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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 21041/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso22377/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Priscilla n. 128, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio del dott.

AlfredoPlacidi, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del controricorso -controricorrente - RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avverso la sentenza n. 1208/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 25/08/2015; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 10/06/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bari, definendo con la sentenza riprodotta in esergo il contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Regione [OSCURATO:PERSONA] in merito alla revoca per inosservanza da parte della prima dell'obbligo di rendicontazione del finanziamento accordato dalla seconda a fronte dell'impegno della società di realizza r e un oleificio, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha nuovamente respinto la domanda dell'Agroalimentare intesa a far accertate e dichiarare l'inefficacia didetto provvedimento di revoca.

Rigettando l'assunto dell'appellante – che aveva lamentato la nullità della decisione impugnata per esserequesta andata ultrapetita, dato che, sebbene oggetto di contesa fosse il preteso inadempimento dell'obbligo di rendicontazioneda parte sua, il giudice di prime cure , malgrado l’obbligo fosse stato adempiuto, aveva, ciò nondimeno, ritenuto legittima la revoca sulla considerazione che i documenti prodotti a supporto della rendicontazione erano incompleti e non conformi in quanto riferiti a lavori ed acquisti non autorizzati e non ammissibili a contribuzione– la Corte d'Appello ha inteso rimarcare , nell’ordine,che il Tribunale non aveva in tal modo voluto riconoscere l'insussistenza del motivo giustificativo della revoca – vale a dire la mancata evasione dell'obbligo di rendicontazione –, che a comprova della legittimità dell'opposto provvedimento non era stata posta la deduzione che le "varianti" realizzate e le "spese" sostenute non fossero state già autorizzate, nulla risultando al riguardo dalla sentenza impugnata ed, ancora, che la documentazione dimostrativa RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli dell'avvenuto adempimento dell'obbligo non era producibile in appello.

Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si vale di quattro mezzi di ricorso, resistiti dalla Regione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo di ricorso l'Agroalimentare allega la nullità dell'impugnata decisione per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle dedotte violazioni in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure in relazione dell'art. 112 cod. proc. civ. andando ultrapetita ovvero attribuendo indebita rilevanza alla incompletezza e alla difformità della rendicontazione quantunque l'ambito della cognizione fosse stato introduttivamente limitato alla sola questione concernente l'assolvimento o meno dell'obbligo di rendiconto; in relazione all'art.115 cod. proc. civ. violando il principio di non contestazione ovvero trascurando l'obiettiva rilevanza del fatto non controverso costituito dalla avvenuta e non contestata rendicontazione; ed in relazione alle norme regolamentari in materia di finanziamento al settore oleario violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero pretermettendo ogni statuizione riguardo al fatto che in base a dette disposizioni era consentito il finanziamento anche delle "varianti" e delle "spese" che si fossero rese necessarie ai fini della realizzazione dell'intervento.

3. Il motivo è infondato.

Pur se corra l'obbligo di osservare in via breve che allorché il giudice di prime cure abbia ascritto valenza decisoria alla circostanza costituita dalla incompletezza e dalla difformità della documentazione esibita dalla ricorrente a supporto della rendicontazione ha certo inteso rilevare che, benché assolto RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli formalmente, l'obbligo relativo era rimasto comunque insoddisfatto, poiché, all'evidenza, si viene meno alla sua osservanza non solo se sia omessa ogni attività corrispondente e nulla si produca ai fini della rendicontazione, ma anche quando, come nel nostro caso, i documenti prodotti non siano coerenti rispetto all'intervento finanziato e risultino, dunque, incompleti e difformi – onde, per inciso, attesa l'equivalenza tra le due ipotesi, nonè perciò viziata la decisione che ritenga inevaso l'obbligo non già perché non sia prodotta alcuna documentazione, ma perché i documenti prodotti difettino di coerenza –, ciò in disparte , la sollevata censura non rappresenta alcuna criticità cassatoria e non può trovare dunque seguito.

4. La Corte d'Appello, rigettando il gravame con le viste motivazioni ed, in particolare, dando atto che «il Tribunale non riconosce l'insussistenza del motivo giustificativo del provvedimento di revoca de quo ("mancata rendicontazione dell'iniziativa")», limitandosi infatti a riferire che la determina dirigenziale adottata a tal fine «considerò ... incompleta e non conforme la rendicontazione fornita dalla società attrice, in quanto riferita a lavori ed acquisti non autorizzati e non ammissibili a contributo», ha mostrato di condividere senza riserve l'assunto decisorio sviluppato dal primo giudice e, cos ì statuendo , ha anche implicitamente rigettato – non incorrendo, dunque, nel denunciato vizio di omessa pronuncia – le censure che l'odierna ricorrente aveva appuntato in margine alla decisione di primo grado denunciandonela nullità per ultrapetizione, violazione del principio di non contestazione ed omessa motivazione.

E' noto infatti che poiché il giudice – e segnatamente il giudice d'appello (Cass., Sez.

III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez.

VI-I, 2/12/2014, n. 25509; Cass., Sez.

II, 2/08/2001, n. 10569) – non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito devono ritenersi implicitamente disattesi.

E questo perché, siccome il vizio di omessa pronuncia ricorre allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non è viziata, per la pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,la decisione che, pur omettendo di adottare una specifica argomentazione circa le deduzioni operate dalle parti, sia pronunciata in contrasto con esse e ne comporti perciò implicitamente il rigetto (Cass., Sez.

III, 20/11/2009, n. 24542 ; Cass., Sez.

III, 12/01/2006, n. 407; Cass., Sez.

II, 11/02/1998, n. 1390).

Essendosi esattamente pronunciata in questi t ermini la sentenza impugnata va dunque esente, sotto l'aspetto qui sollevato , dalla declinata censura.

5. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso Agroalimentare deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, nel primo caso perché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto dell'effettivo oggetto della lite costituito dalla asserita inosservanza dell'obbligo di rendicontazione e non già dal suo inesatto adempimento, del fatto non contestato costituito dall'avvenuta ottemperanza all'obbligo di rendicontazione e, ancora , del fatto che la ricorrente si era puntualmente attenuta alle norme regolamentari di settore, nel secondo caso perché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'obbligo di rendicontazione era stato debitamente assolto da essa ricorrente dettagliando le opere eseguite e le spese sostenute.

RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

6. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto estrinsecanti una medesima censura, si prestano ad una preliminare considerazione di inammissibilità ricadendo la specie in esame – ratione temporisper essere stata la citazione in appello notificata il 3.6.2013, nonché ratione facti per essere la sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado – sotto il dettato dell'art. 348 - ter, comma 5, cod. proc. civ. che preclude il ricorso per cassazione nel caso della "doppia conforme".

7. Con il quarto motivo di ricorso Agroalimentare argomenta la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.

Si sostiene che la Corte d'Appello dichiarando inammissibili le produzioni documentali avanti a sé operata dalla parte al fine di comprovare l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione avrebbe violato la norma in indirizzo perché per poter essere considerata nuova una produzione documentale deve riguardare non solo un mezzo istruttorio mai proposto, «ma anche l'ultroneità e/o la diversità del fatto a cui attiene», e questo non senza pure considerare che la mancata produzione dei documenti in primo grado era dipesa dalla condotta processuale della Regione che aveva eccepito l'inosservanza dell'obbligo e non il suo inesatto adempimento.

8. Il motivo è infondato.

L'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. – pur nel testo applicabile ratione temporis ovvero quello risultante dall'art. 46, comma 18, l. 18 giugno 2009, n. 69 – prevedeva e prevede che non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Ora, si ripete abitualmente da questa Corte, sulla premessa che la norma in questione replichi in relazione al particolare incombente da essa regolato l'istituto della rimessione in termini, ora più generalmente disciplinato d all'art. 153, comma 2, RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 7 cod. proc. civ., che la parte può essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da «una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà» (Cass., Sez.

U, 4/12/2020, n. 27773).

Poiché nella specie è la stessa ricorrente ad allegare di non aver provveduto al tempestivo deposito delle produzioni documentali a comprova dell'avvenuto esatto adempimento dell'obbligo di rendicontazione per una propria scelta processuale, che, ancorché asseritamente indotta dal comportamento della controparte, è comunque espressione di una manifestazione di volontà libera e non imposta, difetta alla radice il carattere dell'assolutezza postulato dalla rimessione in termini, di modo che, non versando per l'appunto la ricorrente in una siffatta condizione di impossibilità, del tutto rettamente la Corte d'Appello ha negato l'ingresso nel giudizio ai documenti nuovi in quanto non prodotti nel rispetto delle preclusioni sancite per il giudizio di primo grado, onde il motivo deve essere per questo rigettato.

9. Il ricorso deve quindi essere conclusivamente respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di leggi.

RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno10.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso22377/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Priscilla n. 128, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio del dott. AlfredoPlacidi, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del controricorso -controricorrente - RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza n. 1208/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 25/08/2015; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 10/06/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bari, definendo con la sentenza riprodotta in esergo il contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Regione [OSCURATO:PERSONA] in merito alla revoca per inosservanza da parte della prima dell'obbligo di rendicontazione del finanziamento accordato dalla seconda a fronte dell'impegno della società di realizza r e un oleificio, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha nuovamente respinto la domanda dell'Agroalimentare intesa a far accertate e dichiarare l'inefficacia didetto provvedimento di revoca. Rigettando l'assunto dell'appellante – che aveva lamentato la nullità della decisione impugnata per esserequesta andata ultrapetita, dato che, sebbene oggetto di contesa fosse il preteso inadempimento dell'obbligo di rendicontazioneda parte sua, il giudice di prime cure , malgrado l’obbligo fosse stato adempiuto, aveva, ciò nondimeno, ritenuto legittima la revoca sulla considerazione che i documenti prodotti a supporto della rendicontazione erano incompleti e non conformi in quanto riferiti a lavori ed acquisti non autorizzati e non ammissibili a contribuzione– la Corte d'Appello ha inteso rimarcare , nell’ordine,che il Tribunale non aveva in tal modo voluto riconoscere l'insussistenza del motivo giustificativo della revoca – vale a dire la mancata evasione dell'obbligo di rendicontazione –, che a comprova della legittimità dell'opposto provvedimento non era stata posta la deduzione che le "varianti" realizzate e le "spese" sostenute non fossero state già autorizzate, nulla risultando al riguardo dalla sentenza impugnata ed, ancora, che la documentazione dimostrativa RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli dell'avvenuto adempimento dell'obbligo non era producibile in appello. Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si vale di quattro mezzi di ricorso, resistiti dalla Regione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso l'Agroalimentare allega la nullità dell'impugnata decisione per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle dedotte violazioni in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure in relazione dell'art. 112 cod. proc. civ. andando ultrapetita ovvero attribuendo indebita rilevanza alla incompletezza e alla difformità della rendicontazione quantunque l'ambito della cognizione fosse stato introduttivamente limitato alla sola questione concernente l'assolvimento o meno dell'obbligo di rendiconto; in relazione all'art.115 cod. proc. civ. violando il principio di non contestazione ovvero trascurando l'obiettiva rilevanza del fatto non controverso costituito dalla avvenuta e non contestata rendicontazione; ed in relazione alle norme regolamentari in materia di finanziamento al settore oleario violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero pretermettendo ogni statuizione riguardo al fatto che in base a dette disposizioni era consentito il finanziamento anche delle "varianti" e delle "spese" che si fossero rese necessarie ai fini della realizzazione dell'intervento. 3. Il motivo è infondato. Pur se corra l'obbligo di osservare in via breve che allorché il giudice di prime cure abbia ascritto valenza decisoria alla circostanza costituita dalla incompletezza e dalla difformità della documentazione esibita dalla ricorrente a supporto della rendicontazione ha certo inteso rilevare che, benché assolto RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli formalmente, l'obbligo relativo era rimasto comunque insoddisfatto, poiché, all'evidenza, si viene meno alla sua osservanza non solo se sia omessa ogni attività corrispondente e nulla si produca ai fini della rendicontazione, ma anche quando, come nel nostro caso, i documenti prodotti non siano coerenti rispetto all'intervento finanziato e risultino, dunque, incompleti e difformi – onde, per inciso, attesa l'equivalenza tra le due ipotesi, nonè perciò viziata la decisione che ritenga inevaso l'obbligo non già perché non sia prodotta alcuna documentazione, ma perché i documenti prodotti difettino di coerenza –, ciò in disparte , la sollevata censura non rappresenta alcuna criticità cassatoria e non può trovare dunque seguito. 4. La Corte d'Appello, rigettando il gravame con le viste motivazioni ed, in particolare, dando atto che «il Tribunale non riconosce l'insussistenza del motivo giustificativo del provvedimento di revoca de quo ("mancata rendicontazione dell'iniziativa")», limitandosi infatti a riferire che la determina dirigenziale adottata a tal fine «considerò ... incompleta e non conforme la rendicontazione fornita dalla società attrice, in quanto riferita a lavori ed acquisti non autorizzati e non ammissibili a contributo», ha mostrato di condividere senza riserve l'assunto decisorio sviluppato dal primo giudice e, cos ì statuendo , ha anche implicitamente rigettato – non incorrendo, dunque, nel denunciato vizio di omessa pronuncia – le censure che l'odierna ricorrente aveva appuntato in margine alla decisione di primo grado denunciandonela nullità per ultrapetizione, violazione del principio di non contestazione ed omessa motivazione. E' noto infatti che poiché il giudice – e segnatamente il giudice d'appello (Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez. VI-I, 2/12/2014, n. 25509; Cass., Sez. II, 2/08/2001, n. 10569) – non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito devono ritenersi implicitamente disattesi. E questo perché, siccome il vizio di omessa pronuncia ricorre allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non è viziata, per la pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,la decisione che, pur omettendo di adottare una specifica argomentazione circa le deduzioni operate dalle parti, sia pronunciata in contrasto con esse e ne comporti perciò implicitamente il rigetto (Cass., Sez. III, 20/11/2009, n. 24542 ; Cass., Sez. III, 12/01/2006, n. 407; Cass., Sez. II, 11/02/1998, n. 1390). Essendosi esattamente pronunciata in questi t ermini la sentenza impugnata va dunque esente, sotto l'aspetto qui sollevato , dalla declinata censura. 5. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso Agroalimentare deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, nel primo caso perché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto dell'effettivo oggetto della lite costituito dalla asserita inosservanza dell'obbligo di rendicontazione e non già dal suo inesatto adempimento, del fatto non contestato costituito dall'avvenuta ottemperanza all'obbligo di rendicontazione e, ancora , del fatto che la ricorrente si era puntualmente attenuta alle norme regolamentari di settore, nel secondo caso perché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'obbligo di rendicontazione era stato debitamente assolto da essa ricorrente dettagliando le opere eseguite e le spese sostenute. RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto estrinsecanti una medesima censura, si prestano ad una preliminare considerazione di inammissibilità ricadendo la specie in esame – ratione temporisper essere stata la citazione in appello notificata il 3.6.2013, nonché ratione facti per essere la sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado – sotto il dettato dell'art. 348 - ter, comma 5, cod. proc. civ. che preclude il ricorso per cassazione nel caso della "doppia conforme". 7. Con il quarto motivo di ricorso Agroalimentare argomenta la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. Si sostiene che la Corte d'Appello dichiarando inammissibili le produzioni documentali avanti a sé operata dalla parte al fine di comprovare l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione avrebbe violato la norma in indirizzo perché per poter essere considerata nuova una produzione documentale deve riguardare non solo un mezzo istruttorio mai proposto, «ma anche l'ultroneità e/o la diversità del fatto a cui attiene», e questo non senza pure considerare che la mancata produzione dei documenti in primo grado era dipesa dalla condotta processuale della Regione che aveva eccepito l'inosservanza dell'obbligo e non il suo inesatto adempimento. 8. Il motivo è infondato. L'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. – pur nel testo applicabile ratione temporis ovvero quello risultante dall'art. 46, comma 18, l. 18 giugno 2009, n. 69 – prevedeva e prevede che non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ora, si ripete abitualmente da questa Corte, sulla premessa che la norma in questione replichi in relazione al particolare incombente da essa regolato l'istituto della rimessione in termini, ora più generalmente disciplinato d all'art. 153, comma 2, RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 7 cod. proc. civ., che la parte può essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da «una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà» (Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27773). Poiché nella specie è la stessa ricorrente ad allegare di non aver provveduto al tempestivo deposito delle produzioni documentali a comprova dell'avvenuto esatto adempimento dell'obbligo di rendicontazione per una propria scelta processuale, che, ancorché asseritamente indotta dal comportamento della controparte, è comunque espressione di una manifestazione di volontà libera e non imposta, difetta alla radice il carattere dell'assolutezza postulato dalla rimessione in termini, di modo che, non versando per l'appunto la ricorrente in una siffatta condizione di impossibilità, del tutto rettamente la Corte d'Appello ha negato l'ingresso nel giudizio ai documenti nuovi in quanto non prodotti nel rispetto delle preclusioni sancite per il giudizio di primo grado, onde il motivo deve essere per questo rigettato. 9. Il ricorso deve quindi essere conclusivamente respinto. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di leggi. RG 22377/16Agroalimentare Pugliese-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno10.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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