CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39798/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore della "Euroimpianti" s.r.I., società dichiarata fallita in data 11 novembre 2010; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione delle "norme giuridiche contenute nell'art. 192 cod. proc. pen."; in particolare si sostiene che non sarebbe dimostrata la responsabilità dell'imputato e che l'omessa tenuta dei libri contabili non avrebbe impedito la ricostruzione degli affari della società fallita. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Sarebbe impossibile accertare se il mancato rinvenimento delle scritture contabili fosse dipeso da una omessa tenuta o dalla volontaria distruzione delle stesse ad opera dell'imputato; né sarebbe dimostrata la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa fallita. 2.3. Con il terzo motivo contesta il riconoscimento della recidiva; con il quarto si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo e il secondo motivo sono fondati nei termini di seguito precisati. 2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta-cfr. infra), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, ipotesi che, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, ancorché solo per una parte della vita dell'impresa. A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). 2.2. Nel caso in esame la Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione incriminatrice in esame, ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima (laddove afferma che la mancata consegna della contabilità «aveva comportato per la curatela la impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita»); ma soprattutto, ciò che più rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra. L'errore è reso palese dal fatto che, nell'occuparsi dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello afferma, "in negativo", che: «le condotte accertate nella vicenda fallimentare non possono essere connotate da mera colpa omissiva di consegna delle scritture contabili», quando invece avrebbe dovuto illustrare, "in positivo", le ragioni per le quali ritiene che la condotta dell'imputato fosse sorretta dallo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 3. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti. Giova, però, richiamare l'attenzione del giudice di rinvio sul fatto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può riconoscere la sussistenza della recidiva, che il Tribunale non ha computato. 4. Discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio