CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30002 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difese, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) studiopirro©legalmail.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2173/11/20, depositata in data 6 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione proposto avverso la sentenza n. 101/04/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Varese di accoglimento del ricorso avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 11720189001141678000 conseguente a relative presupposte cartelle esattoriali asseritamente notificate tra il 2006 e il 2010; - in punto di diritto, la CTR affermava la ritualità della notificazione via PEC della intimazione di pagamento e la mancata prescrizione - di natura decennale- dei crediti erariali portati dalle cartelle (di cui quella più risalente risultava notificata nel 2006) tenuto conto del periodo di sospensione ( per il periodo 3.10.2013 - 15.3.2014 in forza dell'art. 1, commi 618-623 della legge n. 147 del 2013) e della interruzione con la notifica di altro atto di intimazione nel 2016; - l'Agenzia delle entrate- riscossione resiste con "atto di costituzione"; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. dovendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale ai crediti erariali di cui alle cartelle sottese all'atto di intimazione di pagamento notificato via PEC il 7.2.2018. 2.11 motivo è infondato. 2.1. Questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato» (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019). Tuttavia deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021). 2.2. Nella specie, la CTR si attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la prescrizione dei crediti erariali portati dalle cartelle esattoriali - sottese all'atto di intimazione di pagamento- fosse decennale, nella specie non decorsa, tenuto conto della notifica della cartella più risalente nel 2006 e del periodo di sospensione (per il periodo 3.10.2013 - 15.3.2014 in forza dell'art. 1, commi 618-623 della legge n. 147 del 2013) e di interruzione con la notifica di altra intimazione di pagamento nel 2016. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. i://1 4.Nulla sulle spese essendo rimasta l'Agenzia delle entrate-riscossione resistente e non avendo svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso artic