Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 14267/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso 23494-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2022 DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] 311 SARDEGNA; - intimati - avverso la sentenza n. 139/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 217/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. c} PROC. nr. 23494/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 aprile 2016 la Corte d'Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Sassari, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente della scuola statale, per l'accertamento del diritto alla prosecuzione del servizio oltre il 65^ anno di età, previa dichiarazione di illegittimità del decreto del 2 maggio 2012, con il quale veniva disposta la risoluzione del rapporto di lavoro e del decreto dell'Il luglio 2012, con il quale veniva respinta la domanda di trattenimento in servizio. 2.La Corte territoriale esponeva che nell'assunto della dirigente il diniego opposto alla istanza di trattenimento in servizio era illegittimo in quanto espresso dopo la stipula del contratto del 19 luglio 2011, con il quale l'[OSCURATO:PERSONA] le aveva conferito l'incarico di direzione dell'[OSCURATO:PERSONA] «Deledda» sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data successiva al compimento del 65^ anno.

3. Il giudicante osservava che la normativa sul trattenimento in servizio del personale della scuola, di cui all'articolo 509 D.Lgs. 297/1994 — che aveva attribuito al dipendente la facoltà di permanere in servizio fino al conseguimento della misura massima della pensione e non oltre il settantesimo anno di età— era stata superata dal DL nr.138/2011, articolo 1, che aveva rimesso alla amministrazione la valutazione della domanda in base alle proprie esigenze organizzative, senza riconoscere rilievo all'interesse del dipendente a conseguire la misura massima della pensione. 4.La nuova disciplina era applicabile alla domanda di trattenimento in servizio della CIROTTO, in quanto non autorizzata prima della entrata in vigore del DL nr. 138/2011; la autorizzazione non era ravvisabile nella stipula del contratto individuale di dirigenza del 19 luglio 2011 ( data successiva alla domanda di trattenimento, del 14 luglio 2011), benchè la scadenza di tale contratto fosse stata fissata in epoca successiva al compimento del 65^ anno di età della dirigente.

5. La Corte di merito respingeva, altresì, la pretesa della dirigente di permanere il servizio per non avere maturato il diritto a pensione. n4/\ PROC. nr. 23494/2016 RG

6. Osservava che secondo la disciplina transitoria dell'articolo 24, comma tre, L. nr. 214/2011, di riforma dei requisiti pensionistici, il lavoratore conservava il diritto alla prestazione pensionistica sulla base della normativa previgente se i relativi presupposti fossero stati già conseguiti alla data del 31.12.2011. 7.Inoltre, con l' art. 2 del D.L. nr.101/2013, commi quattro e cinque, il legislatore, interpretando in via autentica il suddetto articolo 24, aveva chiarito che il limite ordinamentale per la collocazione a riposo d'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (come vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.) non era modificato dalla elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e poteva essere superato soltanto in caso di trattenimento in servizio ovvero per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione.

8. Tale limite ordinamentale era fissato in 65 anni di età ex articolo 4 DPR 1092/1073; la L. nr. 214/2011 lo aveva progressivamente aumentato ma tale aumento non trovava applicazione a coloro che avevano maturato i requisiti pensionistici alla data del 31.12.2011.

9. La CIROTTO aveva maturato alla data del 31.12.2011 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero 61 anni di età e 20 anni di contributi (D.

Lgs.

Nr. 503/1992, articolo 2); pertanto, al raggiungimento della età di 65 anni la risoluzione del rapporto di lavoro era automatica.

10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due ragioni di censura; il MIUR e l'[OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'articolo 509, commi due, tre e cinque, del D.Lgs nr. 297/1994 e dell'articolo 72, commi da sette a dieci, del DL nr. 133/2008 nonché dell'articolo 12 del CCNL per la dirigenza scolastica del 15 luglio 2010 e dell'articolo 1, comma sedici, del DL 13 agosto 2011 nr. 138, conv. con mod. in L. 14 settembre 2011 nr. 148.PROC. nr. 23494/2016 RG

2. La censura afferisce alla statuizione di legittimità del rigetto della domanda di trattenimento in servizio del 14 luglio 2011; nell'assunto della parte ricorrente la autorizzazione al trattenimento in servizio sarebbe stata concessa dalla amministrazione all'atto della stipula del contratto di lavoro (del 19 luglio 2011), in quanto scadente il 31 agosto 2013, dopo il compimento del 65^ anno.

La parte ricorrente osserva, inoltre, che il DL nr. 138/2011, articolo 1 comma sedici, aveva prorogato le disposizioni del DL nr. 112/2008, articolo 72, comma undici, per gli anni 2012, 2013 e 2014. 3.11 motivo è infondato, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata.

4. Preliminarmente si rileva che il richiamo di parte ricorrente all'articolo 1, comma 16, del DL nr. 138/2011 non è conferente.

La norma dispone la applicazione dell'articolo 72, comma undici, DL nr. 112/2008 anche negli anni 2012,2013 e 2014; detto articolo aveva previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 la facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente, con preavviso, il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

La disciplina non riguarda, dunque, il trattenimento in servizio dopo il 65^ anno ma, all'opposto, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

5. Nel resto, si osserva, in conformità ai precedenti di questa Corte (Cass.16/10/2017, nr.24372 e giurisprudenza ivi richiamata), che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, ha previsto una disciplina speciale per il trattenimento in servizio del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo della scuola, articolata in tre ipotesi distinte, stabilendo: 1) la facoltà del personale in servizio al 1^ ottobre 1974 che debba essere collocato a riposo per limiti di età, di essere trattenuto in servizio, non oltre il settantesimo anno di età, fino al conseguimento della misura massima della pensione (comma due).Tale disposizione, di natura transitoria, si riferisce soltanto al personale già in servizio al 1^ ottobre 1974;PROC. nr. 23494/2016 RG 2) la facoltà del personale che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione di essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età ( comma tre); 3) la facoltà del personale di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per un periodo massimo di un biennio, negli stessi termini riconosciuti alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (comma cinque). 6.La predetta disciplina, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, non è stata abrogata dal DL nr. 138/2011, in quanto di natura speciale. 7.Va piuttosto rilevato che la CIROTTO, che pacificamente non era in servizio al 1^ ottobre 1974, non poteva avvalersi della previsione del comma due del suddetto articolo

509. Neppure ricorrono le condizioni per la applicazione del comma tre, in quanto ella aveva raggiunto il numero di anni per conseguire il diritto a pensione, per quanto di seguito si esporrà.

Pertanto, in virtù del rinvio di cui al comma cinque dello stesso articolo 509, trovava applicazione la generale disciplina di trattenimento in servizio, fissata dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16.

8. Nella formulazione originaria la norma si limitava a prevedere la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio oltre i limiti di età, per un periodo massimo di un biennio.

Essa è stata oggetto di plurimi interventi normativi (l'art. 16, comma 1 è stato, infatti, modificato: dal D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 1; dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 33; dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 7; dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22, comma 2; da ultimo, dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, comma 17; infine è stato abrogato, in epoca successiva ai fatti di causa, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con mod., dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ). 9.Per quanto rileva in causa, già a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008 era stato previsto che il trattenimento in servizio fosse subordinato ad una valutazione discrezionale della P.A., in base alle proprie 4 9- PROC. nr. 23494/2016 RG esigenze organizzative e funzionali (in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi).

10. Ne deriva che sulla domanda di trattenimento in servizio della CIROTTO, del 14 luglio 2011, occorreva una determinazione della amministrazione di accoglimento, in base alla valutazione discrezionale delle proprie esigenze organizzative. 11.Correttamente la Corte territoriale ha dunque escluso che dalla mera stipula in data 19 luglio 2011 del contratto di lavoro triennale, collegato all'incarico di direzione dell'Istituto scolastico «Deledda» di Valledoria, potesse derivare una autorizzazione al trattenimento in servizio, mancando ogni valutazione specifica dell'amministrazione. 12.Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta la violazione dell'articolo 24 L. nr. 214/2011, in relazione al rigetto della domanda fondata sul mancato conseguimento del diritto a pensione.

13. Sostiene parte ricorrente che i dirigenti scolastici, come tutti i dirigenti pubblici, possono accedere alla pensione solo al compimento dei 65 anni di età, come previsto dal CCNL 15 luglio 2010; aggiunge che, in ogni caso, per avvalersi della previsione transitoria dell'articolo 24,comma tre, L. nr. 214/2011 era necessaria la maturazione al 31.12.2011 della cd. quota 96, formata da almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi mentre ella, pur avendo compiuto al 31.12.2011 62 anni di età, aveva solo 33 anni di contributi. 14.11 motivo è infondato, dovendo tuttavia procedersi anche in questo caso alla correzione della motivazione della sentenza impugnata. 15.0ccorre premettere che vanno chiaramente distinte nel pubblico impiego le due nozioni di «età lavorativa massima» e di «età pensionabile». 16.La prima costituisce il limite massimo ordinamentale oltre il quale non è consentito lavorare alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; la seconda individua il limite minimo di età anagrafica per accedere alla pensione.

La prima nozione attiene dunque al rapporto di lavoro e la seconda al rapporto previdenziale, senza alcuna interferenza tra l'una e l'altra. 5 H PROC. nr. 23494/2016 RG 17.11 limite massimo dell'età lavorativa per i dipendenti dello Stato è fissato al compimento del 65" anno, in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (salvo specifiche eccezioni per alcune categorie di personale, che non riguardano i dirigenti scolastici).

18. Tale limite, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, non è stato elevato a seguito dell'innalzamento del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia operato con la riforma delle pensioni dell'anno 2011 (DL nr. 201/2011, conv. in L nr. 241/2011, articolo 24).

La norma è intervenuta sulla disciplina pensionistica e non già su quella del limite dell'età lavorativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 19.In particolare, l'articolo 24 DL nr. 201/2011 ha previsto: a) al comma tre, primo periodo, una generale norma di salvaguardia, ovvero la salvezza del diritto a conseguire la pensione secondo i requisiti previgenti per coloro che avessero maturato tali requisiti alla data del 31.12.2011.

La disposizione è stata interpretata autenticamente (DL 31 agosto 2013 nr. 101, conv. con mod. in L. 30 ottobre 2013, n. 125, articolo 2, comma quattro) nel senso che essa si applica obbligatoriamente al lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni che alla data del 31.12.2011 abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione (di vecchiaia o di anzianità); b) al comma quattro, primo periodo, il progressivo aumento a decorrere dal 10 gennaio 2012 del requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, secondo cadenze temporali fissate nei commi successivi; c) con il secondo periodo dello stesso comma quattro, l'incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa, «fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza».

Detto periodo è stato anch'esso oggetto di interpretazione autentica ( DL nr. 101/2013 cit., articolo 2, comma cinque), chiarendosi che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio, previsto dai singoli settori di appartenenza, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire PROC. nr. 23494/2016 RG all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata. 20.11 legislatore, dunque, in sede di interpretazione autentica ha voluto ribadire la permanenza nel pubblico impiego del limite dell'età massima lavorativa, non toccato dalla riforma pensionistica; ciò, del resto, in coerenza con la predetta distinzione tra l' età lavorativa, attinente al rapporto di lavoro e l'età per il conseguimento della pensione, attinente al rapporto previdenziale. 21.Da quanto sin qui esposto deriva la perdurante vigenza per i dipendenti dello Stato del limite dell'età massima lavorativa di 65 anni, previsto dal DPR nr. 1092/1973, art. 4, primo comma. 22.

Contrariamente a quanto assume parte ricorrente, tale limite non era venuto meno in forza del CCNL per i dirigenti dell'area V del 15 luglio 2010.

Anzi, l'articolo 12 di detto contratto collettivo dispone, al comma 1, che: «La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età».

23. Piuttosto, occorre ricordare che l'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 venne dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 38, comma due, Cost., con sentenza della Corte Costituzionale nr. 282/1991, «nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70o anno di età».

24. Per effetto della pronuncia additiva della Corte costituzionale, il personale statale che al compimento del 65^ anno non abbia ancora maturato il diritto a pensione può, a domanda, derogare al limite di età al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, sino al 70^ anno.

25. Tale regime è stato ribadito dall'art. 509, comma tre, del D. Lvo 297/94 per il personale della scuola ed, in via generale, dal DL di interpretazione autentica nr. 101/2013 cit., articolo 2, comma cinque.PROC. nr. 23494/2016 RG

26. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la permanenza in servizio non era necessaria a conseguire il diritto a pensione; correttamente la sentenza impugnata ha affermato, infatti, che la CIROTTO aveva maturato i requisiti pensionistici la data del 31.12.2011 sicchè poteva accedere alla pensione secondo il regime previgente (ex articolo 24, comma tre DL nr. 201/2011). 27.Sino al 1^ gennaio 2012, infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia per le donne era prevista un'età anagrafica inferiore a quella richiesta agli uomini.

In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e dell'art. 2, comma 21, L. n. 335/1995, l'età pensionabile per i dipendenti pubblici di sesso femminile era fissata a 60 anni, e per quelli di sesso maschile a 65 anni. 28.A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, che ritenne discriminatorio detto regime differenziato, il DL 1 luglio 2009 nr 78, conv. con mod. in L. 3 agosto 2009 nr. 102, articolo 22 ter, comma uno, introdusse, a decorrere dal 1^ gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il requisito venne incrementato di un anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010 nonché di ulteriori quattro anni a decorrere dall'I_ gennaio 2012, ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. 29.Quindi, al 31.12.2011 l'età anagrafica della pensione di vecchiaia nel pubblico innpego era fissata per le donne a 61 anni.

Il requisito di contribuzione per la pensione di vecchiaia era fissato in venti anni.

30. Erroneamente parte ricorrente assume essere necessario conseguire la cd. quota 96, con un minimo di 35 anni di contributi; tale calcolo non riguardava, infatti, la pensione di vecchiaia ma la pensione di anzianità.

31. Ne deriva che alla data del 31.12.2011 la CIROTTO aveva maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, che le erano utili anche dopo la riforma, in virtù della norma di salvaguardia.PROC. nr. 23494/2016 RG

32. Correttamente, pertanto, la amministrazione ha preso atto della cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età di 65 anni. 33.11 ricorso deve essere nel complesso respinto. 34.Tale conclusione esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale (sul principio, ex aliis, Cass. 13/01/2021, n.394; Cass. 26/11/2020, n.26997; Cass. nr. 6924/2020).

35. Non vi è luogo a provvedere sulle spese. 36.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 23494-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2022 DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] 311 SARDEGNA; - intimati - avverso la sentenza n. 139/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 217/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. c} PROC. nr. 23494/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 aprile 2016 la Corte d'Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Sassari, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente della scuola statale, per l'accertamento del diritto alla prosecuzione del servizio oltre il 65^ anno di età, previa dichiarazione di illegittimità del decreto del 2 maggio 2012, con il quale veniva disposta la risoluzione del rapporto di lavoro e del decreto dell'Il luglio 2012, con il quale veniva respinta la domanda di trattenimento in servizio. 2.La Corte territoriale esponeva che nell'assunto della dirigente il diniego opposto alla istanza di trattenimento in servizio era illegittimo in quanto espresso dopo la stipula del contratto del 19 luglio 2011, con il quale l'[OSCURATO:PERSONA] le aveva conferito l'incarico di direzione dell'[OSCURATO:PERSONA] «Deledda» sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data successiva al compimento del 65^ anno. 3. Il giudicante osservava che la normativa sul trattenimento in servizio del personale della scuola, di cui all'articolo 509 D.Lgs. 297/1994 — che aveva attribuito al dipendente la facoltà di permanere in servizio fino al conseguimento della misura massima della pensione e non oltre il settantesimo anno di età— era stata superata dal DL nr.138/2011, articolo 1, che aveva rimesso alla amministrazione la valutazione della domanda in base alle proprie esigenze organizzative, senza riconoscere rilievo all'interesse del dipendente a conseguire la misura massima della pensione. 4.La nuova disciplina era applicabile alla domanda di trattenimento in servizio della CIROTTO, in quanto non autorizzata prima della entrata in vigore del DL nr. 138/2011; la autorizzazione non era ravvisabile nella stipula del contratto individuale di dirigenza del 19 luglio 2011 ( data successiva alla domanda di trattenimento, del 14 luglio 2011), benchè la scadenza di tale contratto fosse stata fissata in epoca successiva al compimento del 65^ anno di età della dirigente. 5. La Corte di merito respingeva, altresì, la pretesa della dirigente di permanere il servizio per non avere maturato il diritto a pensione. n4/\ PROC. nr. 23494/2016 RG 6. Osservava che secondo la disciplina transitoria dell'articolo 24, comma tre, L. nr. 214/2011, di riforma dei requisiti pensionistici, il lavoratore conservava il diritto alla prestazione pensionistica sulla base della normativa previgente se i relativi presupposti fossero stati già conseguiti alla data del 31.12.2011. 7.Inoltre, con l' art. 2 del D.L. nr.101/2013, commi quattro e cinque, il legislatore, interpretando in via autentica il suddetto articolo 24, aveva chiarito che il limite ordinamentale per la collocazione a riposo d'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (come vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.) non era modificato dalla elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e poteva essere superato soltanto in caso di trattenimento in servizio ovvero per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione. 8. Tale limite ordinamentale era fissato in 65 anni di età ex articolo 4 DPR 1092/1073; la L. nr. 214/2011 lo aveva progressivamente aumentato ma tale aumento non trovava applicazione a coloro che avevano maturato i requisiti pensionistici alla data del 31.12.2011. 9. La CIROTTO aveva maturato alla data del 31.12.2011 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero 61 anni di età e 20 anni di contributi (D. Lgs. Nr. 503/1992, articolo 2); pertanto, al raggiungimento della età di 65 anni la risoluzione del rapporto di lavoro era automatica. 10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due ragioni di censura; il MIUR e l'[OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'articolo 509, commi due, tre e cinque, del D.Lgs nr. 297/1994 e dell'articolo 72, commi da sette a dieci, del DL nr. 133/2008 nonché dell'articolo 12 del CCNL per la dirigenza scolastica del 15 luglio 2010 e dell'articolo 1, comma sedici, del DL 13 agosto 2011 nr. 138, conv. con mod. in L. 14 settembre 2011 nr. 148.PROC. nr. 23494/2016 RG 2. La censura afferisce alla statuizione di legittimità del rigetto della domanda di trattenimento in servizio del 14 luglio 2011; nell'assunto della parte ricorrente la autorizzazione al trattenimento in servizio sarebbe stata concessa dalla amministrazione all'atto della stipula del contratto di lavoro (del 19 luglio 2011), in quanto scadente il 31 agosto 2013, dopo il compimento del 65^ anno. La parte ricorrente osserva, inoltre, che il DL nr. 138/2011, articolo 1 comma sedici, aveva prorogato le disposizioni del DL nr. 112/2008, articolo 72, comma undici, per gli anni 2012, 2013 e 2014. 3.11 motivo è infondato, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata. 4. Preliminarmente si rileva che il richiamo di parte ricorrente all'articolo 1, comma 16, del DL nr. 138/2011 non è conferente. La norma dispone la applicazione dell'articolo 72, comma undici, DL nr. 112/2008 anche negli anni 2012,2013 e 2014; detto articolo aveva previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 la facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente, con preavviso, il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. La disciplina non riguarda, dunque, il trattenimento in servizio dopo il 65^ anno ma, all'opposto, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. 5. Nel resto, si osserva, in conformità ai precedenti di questa Corte (Cass.16/10/2017, nr.24372 e giurisprudenza ivi richiamata), che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, ha previsto una disciplina speciale per il trattenimento in servizio del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo della scuola, articolata in tre ipotesi distinte, stabilendo: 1) la facoltà del personale in servizio al 1^ ottobre 1974 che debba essere collocato a riposo per limiti di età, di essere trattenuto in servizio, non oltre il settantesimo anno di età, fino al conseguimento della misura massima della pensione (comma due).Tale disposizione, di natura transitoria, si riferisce soltanto al personale già in servizio al 1^ ottobre 1974;PROC. nr. 23494/2016 RG 2) la facoltà del personale che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione di essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età ( comma tre); 3) la facoltà del personale di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per un periodo massimo di un biennio, negli stessi termini riconosciuti alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (comma cinque). 6.La predetta disciplina, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, non è stata abrogata dal DL nr. 138/2011, in quanto di natura speciale. 7.Va piuttosto rilevato che la CIROTTO, che pacificamente non era in servizio al 1^ ottobre 1974, non poteva avvalersi della previsione del comma due del suddetto articolo 509. Neppure ricorrono le condizioni per la applicazione del comma tre, in quanto ella aveva raggiunto il numero di anni per conseguire il diritto a pensione, per quanto di seguito si esporrà. Pertanto, in virtù del rinvio di cui al comma cinque dello stesso articolo 509, trovava applicazione la generale disciplina di trattenimento in servizio, fissata dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16. 8. Nella formulazione originaria la norma si limitava a prevedere la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio oltre i limiti di età, per un periodo massimo di un biennio. Essa è stata oggetto di plurimi interventi normativi (l'art. 16, comma 1 è stato, infatti, modificato: dal D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 1; dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 33; dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 7; dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22, comma 2; da ultimo, dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, comma 17; infine è stato abrogato, in epoca successiva ai fatti di causa, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con mod., dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ). 9.Per quanto rileva in causa, già a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008 era stato previsto che il trattenimento in servizio fosse subordinato ad una valutazione discrezionale della P.A., in base alle proprie 4 9- PROC. nr. 23494/2016 RG esigenze organizzative e funzionali (in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi). 10. Ne deriva che sulla domanda di trattenimento in servizio della CIROTTO, del 14 luglio 2011, occorreva una determinazione della amministrazione di accoglimento, in base alla valutazione discrezionale delle proprie esigenze organizzative. 11.Correttamente la Corte territoriale ha dunque escluso che dalla mera stipula in data 19 luglio 2011 del contratto di lavoro triennale, collegato all'incarico di direzione dell'Istituto scolastico «Deledda» di Valledoria, potesse derivare una autorizzazione al trattenimento in servizio, mancando ogni valutazione specifica dell'amministrazione. 12.Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta la violazione dell'articolo 24 L. nr. 214/2011, in relazione al rigetto della domanda fondata sul mancato conseguimento del diritto a pensione. 13. Sostiene parte ricorrente che i dirigenti scolastici, come tutti i dirigenti pubblici, possono accedere alla pensione solo al compimento dei 65 anni di età, come previsto dal CCNL 15 luglio 2010; aggiunge che, in ogni caso, per avvalersi della previsione transitoria dell'articolo 24,comma tre, L. nr. 214/2011 era necessaria la maturazione al 31.12.2011 della cd. quota 96, formata da almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi mentre ella, pur avendo compiuto al 31.12.2011 62 anni di età, aveva solo 33 anni di contributi. 14.11 motivo è infondato, dovendo tuttavia procedersi anche in questo caso alla correzione della motivazione della sentenza impugnata. 15.0ccorre premettere che vanno chiaramente distinte nel pubblico impiego le due nozioni di «età lavorativa massima» e di «età pensionabile». 16.La prima costituisce il limite massimo ordinamentale oltre il quale non è consentito lavorare alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; la seconda individua il limite minimo di età anagrafica per accedere alla pensione. La prima nozione attiene dunque al rapporto di lavoro e la seconda al rapporto previdenziale, senza alcuna interferenza tra l'una e l'altra. 5 H PROC. nr. 23494/2016 RG 17.11 limite massimo dell'età lavorativa per i dipendenti dello Stato è fissato al compimento del 65" anno, in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (salvo specifiche eccezioni per alcune categorie di personale, che non riguardano i dirigenti scolastici). 18. Tale limite, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, non è stato elevato a seguito dell'innalzamento del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia operato con la riforma delle pensioni dell'anno 2011 (DL nr. 201/2011, conv. in L nr. 241/2011, articolo 24). La norma è intervenuta sulla disciplina pensionistica e non già su quella del limite dell'età lavorativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 19.In particolare, l'articolo 24 DL nr. 201/2011 ha previsto: a) al comma tre, primo periodo, una generale norma di salvaguardia, ovvero la salvezza del diritto a conseguire la pensione secondo i requisiti previgenti per coloro che avessero maturato tali requisiti alla data del 31.12.2011. La disposizione è stata interpretata autenticamente (DL 31 agosto 2013 nr. 101, conv. con mod. in L. 30 ottobre 2013, n. 125, articolo 2, comma quattro) nel senso che essa si applica obbligatoriamente al lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni che alla data del 31.12.2011 abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione (di vecchiaia o di anzianità); b) al comma quattro, primo periodo, il progressivo aumento a decorrere dal 10 gennaio 2012 del requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, secondo cadenze temporali fissate nei commi successivi; c) con il secondo periodo dello stesso comma quattro, l'incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa, «fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza». Detto periodo è stato anch'esso oggetto di interpretazione autentica ( DL nr. 101/2013 cit., articolo 2, comma cinque), chiarendosi che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio, previsto dai singoli settori di appartenenza, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire PROC. nr. 23494/2016 RG all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata. 20.11 legislatore, dunque, in sede di interpretazione autentica ha voluto ribadire la permanenza nel pubblico impiego del limite dell'età massima lavorativa, non toccato dalla riforma pensionistica; ciò, del resto, in coerenza con la predetta distinzione tra l' età lavorativa, attinente al rapporto di lavoro e l'età per il conseguimento della pensione, attinente al rapporto previdenziale. 21.Da quanto sin qui esposto deriva la perdurante vigenza per i dipendenti dello Stato del limite dell'età massima lavorativa di 65 anni, previsto dal DPR nr. 1092/1973, art. 4, primo comma. 22. Contrariamente a quanto assume parte ricorrente, tale limite non era venuto meno in forza del CCNL per i dirigenti dell'area V del 15 luglio 2010. Anzi, l'articolo 12 di detto contratto collettivo dispone, al comma 1, che: «La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età». 23. Piuttosto, occorre ricordare che l'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 venne dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 38, comma due, Cost., con sentenza della Corte Costituzionale nr. 282/1991, «nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70o anno di età». 24. Per effetto della pronuncia additiva della Corte costituzionale, il personale statale che al compimento del 65^ anno non abbia ancora maturato il diritto a pensione può, a domanda, derogare al limite di età al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, sino al 70^ anno. 25. Tale regime è stato ribadito dall'art. 509, comma tre, del D. Lvo 297/94 per il personale della scuola ed, in via generale, dal DL di interpretazione autentica nr. 101/2013 cit., articolo 2, comma cinque.PROC. nr. 23494/2016 RG 26. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la permanenza in servizio non era necessaria a conseguire il diritto a pensione; correttamente la sentenza impugnata ha affermato, infatti, che la CIROTTO aveva maturato i requisiti pensionistici la data del 31.12.2011 sicchè poteva accedere alla pensione secondo il regime previgente (ex articolo 24, comma tre DL nr. 201/2011). 27.Sino al 1^ gennaio 2012, infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia per le donne era prevista un'età anagrafica inferiore a quella richiesta agli uomini. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e dell'art. 2, comma 21, L. n. 335/1995, l'età pensionabile per i dipendenti pubblici di sesso femminile era fissata a 60 anni, e per quelli di sesso maschile a 65 anni. 28.A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, che ritenne discriminatorio detto regime differenziato, il DL 1 luglio 2009 nr 78, conv. con mod. in L. 3 agosto 2009 nr. 102, articolo 22 ter, comma uno, introdusse, a decorrere dal 1^ gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Il requisito venne incrementato di un anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010 nonché di ulteriori quattro anni a decorrere dall'I_ gennaio 2012, ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. 29.Quindi, al 31.12.2011 l'età anagrafica della pensione di vecchiaia nel pubblico innpego era fissata per le donne a 61 anni. Il requisito di contribuzione per la pensione di vecchiaia era fissato in venti anni. 30. Erroneamente parte ricorrente assume essere necessario conseguire la cd. quota 96, con un minimo di 35 anni di contributi; tale calcolo non riguardava, infatti, la pensione di vecchiaia ma la pensione di anzianità. 31. Ne deriva che alla data del 31.12.2011 la CIROTTO aveva maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, che le erano utili anche dopo la riforma, in virtù della norma di salvaguardia.PROC. nr. 23494/2016 RG 32. Correttamente, pertanto, la amministrazione ha preso atto della cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età di 65 anni. 33.11 ricorso deve essere nel complesso respinto. 34.Tale conclusione esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale (sul principio, ex aliis, Cass. 13/01/2021, n.394; Cass. 26/11/2020, n.26997; Cass. nr. 6924/2020). 35. Non vi è luogo a provvedere sulle spese. 36.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co
Decreto Cassazione n. 14267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris