a un terzo; chemancava la dimostrazione che il contratto di acquisto prevedesse ilpagamento del prezzo mediante finanziamento, non avendolo la venditriceprodotto; che non vi era alcuna discrasia di importo e di data trafinanziamento e acquisto, dato che il primo era stato chiestoantecedentemente alla data della sua accettazione, avvenuta il 21/5/2001e valorizzata dal Tribunale per respingere la domanda attorea, e chel’acquirente aveva versato un acconto, come risultante dallo stessocontratto di finanziamento.Ad avviso dei giudici, l’importo del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:SOCIETA] allaCar. [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto della autovettura era stato, perciò,volutamente destinato dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, indicatanella richiesta come beneficiaria, come anche dimostrato dalla comunanzadi interessi tra le due manifestata anche in giudizio.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano accolto il terzomotivo di appello sulla base di circostanze non provate e contestate conspecifico riferimento: 1) alla qualità di concessionaria/centro vendite [OSCURATO:PERSONA], smentita sia dall’interrogatorio formale del rappresentantelegale di quest’ultima, sia dalla lettera del 13/10/2010, indirizzata allegale dell’opponente e attestante l’estraneità di Fiat al finanziamentostipulato da [OSCURATO:PERSONA]; 2) alla sussistenza di un mandato all’incassoconferito da FCA in favore della [OSCURATO:SOCIETA] quale centro vendite Fiat, conconseguente efficacia solutoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] infavore di [OSCURATO:PERSONA] sull’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] FCA, essendo stata la richiesta di finanziamento del primoindirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritta presso il [OSCURATO:PERSONA].Ad avviso della ricorrente, le suddette circostanze erano smentite dal fattoche la [OSCURATO:SOCIETA] non si occupava della vendita di autovetture, ma solo dicamper, né era concessionaria di FCA, come emerso dalla sua comparsa dicostituzione e risposta e dall’interrogatorio formale del suo rappresentantelegale, con la conseguenza che FCA era rimasta estranea al contratto difinanziamento e che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] nonpoteva avere natura solutoria dell’obbligazione assunta dall’ingiunta neiconfronti della FCA.

Infine, nessuna prova vi era in atti in ordine allasussistenza di un mandato all’incasso conferito da FCA a Car a. [OSCURATO:SOCIETA].,mentre non rilevava il fatto che la consegna del bene fosse avvenuta inNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026assenza di pagamento o che la richiesta di adempimento fosse intervenutaanni dopo.Il primo motivo è infondato.Si legge nella sentenza impugnata che il contratto di finanziamento del21/05/2001, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], recava allavoce “descrizione del bene” proprio un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] aventemedesima targa e numero di telaio riportati nella fattura di acquisto del27/03/2001, emessa dalla Fiat a sostegno della pretesa monitoria, e nellavisura P.R.A., prodotte in atti; che la dicitura “timbro e firma del fornitore”indicava la [OSCURATO:SOCIETA]., benché questa non fosse fornitrice dell'auto;che, nella richiesta di finanziamento sottoscritta dal marito di GiovannaCelano, risultava che l'istanza inoltrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. atteneva a unfinanziamento diretto all’acquisto di beni-servizi presso il predettofornitore e che il cliente aveva dato disposizioni affinché l’importo ottenutovenisse versato direttamente, per suo ordine e conto, al fornitoreconvenzionato con la medesima società erogante, senza obbligo direndiconto; e che il finanziamento era stato effettivamente erogatoall'indicato fornitore convenzionato Car. a. [OSCURATO:SOCIETA]., come da assegno del21/05/2001 a quest'ultima intestato e regolarmente incassato.Orbene, le circostanze descritte nella censura non si confrontano affattocon la ratio decidendi della sentenza impugnata, in contrasto col principiosecondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena diinammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e,per quanto qui interessa, riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez.3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), essendonecessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017,n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).Nella sentenza impugnata, infatti, non è mai detto che la Van a Car agivacome concessionaria Fiat, ma, al contrario, che [OSCURATO:PERSONA] nonNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026avrebbe potuto acquistare l’autovettura dalla stessa, ma solo dal Centroquest’ultima, come emergente dalla lettera del 13/10/2010, inviata daAgos [OSCURATO:SOCIETA] al difensore della parte appellata; che acquirente e coniugeavevano estinto il debito derivante dal finanziamento e non avevanoacquistato alcun mezzo dalla [OSCURATO:SOCIETA]; e che, potendo l’autovettura esserestata acquistata soltanto nel centro vendite Fiat, non poteva che esserestato questo ad avere apposto il timbro della [OSCURATO:SOCIETA]. sopra ladicitura “timbro e firma del fornitore”.Né possono dirsi violati gli artt. 115 e 116 c.p.c., come pure dedotto.Infatti la censura sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soltantoove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).La violazione dell'art. 115 c.p.c. può, invece, essere dedotta come vizio dilegittimità soltanto denunciando che il giudice ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella normaovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, haNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026(come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n.9055; Cass., Sez.

U, 30/9/2020, n. 20867).In entrambi i casi, le doglianze sollecitano, invece, una rilettura delcompendio probatorio, che, come detto, è preclusa a questo giudice dilegittimità.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di fattidecisivi ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di considerare che: 1) la Car aVan s.r.l. non era una concessionaria Fiat, né vendeva autoveicoli Fiat,sicché non poteva avere alienato la [OSCURATO:PERSONA], come confermato dallacomparsa di costituzione della stessa e dall’interrogatorio formale reso dalsuo rappresentante legale; 2) FCA era estranea al finanziamento AgosDucato, come confermato dalla lettera del 13/12/2010, indirizzata dallaDucato al legale di [OSCURATO:PERSONA] e attestante l’assenza di rapporti conla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e dal contratto di finanziamento, nelquale era apposto il timbro Car A Van quale ditta fornitrice del bene, senzarichiami al Centro vendite Fiat; 3) il contratto di acquisto, in realtàprodotto in primo grado, anche se ritenuto erroneamente dai giudici nonpresente tra gli atti, non contemplava il pagamento mediantefinanziamento, ma mediante rimessa diretta; insussistenza dell’ordine diindicare modalità solutorie diverse dal pagamento diretto verso lavenditrice; 4) il mancato pagamento del prezzo alla FCA non era stato maistato contestato dall’acquirente, che aveva sempre detto di averlocorrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA], che non era legittimata; 5) la stipula delfinanziamento era avvenuta a distanza di mesi dall’acquistodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], essendo la prima datata 21/5/2001 e laseconda 27/3/2001.Il motivo è infondato.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia) (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415;Cass., Sez.

U, 7/4/2014, n. 8053).Nella specie, i fatti asseritamente omessi sono stati in realtà tuttiesaminati dai giudici di merito, sebbene la lettura che ne è stata data siastata difforme rispetto alla ricostruzione prospettata dalla ricorrente,sicché la censura non fa altro che sollecitare un riesame nel merito dellavicenda, precluso a questa Corte di legittimità.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in combinato disposto con gliartt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per avere i giudici di merito ricostruito in modo illogico e fallace lecircostanze fattuali, indicando indici presuntivi privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, quali l’allineamento del comportamentoprocessuale di [OSCURATO:SOCIETA] e FCA; il ritardo con cui FCA aveva azionatogiudizialmente la propria pretesa creditoria; e l’inverosimiglianzadell’avvenuta consegna del bene senza avere ricevuto il pagamento.Ad avviso della ricorrente, la prima questione non consentiva di trarre laprova della sussistenza di un mandato all’incasso conferito dalla FCA allaCaravan, oltretutto in presenza della prova che quest’ultima non eracentro di rivendita Fiat, mentre le ultime due, oltre a trovaregiustificazione nell’enorme fatturato della società, tale da giustificarel’eventuale posticipazione del prezzo o la svolta sul suo pagamento, eranosmentite dalla decennalità della prescrizione, tale da rendereNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026incomprensibili le ragioni per le quali la richiesta di adempimento avrebbedovuto essere avanzata in tempi rapidi.

In tal modo, i giudici avevanosostanzialmente esonerato l’opponente dall’onere di provare l’intervenutopagamento del prezzo, di cui era gravata, avendo la venditrice assolto alproprio con la dimostrazione dell’intervenuta immatricolazionedell’autovettura e della sua consegna.Il motivo è infondato.Questa Corte, pur consapevole del fatto che il giudice, una volta valutatianaliticamente gli elementi indiziari offerti onde scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, deveprocedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntiviisolati, da valutarsi gli uni per mezzo degli altri e non singolarmente, eaccertare la loro concordanza (c.d. convergenza del molteplice) (Cass.,Sez. 3, 9/3/2012, n. 3703; Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894), non puònon osservare come spetti, però, al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza airequisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevareche la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma devefare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un puntodecisivo (Cass., Sez. 3, 11/5/2007, n. 10847; Cass., Sez.

L, 21/10/2003,n. 15737; Cass., Sez.

L, 17/4/2002, n. 5526).Nella specie, i giudici, partendo dalle circostanze incontestate e afferentiall’acquisto dell’autovettura presso il centro vendite Fiat, all’ottenimento,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte del coniuge dell’acquirente, di un finanziamento e all’intervenutasua estinzione, hanno tratto dall’esame degli elementi probatori acquisiti ilconvincimento che quel contratto di finanziamento fosse stato sottoscrittopresso i locali della venditrice, valorizzando all’uopo la lettera del[OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensore dell’appellante, colquale la prima aveva reso edotto il secondo che la richiesta difinanziamento le era pervenuta dalla ditta fornitrice dell’autovettura, chel’aveva compilata e aveva curato di farvi apporre la sottoscrizione delrichiedente e di acquisire la documentazione necessaria, e ritenendo chel’acquirente non avesse l’onere di verificare la corrispondenza tra il timbroapposto alla domanda e quello della ditta venditrice; che quest’ultima benpotesse avere deciso di far corrispondere il prezzo a un terzo, comearguibile dal ritardo col quale aveva chiesto il pagamento del prezzo (doposei anni dall’acquisto) e promosso l’azione (dopo altri tre anni),nonostante la consegna immediata del mezzo; che la data di concessionedel finanziamento, avvenuta il 21/5/2001, non poteva che esserepreceduta dalla sua richiesta, ciò che impediva di attribuire rilevanza alladata di conclusione del contratto di acquisto del 27/3/2001.Non può allora dirsi sussistente la lamentata violazione delle norme inmateria di prova presuntiva, né rilevante l’errore circa la mancataproduzione del contratto di acquisto, non indicante, ad avviso dellaricorrente, il pagamento mediante finanziamento, non potendo a questacircostanza attribuirsi efficacia decisiva, nell’accezione fatta propria dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui è tale l’omissione checonduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez.

L. 14/11/2013, n. 25608).Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026Né può dirsi violato l’art. 2697 c.c., posto che, come pure affermato daquesta Corte, la violazione del precetto di cui alla citata disposizione siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intendalamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez.2, 21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez.

U, 30/9/2020, n. 20867).4.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1182, 1188 c.c., in combinato disposto con gli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché i giudici di merito, nel ritenere liberatorio il pagamento effettuatoda un soggetto terzo, la [OSCURATO:SOCIETA], su mandato di un soggetto a sua voltaterzo rispetto al contratto di compravendita, [OSCURATO:PERSONA],pretesamente in favore di FCA ma non presso il suo domicilio ovverorimessa bancaria su conto corrente da essa indicato, ma in favore di unterzo, la [OSCURATO:SOCIETA], ancorché non risultante né rappresentante, némandataria di FCA, né centro autorizzato alla vendita dei suoi prodotti,avevano violato le regole sancite dagli artt. 1182 e 1188 c.c., secondo cuiil pagamento deve essere adempiuto presso il domicilio del creditore altempo della scadenza del debito, non essendo, invece, solutorio edestintivo dell'obbligazione quello effettuato in favore di un terzo, a menoche il creditore non lo abbia ratificato o non ne abbia approfittato.

Adavviso della ricorrente, non vi era in atti alcun elemento che potesse farritenere ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Bartolotta che [OSCURATO:SOCIETA] fosse un punto vendita-mandatario-rappresentante di FCA, posto che, nel timbro apposto alcontratto di finanziamento stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA], nonera indicato alcun riferimento a qualsivoglia collegamento sussistente traCaravan e la FCA, né vi era la prova atta a dimostrare il consenso di FCANumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026al conferimento di un mandato all'incasso in favore di [OSCURATO:SOCIETA] o la suaratifica al presunto pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in luogo delladebitrice [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Al riguardo, i giudici di merito, allorché hanno affermato che il contratto difinanziamento era stato sottoscritto nei locali della ricorrente al momentodell’acquisto, che il richiedente non aveva alcun onere di verificare lacorrispondenza tra il timbro apposto alla relativa domanda e quello dellaCaravan s.r.l. e che “ben poteva la Fiat - come ha fatto, alla luce di comesi sono svolti i fatti per cui è causa - decidere che il prezzo dell'auto dellastessa venduta venisse corrisposto ad un terzo”, non hanno fatto cheapplicare il disposto di cui all’art. 1189 c.c.Quest’ultimo istituto, che deroga al principio generale stabilito dall'art.1188 c.c., per il quale il pagamento è liberatorio solo se effettuato alcreditore o al suo rappresentante, è applicabile, per identità di ratio,anche al pagamento al soggetto che appare autorizzato a riceverlo perconto del creditore effettivo, purché lo stesso abbia determinato oconcorso a determinare l'errore del solvens, facendo insorgere inquest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenzaalla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 17442; Cass. 9/8/2007 n. 17484; Cass. 13/9/2012 n. 15339; Cass.4/6/2013 n. 14028).Come chiarito da Cass., Sez. 2, 11/9/2013, n. 20847, non massimata,“siccome l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 cod. civ. è collegato alprincipio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento esiccome l'apparenza deve essere ricondotta a un comportamento delcreditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dalcomportamento dell'accipiens), l'art. 1189 c.c. è applicabile solo sel'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludentiriferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevoleNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026affidamento, esente da colpa, sull’effettiva sussistenza della facoltàapparente dell'accipiens di ricevere il pagamento”, sicché in presenza ditale prova, incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore nonignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimofosse determinato da colpa (cfr. Cass.30/10/2008 n. 26052).Nessun errore hanno, dunque, compiuto i giudici di merito, avendocorrettamente applicato i suddetti principi, mentre, per contro, non risultache la ricorrente abbia dedotto prova contraria sul punto.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1372 e 1813 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato che l'importodel finanziamento erogato per l'acquisto dell'autovettura era statovolutamente destinato dalla concessionaria Fiat alla [OSCURATO:SOCIETA], senzaconsiderare che il contratto non può produrre effetti rispetto a terzi se nonnei casi previsti dalla legge, che il contratto di mutuo si caratterizza per ilfatto che una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaroo di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose dellastessa specie e qualità e che il mandato è quel contratto col quale unaparte si obbliga a compiere più atti giuridici per conto dell'altra.La censura è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi dellamotivazione, non venendo in rilievo, nella specie, la disposizione in essarichiamata, ma l’apparenza del diritto come consacrata dall’art. 1189 c.c.nei termini riportati sopra.Consegue da quanto detto il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5512/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.Distefano;-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e AGOS DUCATOs.p.a.;-intimati-Avverso la sentenza n. 1275/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Catanial’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il 16/07/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con atto di citazione notificato il 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale intervenientevolontario, avverso il decreto ingiuntivo n. 2044/2010, emesso il22/09/2010 e notificato il 18/10/2010, col quale il Tribunale di Catania, suricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva ingiunto alla prima ilpagamento della somma di euro 12.522,98, quale corrispettivo per lavendita dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] presso il centro di vendita diretta di10.000,41, citando in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. echiedendo la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a. Vans.r.l., perché venissero condannate alla ripetizione delle sommeillegittimamente pagate e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo. A talfine dedussero che [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'opponente [OSCURATO:PERSONA], avevadonato a quest’ultima la suddetta autovettura nell'aprile del 2001,stipulando un contratto di finanziamento con la [OSCURATO:SOCIETA]. per lasomma di lire 19 milioni, con impressa la dicitura “per acquisti effettuatipresso Car a. [OSCURATO:SOCIETA].”, addetta alla vendita di roulotte o camper, mai daloro acquistati, e che nulla dovevano alla Fiat ingiungente in quantoavevano pagato integralmente il prezzo e avevano estinto totalmente ilfinanziamento con il versamento di un'unica rata a saldo.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepìl'inammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata incausa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. e chiese il rigetto delladomanda.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestò le domandePunto era pervenuta a mezzo della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. - esercizioconvenzionato con la medesima -, alla quale era stato erogato l'importofinanziato di lire 19 milioni quale unica destinataria del mandato dipagamento riportato nel relativo contratto di finanziamento e che,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026pertanto, aveva regolarmente adempiuto al mandato irrevocabile dipagamento, sì da essere estranea ai fatti di causa.Si costituì altresì la Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l'inammissibilitàdell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata in causa di terzi,nonché la sua estraneità ai fatti di causa, aderendo alle difese della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eccependo la prescrizione decennale dellesomme richieste dagli opponenti.Con sentenza n. 2848/2016 del 19/05/2016, il Tribunale di Catania rigettòl'opposizione a decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti alla rifusionedelle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diAgos [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarò estinto per prescrizione ogni diritto fattovalere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Car a.[OSCURATO:SOCIETA]Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazionenotificato il 14/12/2016, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nellacontumacia della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 1275/2020,pubblicata il 16/07/2020, con la quale la Corte d'Appello di Cataniaaccolse l'appello proposto, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò ladomanda di pagamento avanzata dall’appellata nei confronti di GiovannaCelano; rigettò l'appello proposto nei confronti di Car a. [OSCURATO:SOCIETA].;condannò [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,delle spese del giudizio; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle speseprocessuali di entrambi i gradi del giudizio nei confronti di GiovannaCelano; nulla dispose in ordine alle spese di Car a. Van.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero, innanzitutto, pacificoche 1) i coniugi si fossero rivolti al Centro vendite dirette dell’allora FiatAuto per l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], 2) che presso i suoi uffici avesserosottoscritto la richiesta di finanziamento indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] per il suddetto acquisto, 3) e che gli acquirenti avessero estinto ilNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026debito derivante dal finanziamento e non avessero acquistato altri mezzidalla [OSCURATO:SOCIETA]Ritennero altresì che l’avvenuta sottoscrizione del finanziamento presso gliuffici del Centro vendita Fiat e l’apposizione, da parte di quest’ultimo, deltimbro della [OSCURATO:SOCIETA] sulla relativa richiesta fossero dimostrati sia dallalettera del 13/10/2010, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensoredell’acquirente, nella quale si diceva che la richiesta di finanziamento erapervenuta dalla ditta fornitrice dell’auto che aveva curato l’apposizionedella sottoscrizione del richiedente e l’acquisizione della documentazionenecessaria, sia da considerazioni logiche fondate sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] essere stata acquistata soltanto presso un [OSCURATO:PERSONA], mentre laCaravan non vendeva auto; che la venditrice aveva chiesto il pagamentodel prezzo molti anni dopo la consegna; che non spettava al richiedente ilfinanziamento verificare se il timbro apposto sulla relativa richiesta fossequello della [OSCURATO:PERSONA], posto che, tra l’altro, quest’ultima potevaanche decidere che il prezzo dell’auto venisse corrisposto a un terzo; chemancava la dimostrazione che il contratto di acquisto prevedesse ilpagamento del prezzo mediante finanziamento, non avendolo la venditriceprodotto; che non vi era alcuna discrasia di importo e di data trafinanziamento e acquisto, dato che il primo era stato chiestoantecedentemente alla data della sua accettazione, avvenuta il 21/5/2001e valorizzata dal Tribunale per respingere la domanda attorea, e chel’acquirente aveva versato un acconto, come risultante dallo stessocontratto di finanziamento.Ad avviso dei giudici, l’importo del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:SOCIETA] allaCar. [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto della autovettura era stato, perciò,volutamente destinato dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, indicatanella richiesta come beneficiaria, come anche dimostrato dalla comunanzadi interessi tra le due manifestata anche in giudizio.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Contro la predetta sentenza, propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano accolto il terzomotivo di appello sulla base di circostanze non provate e contestate conspecifico riferimento: 1) alla qualità di concessionaria/centro vendite [OSCURATO:PERSONA], smentita sia dall’interrogatorio formale del rappresentantelegale di quest’ultima, sia dalla lettera del 13/10/2010, indirizzata allegale dell’opponente e attestante l’estraneità di Fiat al finanziamentostipulato da [OSCURATO:PERSONA]; 2) alla sussistenza di un mandato all’incassoconferito da FCA in favore della [OSCURATO:SOCIETA] quale centro vendite Fiat, conconseguente efficacia solutoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] infavore di [OSCURATO:PERSONA] sull’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] FCA, essendo stata la richiesta di finanziamento del primoindirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritta presso il [OSCURATO:PERSONA].Ad avviso della ricorrente, le suddette circostanze erano smentite dal fattoche la [OSCURATO:SOCIETA] non si occupava della vendita di autovetture, ma solo dicamper, né era concessionaria di FCA, come emerso dalla sua comparsa dicostituzione e risposta e dall’interrogatorio formale del suo rappresentantelegale, con la conseguenza che FCA era rimasta estranea al contratto difinanziamento e che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] nonpoteva avere natura solutoria dell’obbligazione assunta dall’ingiunta neiconfronti della FCA. Infine, nessuna prova vi era in atti in ordine allasussistenza di un mandato all’incasso conferito da FCA a Car a. [OSCURATO:SOCIETA].,mentre non rilevava il fatto che la consegna del bene fosse avvenuta inNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026assenza di pagamento o che la richiesta di adempimento fosse intervenutaanni dopo.Il primo motivo è infondato.Si legge nella sentenza impugnata che il contratto di finanziamento del21/05/2001, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], recava allavoce “descrizione del bene” proprio un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] aventemedesima targa e numero di telaio riportati nella fattura di acquisto del27/03/2001, emessa dalla Fiat a sostegno della pretesa monitoria, e nellavisura P.R.A., prodotte in atti; che la dicitura “timbro e firma del fornitore”indicava la [OSCURATO:SOCIETA]., benché questa non fosse fornitrice dell'auto;che, nella richiesta di finanziamento sottoscritta dal marito di GiovannaCelano, risultava che l'istanza inoltrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. atteneva a unfinanziamento diretto all’acquisto di beni-servizi presso il predettofornitore e che il cliente aveva dato disposizioni affinché l’importo ottenutovenisse versato direttamente, per suo ordine e conto, al fornitoreconvenzionato con la medesima società erogante, senza obbligo direndiconto; e che il finanziamento era stato effettivamente erogatoall'indicato fornitore convenzionato Car. a. [OSCURATO:SOCIETA]., come da assegno del21/05/2001 a quest'ultima intestato e regolarmente incassato.Orbene, le circostanze descritte nella censura non si confrontano affattocon la ratio decidendi della sentenza impugnata, in contrasto col principiosecondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena diinammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e,per quanto qui interessa, riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez.3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), essendonecessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017,n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).Nella sentenza impugnata, infatti, non è mai detto che la Van a Car agivacome concessionaria Fiat, ma, al contrario, che [OSCURATO:PERSONA] nonNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026avrebbe potuto acquistare l’autovettura dalla stessa, ma solo dal Centroquest’ultima, come emergente dalla  lettera del 13/10/2010, inviata daAgos [OSCURATO:SOCIETA] al difensore della parte appellata; che acquirente e coniugeavevano estinto il debito derivante dal finanziamento e non avevanoacquistato alcun mezzo dalla [OSCURATO:SOCIETA]; e che, potendo l’autovettura esserestata acquistata soltanto nel centro vendite Fiat, non poteva che esserestato questo ad avere apposto il timbro della [OSCURATO:SOCIETA]. sopra ladicitura  “timbro e firma del fornitore”.Né possono dirsi violati gli artt. 115 e 116 c.p.c., come pure dedotto.Infatti la censura sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soltantoove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).La violazione dell'art. 115 c.p.c. può, invece, essere dedotta come vizio dilegittimità soltanto denunciando che il giudice ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella normaovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, haNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026(come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n.9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867).In entrambi i casi, le doglianze sollecitano, invece, una rilettura delcompendio probatorio, che, come detto, è preclusa a questo giudice dilegittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di fattidecisivi ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di considerare che: 1) la Car aVan s.r.l. non era una concessionaria Fiat, né vendeva autoveicoli Fiat,sicché non poteva avere alienato la [OSCURATO:PERSONA], come confermato dallacomparsa di costituzione della stessa e dall’interrogatorio formale reso dalsuo rappresentante legale; 2) FCA era estranea al finanziamento AgosDucato, come confermato dalla lettera del 13/12/2010, indirizzata dallaDucato al legale di [OSCURATO:PERSONA] e attestante l’assenza di rapporti conla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e dal contratto di finanziamento, nelquale era apposto il timbro Car A Van quale ditta fornitrice del bene, senzarichiami al Centro vendite Fiat; 3) il contratto di acquisto, in realtàprodotto in primo grado, anche se ritenuto erroneamente dai giudici nonpresente tra gli atti, non contemplava il pagamento mediantefinanziamento, ma mediante rimessa diretta; insussistenza dell’ordine diindicare modalità solutorie diverse dal pagamento diretto verso lavenditrice; 4) il mancato pagamento del prezzo alla FCA non era stato maistato contestato dall’acquirente, che aveva sempre detto di averlocorrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA], che non era legittimata;  5) la stipula delfinanziamento era avvenuta a distanza di mesi dall’acquistodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], essendo la prima datata 21/5/2001 e laseconda 27/3/2001.Il motivo è infondato.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia) (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415;Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053).Nella specie, i fatti asseritamente omessi sono stati in realtà tuttiesaminati dai giudici di merito, sebbene la lettura che ne è stata data siastata difforme rispetto alla ricostruzione prospettata dalla ricorrente,sicché la censura non fa altro che sollecitare un riesame nel merito dellavicenda, precluso a questa Corte di legittimità.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in combinato disposto con gliartt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per avere i giudici di merito ricostruito in modo illogico e fallace lecircostanze fattuali, indicando indici presuntivi privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, quali l’allineamento del comportamentoprocessuale di [OSCURATO:SOCIETA] e FCA; il ritardo con cui FCA aveva azionatogiudizialmente la propria pretesa creditoria; e l’inverosimiglianzadell’avvenuta consegna del bene senza avere ricevuto il pagamento.Ad avviso della ricorrente, la prima questione non consentiva di trarre laprova della sussistenza di un mandato all’incasso conferito dalla FCA allaCaravan, oltretutto in presenza della prova che quest’ultima non eracentro di rivendita Fiat, mentre le ultime due, oltre a trovaregiustificazione nell’enorme fatturato della società, tale da giustificarel’eventuale posticipazione del prezzo o la svolta sul suo pagamento, eranosmentite dalla decennalità della prescrizione, tale da rendereNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026incomprensibili le ragioni per le quali la richiesta di adempimento avrebbedovuto essere avanzata in tempi rapidi. In tal modo, i giudici avevanosostanzialmente esonerato l’opponente dall’onere di provare l’intervenutopagamento del prezzo, di cui era gravata, avendo la venditrice assolto alproprio con la dimostrazione dell’intervenuta immatricolazionedell’autovettura e della sua consegna.Il motivo è infondato.Questa Corte, pur consapevole del fatto che il giudice, una volta valutatianaliticamente gli elementi indiziari offerti onde scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, deveprocedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntiviisolati, da valutarsi gli uni per mezzo degli altri e non singolarmente, eaccertare la loro concordanza (c.d. convergenza del molteplice) (Cass.,Sez. 3, 9/3/2012, n. 3703; Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894), non puònon osservare come spetti, però, al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza airequisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevareche la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma devefare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un puntodecisivo (Cass., Sez. 3, 11/5/2007, n. 10847; Cass., Sez. L, 21/10/2003,n. 15737; Cass., Sez. L, 17/4/2002, n. 5526).Nella specie, i giudici, partendo dalle circostanze incontestate e afferentiall’acquisto dell’autovettura presso il centro vendite Fiat, all’ottenimento,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte del coniuge dell’acquirente, di un finanziamento e all’intervenutasua estinzione, hanno tratto dall’esame degli elementi probatori acquisiti ilconvincimento che quel contratto di finanziamento fosse stato sottoscrittopresso i locali della venditrice, valorizzando all’uopo la lettera del[OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensore dell’appellante, colquale la prima aveva reso edotto il secondo che la richiesta difinanziamento le era pervenuta dalla ditta fornitrice dell’autovettura, chel’aveva compilata e aveva curato di farvi apporre la sottoscrizione delrichiedente e di acquisire la documentazione necessaria, e ritenendo chel’acquirente non avesse l’onere di verificare la corrispondenza  tra il timbroapposto alla domanda e quello della ditta venditrice; che quest’ultima benpotesse avere deciso di far corrispondere il prezzo a un terzo, comearguibile dal ritardo col quale aveva chiesto il pagamento del prezzo (doposei anni dall’acquisto) e promosso l’azione (dopo altri tre anni),nonostante la consegna immediata del mezzo; che la data di concessionedel finanziamento, avvenuta il 21/5/2001, non poteva che esserepreceduta dalla sua richiesta, ciò che impediva di attribuire rilevanza alladata di conclusione del contratto di acquisto del 27/3/2001.Non può allora dirsi sussistente la lamentata violazione delle norme inmateria di prova presuntiva, né rilevante l’errore circa la mancataproduzione del contratto di acquisto, non indicante, ad avviso dellaricorrente, il pagamento mediante finanziamento, non potendo a questacircostanza attribuirsi efficacia decisiva, nell’accezione fatta propria dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui è tale l’omissione checonduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez. L. 14/11/2013, n. 25608).Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026Né può dirsi violato l’art. 2697 c.c., posto che, come pure affermato daquesta Corte, la violazione del precetto di cui alla citata disposizione siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intendalamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez.2, 21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867).4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1182, 1188 c.c., in combinato disposto con gli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché i giudici di merito, nel ritenere liberatorio il pagamento effettuatoda un soggetto terzo, la [OSCURATO:SOCIETA], su mandato di un soggetto a sua voltaterzo rispetto al contratto di compravendita, [OSCURATO:PERSONA],pretesamente in favore di FCA ma non presso il suo domicilio ovverorimessa bancaria su conto corrente da essa indicato, ma in favore di unterzo, la [OSCURATO:SOCIETA], ancorché non risultante né rappresentante, némandataria di FCA, né centro autorizzato alla vendita dei suoi prodotti,avevano violato le regole sancite dagli artt. 1182 e 1188 c.c., secondo cuiil pagamento deve essere adempiuto presso il domicilio del creditore altempo della scadenza del debito, non essendo, invece, solutorio edestintivo dell'obbligazione quello effettuato in favore di un terzo, a menoche il creditore non lo abbia ratificato o non ne abbia approfittato. Adavviso della ricorrente, non vi era in atti alcun elemento che potesse farritenere ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Bartolotta che [OSCURATO:SOCIETA] fosse un punto vendita-mandatario-rappresentante di FCA, posto che, nel timbro apposto alcontratto di finanziamento stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA], nonera indicato alcun riferimento a qualsivoglia collegamento sussistente traCaravan e la FCA, né vi era la prova atta a dimostrare il consenso di FCANumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026al conferimento di un mandato all'incasso in favore di [OSCURATO:SOCIETA] o la suaratifica al presunto pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in luogo delladebitrice [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Al riguardo, i giudici di merito, allorché hanno affermato che il contratto difinanziamento era stato sottoscritto nei locali della ricorrente al momentodell’acquisto, che il richiedente non aveva alcun onere di verificare lacorrispondenza tra il timbro apposto alla relativa domanda e quello dellaCaravan s.r.l. e che “ben poteva la Fiat - come ha fatto, alla luce di comesi sono svolti i fatti per cui è causa - decidere che il prezzo dell'auto dellastessa venduta venisse corrisposto ad un terzo”, non hanno fatto cheapplicare il disposto di cui all’art. 1189 c.c.Quest’ultimo istituto, che deroga al principio generale stabilito dall'art.1188 c.c., per il quale il pagamento è liberatorio solo se effettuato alcreditore o al suo rappresentante,  è applicabile, per identità di ratio,anche al pagamento al soggetto che appare autorizzato a riceverlo perconto del creditore effettivo, purché  lo stesso abbia determinato oconcorso a determinare l'errore del solvens, facendo insorgere inquest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenzaalla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 17442; Cass. 9/8/2007 n. 17484; Cass. 13/9/2012 n. 15339; Cass.4/6/2013 n. 14028).Come chiarito da Cass., Sez. 2, 11/9/2013, n. 20847, non massimata,“siccome l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 cod. civ. è collegato alprincipio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento esiccome l'apparenza deve essere ricondotta a un comportamento delcreditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dalcomportamento dell'accipiens), l'art. 1189 c.c. è applicabile solo sel'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludentiriferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevoleNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026affidamento, esente da colpa, sull’effettiva sussistenza della facoltàapparente dell'accipiens di ricevere il pagamento”, sicché in presenza ditale prova, incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore nonignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimofosse determinato da colpa (cfr. Cass.30/10/2008 n. 26052).Nessun errore hanno, dunque, compiuto i giudici di merito, avendocorrettamente applicato i suddetti principi, mentre, per contro, non risultache la ricorrente abbia dedotto prova contraria sul punto.5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1372 e 1813 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato che l'importodel finanziamento erogato per l'acquisto dell'autovettura era statovolutamente destinato dalla concessionaria Fiat alla [OSCURATO:SOCIETA], senzaconsiderare che il contratto non può produrre effetti rispetto a terzi se nonnei casi previsti dalla legge, che il contratto di mutuo si caratterizza per ilfatto che una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaroo di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose dellastessa specie e qualità e che il mandato è quel contratto col quale unaparte si obbliga a compiere più atti giuridici per conto dell'altra.La censura è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi dellamotivazione, non venendo in rilievo, nella specie, la disposizione in essarichiamata, ma l’apparenza del diritto come consacrata dall’art. 1189 c.c.nei termini riportati sopra.Consegue da quanto detto il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: Compravendita autovetturaComposta daGiuseppe Grasso     - Presidente  -[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliere - R.G.N. 5512/2021Davide [OSCURATO:PERSONA]     - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel.-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5512/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.Distefano;-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e AGOS DUCATOs.p.a.;-intimati-Avverso la sentenza n. 1275/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Catanial’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il 16/07/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con atto di citazione notificato il 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale intervenientevolontario, avverso il decreto ingiuntivo n. 2044/2010, emesso il22/09/2010 e notificato il 18/10/2010, col quale il Tribunale di Catania, suricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva ingiunto alla prima ilpagamento della somma di euro 12.522,98, quale corrispettivo per lavendita dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] presso il centro di vendita diretta di10.000,41, citando in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. echiedendo la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a. Vans.r.l., perché venissero condannate alla ripetizione delle sommeillegittimamente pagate e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo. A talfine dedussero che [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'opponente [OSCURATO:PERSONA], avevadonato a quest’ultima la suddetta autovettura nell'aprile del 2001,stipulando un contratto di finanziamento con la [OSCURATO:SOCIETA]. per lasomma di lire 19 milioni, con impressa la dicitura “per acquisti effettuatipresso Car a. [OSCURATO:SOCIETA].”, addetta alla vendita di roulotte o camper, mai daloro acquistati, e che nulla dovevano alla Fiat ingiungente in quantoavevano pagato integralmente il prezzo e avevano estinto totalmente ilfinanziamento con il versamento di un'unica rata a saldo.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepìl'inammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata incausa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. e chiese il rigetto delladomanda.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestò le domandePunto era pervenuta a mezzo della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]. - esercizioconvenzionato con la medesima -, alla quale era stato erogato l'importofinanziato di lire 19 milioni quale unica destinataria del mandato dipagamento riportato nel relativo contratto di finanziamento e che,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026pertanto, aveva regolarmente adempiuto al mandato irrevocabile dipagamento, sì da essere estranea ai fatti di causa.Si costituì altresì la Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l'inammissibilitàdell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata in causa di terzi,nonché la sua estraneità ai fatti di causa, aderendo alle difese della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eccependo la prescrizione decennale dellesomme richieste dagli opponenti.Con sentenza n. 2848/2016 del 19/05/2016, il Tribunale di Catania rigettòl'opposizione a decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti alla rifusionedelle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diAgos [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarò estinto per prescrizione ogni diritto fattovalere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Car a.[OSCURATO:SOCIETA]Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazionenotificato il 14/12/2016, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nellacontumacia della Car a. [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 1275/2020,pubblicata il 16/07/2020, con la quale la Corte d'Appello di Cataniaaccolse l'appello proposto, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò ladomanda di pagamento avanzata dall’appellata nei confronti di GiovannaCelano; rigettò l'appello proposto nei confronti di Car a. [OSCURATO:SOCIETA].;condannò [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,delle spese del giudizio; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle speseprocessuali di entrambi i gradi del giudizio nei confronti di GiovannaCelano; nulla dispose in ordine alle spese di Car a. Van.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero, innanzitutto, pacificoche 1) i coniugi si fossero rivolti al Centro vendite dirette dell’allora FiatAuto per l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], 2) che presso i suoi uffici avesserosottoscritto la richiesta di finanziamento indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] per il suddetto acquisto, 3) e che gli acquirenti avessero estinto ilNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026debito derivante dal finanziamento e non avessero acquistato altri mezzidalla [OSCURATO:SOCIETA]Ritennero altresì che l’avvenuta sottoscrizione del finanziamento presso gliuffici del Centro vendita Fiat e l’apposizione, da parte di quest’ultimo, deltimbro della [OSCURATO:SOCIETA] sulla relativa richiesta fossero dimostrati sia dallalettera del 13/10/2010, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensoredell’acquirente, nella quale si diceva che la richiesta di finanziamento erapervenuta dalla ditta fornitrice dell’auto che aveva curato l’apposizionedella sottoscrizione del richiedente e l’acquisizione della documentazionenecessaria, sia da considerazioni logiche fondate sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] essere stata acquistata soltanto presso un [OSCURATO:PERSONA], mentre laCaravan non vendeva auto; che la venditrice aveva chiesto il pagamentodel prezzo molti anni dopo la consegna; che non spettava al richiedente ilfinanziamento verificare se il timbro apposto sulla relativa richiesta fossequello della [OSCURATO:PERSONA], posto che, tra l’altro, quest’ultima potevaanche decidere che il prezzo dell’auto venisse corrisposto a un terzo; chemancava la dimostrazione che il contratto di acquisto prevedesse ilpagamento del prezzo mediante finanziamento, non avendolo la venditriceprodotto; che non vi era alcuna discrasia di importo e di data trafinanziamento e acquisto, dato che il primo era stato chiestoantecedentemente alla data della sua accettazione, avvenuta il 21/5/2001e valorizzata dal Tribunale per respingere la domanda attorea, e chel’acquirente aveva versato un acconto, come risultante dallo stessocontratto di finanziamento.Ad avviso dei giudici, l’importo del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:SOCIETA] allaCar. [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto della autovettura era stato, perciò,volutamente destinato dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, indicatanella richiesta come beneficiaria, come anche dimostrato dalla comunanzadi interessi tra le due manifestata anche in giudizio.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Contro la predetta sentenza, propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano accolto il terzomotivo di appello sulla base di circostanze non provate e contestate conspecifico riferimento: 1) alla qualità di concessionaria/centro vendite [OSCURATO:PERSONA], smentita sia dall’interrogatorio formale del rappresentantelegale di quest’ultima, sia dalla lettera del 13/10/2010, indirizzata allegale dell’opponente e attestante l’estraneità di Fiat al finanziamentostipulato da [OSCURATO:PERSONA]; 2) alla sussistenza di un mandato all’incassoconferito da FCA in favore della [OSCURATO:SOCIETA] quale centro vendite Fiat, conconseguente efficacia solutoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] infavore di [OSCURATO:PERSONA] sull’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] FCA, essendo stata la richiesta di finanziamento del primoindirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritta presso il [OSCURATO:PERSONA].Ad avviso della ricorrente, le suddette circostanze erano smentite dal fattoche la [OSCURATO:SOCIETA] non si occupava della vendita di autovetture, ma solo dicamper, né era concessionaria di FCA, come emerso dalla sua comparsa dicostituzione e risposta e dall’interrogatorio formale del suo rappresentantelegale, con la conseguenza che FCA era rimasta estranea al contratto difinanziamento e che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] nonpoteva avere natura solutoria dell’obbligazione assunta dall’ingiunta neiconfronti della FCA. Infine, nessuna prova vi era in atti in ordine allasussistenza di un mandato all’incasso conferito da FCA a Car a. [OSCURATO:SOCIETA].,mentre non rilevava il fatto che la consegna del bene fosse avvenuta inNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026assenza di pagamento o che la richiesta di adempimento fosse intervenutaanni dopo.Il primo motivo è infondato.Si legge nella sentenza impugnata che il contratto di finanziamento del21/05/2001, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], recava allavoce “descrizione del bene” proprio un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] aventemedesima targa e numero di telaio riportati nella fattura di acquisto del27/03/2001, emessa dalla Fiat a sostegno della pretesa monitoria, e nellavisura P.R.A., prodotte in atti; che la dicitura “timbro e firma del fornitore”indicava la [OSCURATO:SOCIETA]., benché questa non fosse fornitrice dell'auto;che, nella richiesta di finanziamento sottoscritta dal marito di GiovannaCelano, risultava che l'istanza inoltrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. atteneva a unfinanziamento diretto all’acquisto di beni-servizi presso il predettofornitore e che il cliente aveva dato disposizioni affinché l’importo ottenutovenisse versato direttamente, per suo ordine e conto, al fornitoreconvenzionato con la medesima società erogante, senza obbligo direndiconto; e che il finanziamento era stato effettivamente erogatoall'indicato fornitore convenzionato Car. a. [OSCURATO:SOCIETA]., come da assegno del21/05/2001 a quest'ultima intestato e regolarmente incassato.Orbene, le circostanze descritte nella censura non si confrontano affattocon la ratio decidendi della sentenza impugnata, in contrasto col principiosecondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena diinammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e,per quanto qui interessa, riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez.3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), essendonecessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017,n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).Nella sentenza impugnata, infatti, non è mai detto che la Van a Car agivacome concessionaria Fiat, ma, al contrario, che [OSCURATO:PERSONA] nonNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026avrebbe potuto acquistare l’autovettura dalla stessa, ma solo dal Centroquest’ultima, come emergente dalla  lettera del 13/10/2010, inviata daAgos [OSCURATO:SOCIETA] al difensore della parte appellata; che acquirente e coniugeavevano estinto il debito derivante dal finanziamento e non avevanoacquistato alcun mezzo dalla [OSCURATO:SOCIETA]; e che, potendo l’autovettura esserestata acquistata soltanto nel centro vendite Fiat, non poteva che esserestato questo ad avere apposto il timbro della [OSCURATO:SOCIETA]. sopra ladicitura  “timbro e firma del fornitore”.Né possono dirsi violati gli artt. 115 e 116 c.p.c., come pure dedotto.Infatti la censura sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soltantoove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).La violazione dell'art. 115 c.p.c. può, invece, essere dedotta come vizio dilegittimità soltanto denunciando che il giudice ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella normaovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, haNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026(come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n.9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867).In entrambi i casi, le doglianze sollecitano, invece, una rilettura delcompendio probatorio, che, come detto, è preclusa a questo giudice dilegittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di fattidecisivi ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di considerare che: 1) la Car aVan s.r.l. non era una concessionaria Fiat, né vendeva autoveicoli Fiat,sicché non poteva avere alienato la [OSCURATO:PERSONA], come confermato dallacomparsa di costituzione della stessa e dall’interrogatorio formale reso dalsuo rappresentante legale; 2) FCA era estranea al finanziamento AgosDucato, come confermato dalla lettera del 13/12/2010, indirizzata dallaDucato al legale di [OSCURATO:PERSONA] e attestante l’assenza di rapporti conla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e dal contratto di finanziamento, nelquale era apposto il timbro Car A Van quale ditta fornitrice del bene, senzarichiami al Centro vendite Fiat; 3) il contratto di acquisto, in realtàprodotto in primo grado, anche se ritenuto erroneamente dai giudici nonpresente tra gli atti, non contemplava il pagamento mediantefinanziamento, ma mediante rimessa diretta; insussistenza dell’ordine diindicare modalità solutorie diverse dal pagamento diretto verso lavenditrice; 4) il mancato pagamento del prezzo alla FCA non era stato maistato contestato dall’acquirente, che aveva sempre detto di averlocorrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA], che non era legittimata;  5) la stipula delfinanziamento era avvenuta a distanza di mesi dall’acquistodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], essendo la prima datata 21/5/2001 e laseconda 27/3/2001.Il motivo è infondato.Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia) (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415;Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053).Nella specie, i fatti asseritamente omessi sono stati in realtà tuttiesaminati dai giudici di merito, sebbene la lettura che ne è stata data siastata difforme rispetto alla ricostruzione prospettata dalla ricorrente,sicché la censura non fa altro che sollecitare un riesame nel merito dellavicenda, precluso a questa Corte di legittimità.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in combinato disposto con gliartt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per avere i giudici di merito ricostruito in modo illogico e fallace lecircostanze fattuali, indicando indici presuntivi privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, quali l’allineamento del comportamentoprocessuale di [OSCURATO:SOCIETA] e FCA; il ritardo con cui FCA aveva azionatogiudizialmente la propria pretesa creditoria; e l’inverosimiglianzadell’avvenuta consegna del bene senza avere ricevuto il pagamento.Ad avviso della ricorrente, la prima questione non consentiva di trarre laprova della sussistenza di un mandato all’incasso conferito dalla FCA allaCaravan, oltretutto in presenza della prova che quest’ultima non eracentro di rivendita Fiat, mentre le ultime due, oltre a trovaregiustificazione nell’enorme fatturato della società, tale da giustificarel’eventuale posticipazione del prezzo o la svolta sul suo pagamento, eranosmentite dalla decennalità della prescrizione, tale da rendereNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026incomprensibili le ragioni per le quali la richiesta di adempimento avrebbedovuto essere avanzata in tempi rapidi. In tal modo, i giudici avevanosostanzialmente esonerato l’opponente dall’onere di provare l’intervenutopagamento del prezzo, di cui era gravata, avendo la venditrice assolto alproprio con la dimostrazione dell’intervenuta immatricolazionedell’autovettura e della sua consegna.Il motivo è infondato.Questa Corte, pur consapevole del fatto che il giudice, una volta valutatianaliticamente gli elementi indiziari offerti onde scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, deveprocedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntiviisolati, da valutarsi gli uni per mezzo degli altri e non singolarmente, eaccertare la loro concordanza (c.d. convergenza del molteplice) (Cass.,Sez. 3, 9/3/2012, n. 3703; Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894), non puònon osservare come spetti, però, al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza airequisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevareche la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma devefare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un puntodecisivo (Cass., Sez. 3, 11/5/2007, n. 10847; Cass., Sez. L, 21/10/2003,n. 15737; Cass., Sez. L, 17/4/2002, n. 5526).Nella specie, i giudici, partendo dalle circostanze incontestate e afferentiall’acquisto dell’autovettura presso il centro vendite Fiat, all’ottenimento,Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte del coniuge dell’acquirente, di un finanziamento e all’intervenutasua estinzione, hanno tratto dall’esame degli elementi probatori acquisiti ilconvincimento che quel contratto di finanziamento fosse stato sottoscrittopresso i locali della venditrice, valorizzando all’uopo la lettera del[OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensore dell’appellante, colquale la prima aveva reso edotto il secondo che la richiesta difinanziamento le era pervenuta dalla ditta fornitrice dell’autovettura, chel’aveva compilata e aveva curato di farvi apporre la sottoscrizione delrichiedente e di acquisire la documentazione necessaria, e ritenendo chel’acquirente non avesse l’onere di verificare la corrispondenza  tra il timbroapposto alla domanda e quello della ditta venditrice; che quest’ultima benpotesse avere deciso di far corrispondere il prezzo a un terzo, comearguibile dal ritardo col quale aveva chiesto il pagamento del prezzo (doposei anni dall’acquisto) e promosso l’azione (dopo altri tre anni),nonostante la consegna immediata del mezzo; che la data di concessionedel finanziamento, avvenuta il 21/5/2001, non poteva che esserepreceduta dalla sua richiesta, ciò che impediva di attribuire rilevanza alladata di conclusione del contratto di acquisto del 27/3/2001.Non può allora dirsi sussistente la lamentata violazione delle norme inmateria di prova presuntiva, né rilevante l’errore circa la mancataproduzione del contratto di acquisto, non indicante, ad avviso dellaricorrente, il pagamento mediante finanziamento, non potendo a questacircostanza attribuirsi efficacia decisiva, nell’accezione fatta propria dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui è tale l’omissione checonduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez. L. 14/11/2013, n. 25608).Numero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026Né può dirsi violato l’art. 2697 c.c., posto che, come pure affermato daquesta Corte, la violazione del precetto di cui alla citata disposizione siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intendalamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez.2, 21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867).4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1182, 1188 c.c., in combinato disposto con gli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché i giudici di merito, nel ritenere liberatorio il pagamento effettuatoda un soggetto terzo, la [OSCURATO:SOCIETA], su mandato di un soggetto a sua voltaterzo rispetto al contratto di compravendita, [OSCURATO:PERSONA],pretesamente in favore di FCA ma non presso il suo domicilio ovverorimessa bancaria su conto corrente da essa indicato, ma in favore di unterzo, la [OSCURATO:SOCIETA], ancorché non risultante né rappresentante, némandataria di FCA, né centro autorizzato alla vendita dei suoi prodotti,avevano violato le regole sancite dagli artt. 1182 e 1188 c.c., secondo cuiil pagamento deve essere adempiuto presso il domicilio del creditore altempo della scadenza del debito, non essendo, invece, solutorio edestintivo dell'obbligazione quello effettuato in favore di un terzo, a menoche il creditore non lo abbia ratificato o non ne abbia approfittato. Adavviso della ricorrente, non vi era in atti alcun elemento che potesse farritenere ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Bartolotta che [OSCURATO:SOCIETA] fosse un punto vendita-mandatario-rappresentante di FCA, posto che, nel timbro apposto alcontratto di finanziamento stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA], nonera indicato alcun riferimento a qualsivoglia collegamento sussistente traCaravan e la FCA, né vi era la prova atta a dimostrare il consenso di FCANumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026al conferimento di un mandato all'incasso in favore di [OSCURATO:SOCIETA] o la suaratifica al presunto pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in luogo delladebitrice [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Al riguardo, i giudici di merito, allorché hanno affermato che il contratto difinanziamento era stato sottoscritto nei locali della ricorrente al momentodell’acquisto, che il richiedente non aveva alcun onere di verificare lacorrispondenza tra il timbro apposto alla relativa domanda e quello dellaCaravan s.r.l. e che “ben poteva la Fiat - come ha fatto, alla luce di comesi sono svolti i fatti per cui è causa - decidere che il prezzo dell'auto dellastessa venduta venisse corrisposto ad un terzo”, non hanno fatto cheapplicare il disposto di cui all’art. 1189 c.c.Quest’ultimo istituto, che deroga al principio generale stabilito dall'art.1188 c.c., per il quale il pagamento è liberatorio solo se effettuato alcreditore o al suo rappresentante,  è applicabile, per identità di ratio,anche al pagamento al soggetto che appare autorizzato a riceverlo perconto del creditore effettivo, purché  lo stesso abbia determinato oconcorso a determinare l'errore del solvens, facendo insorgere inquest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenzaalla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 17442; Cass. 9/8/2007 n. 17484; Cass. 13/9/2012 n. 15339; Cass.4/6/2013 n. 14028).Come chiarito da Cass., Sez. 2, 11/9/2013, n. 20847, non massimata,“siccome l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 cod. civ. è collegato alprincipio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento esiccome l'apparenza deve essere ricondotta a un comportamento delcreditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dalcomportamento dell'accipiens), l'art. 1189 c.c. è applicabile solo sel'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludentiriferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevoleNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026affidamento, esente da colpa, sull’effettiva sussistenza della facoltàapparente dell'accipiens di ricevere il pagamento”, sicché in presenza ditale prova, incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore nonignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimofosse determinato da colpa (cfr. Cass.30/10/2008 n. 26052).Nessun errore hanno, dunque, compiuto i giudici di merito, avendocorrettamente applicato i suddetti principi, mentre, per contro, non risultache la ricorrente abbia dedotto prova contraria sul punto.5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1372 e 1813 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato che l'importodel finanziamento erogato per l'acquisto dell'autovettura era statovolutamente destinato dalla concessionaria Fiat alla [OSCURATO:SOCIETA], senzaconsiderare che il contratto non può produrre effetti rispetto a terzi se nonnei casi previsti dalla legge, che il contratto di mutuo si caratterizza per ilfatto che una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaroo di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose dellastessa specie e qualità e che il mandato è quel contratto col quale unaparte si obbliga a compiere più atti giuridici per conto dell'altra.La censura è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi dellamotivazione, non venendo in rilievo, nella specie, la disposizione in essarichiamata, ma l’apparenza del diritto come consacrata dall’art. 1189 c.c.nei termini riportati sopra.Consegue da quanto detto il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unNumero registro generale 5512/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7569/2026Data pubblicazione 29/03/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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