CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 24862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25762-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lc studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 635/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/07/2016 R.G.N. 927/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 25762/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 26 luglio 2016 n. 635, la Corte (l'appello di Firenze - sezione lavoro - respingeva il gravame proposto dalla società agricola [OSCURATO:SOCIETA] e confermava la sentenza del tribunale di Siena - sezione lavoro - che aveva rigettato la domanda della medesima società agricola [OSCURATO:SOCIETA] volta a richiedere l'accertamento del diritto a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali- relativamente alla quota parte a carico del datore di lavoro - prevista dall'art. 8 della legge n. 991/52 e conseguentemente a ripetere le somme indebitamente versate a tale titolo. Il tribunale ha respinto la domanda non ritenendo fondato l'assunto sulla perdurante vigenza dell'art. 8 della legge n. 991152, perché ha ritenuto che la legge n. 67/1988 avesse implicitamenttea'ig A supporto della decisione di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha r-i4vecc, ritenuto - in adesione all'orientamento della S.C. - che la norma che riconosceva i predetti sgravi contributivi e cioè l'art. 8 della legge n. 991/52 fosse stato implicitamente abrogato dalla legge 11 marzo 1988 n. 67 che fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del DPR n. 601/73 e in quanto la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva era stato abbandonato dal legislatore, proprio a partire dalla citata legge n. 67 del 1988; pertanto, il suddetto art. 8 della legge n. 991 cit., non poteva essere incluso tra le norme "salvate" da mantenere in vigore, di cui all'art. 1 comma 3 lett. d) del d.lgs. n. 179/09 (allegato 1), atteso il carattere meramente ricognitivo di quest'ultimo intervento legislativo (cfr. Corte Cost. n. 346/10). Avverso la sentenza della Corte d'appello, società agricola [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 8 della legge n. 991/52 e dell'art. 9 comma 5 della legge n. 67/88 e ss.mm ., in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto implicitamente abrogato l'art. 8 della legge n. 991/52, che riconosceva gli invocati sgravi contributivi a favore delle aziende agricole operanti in territori montani. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per omesso esame delle eccezioni e delle censure relative agli errori denunciati in cui era incorsa la sentenza di primo grado nell'interpretare le norme di cui alla rubrica del primo motivo che erano state sollevate in appello dalla società ricorrente e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art.24 comma 2 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per carenza d'interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 182 del 2018, intervenuta nelle more del presente giudizio, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 nella parte in cui aveva ritenuto indispensabille la permanenza in vigore dell'art. 8 della legge n. 991/52 che è la norma di cui era stata chiesta l'applicazione in causa. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio