Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 04500/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] TUMMINIA; - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5513/5/2021 depositata il 9 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava la cartella relativa al mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione inerente a sua volta all’avviso di accertamento di ripresa di maggiori redditi relativamente all’anno d’imposta 1998.

La contribuente, infatti, non aveva versato i contributi previdenziali, ma asseriva di non essere a ciò tenuta in quanto l’accertamento dei maggiori redditi era comunque inferiore al minimo previsto per configurare l’obbligo previdenziale.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia propone, così , ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre la contribuente è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2,7, 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997. 2.Pregiudizialmente occorre rilevare che non risulta la prova dell’avvenuta notifica del ricorso.

Invero,risulta prodotto l’avviso di ricevimento da cui emerge la notifica per compiuta giacenza previo invio della raccomandata informativa.

Tuttavia, in tal caso la prova della notifica è subordinata alla produzione anche dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), che invece non risulta in atti, in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il suo diritto di difesa (Cass.n.5077/2019; idn.2683/2019; id. n.16601/2019).

Il ricorso risulta pertanto inammissibile.

Nulla per le spese atteso che la contribuente è rimasta intimata.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] TUMMINIA; - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5513/5/2021 depositata il 9 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava la cartella relativa al mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione inerente a sua volta all’avviso di accertamento di ripresa di maggiori redditi relativamente all’anno d’imposta 1998. La contribuente, infatti, non aveva versato i contributi previdenziali, ma asseriva di non essere a ciò tenuta in quanto l’accertamento dei maggiori redditi era comunque inferiore al minimo previsto per configurare l’obbligo previdenziale. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia propone, così , ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre la contribuente è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2,7, 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997. 2.Pregiudizialmente occorre rilevare che non risulta la prova dell’avvenuta notifica del ricorso. Invero,risulta prodotto l’avviso di ricevimento da cui emerge la notifica per compiuta giacenza previo invio della raccomandata informativa. Tuttavia, in tal caso la prova della notifica è subordinata alla produzione anche dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), che invece non risulta in atti, in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il suo diritto di difesa (Cass.n.5077/2019; idn.2683/2019; id. n.16601/2019). Il ricorso risulta pertanto inammissibile. Nulla per le spese atteso che la contribuente è rimasta intimata. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità de
Sentenza Cassazione n. 04500/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris