CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso reitera deduzioni manifestamente infondate, e ab origine formulate in modo generico e assertivo, in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen, non essendo la stessa desumibile, neppure nella forma putativa, dal fatto che l'intervento degli operanti fosse avvenuto con lampeggianti e a sirene spiegate, circostanza non qualificabile come provocatoria o aggressiva o contrastante con regole elementari; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il PreVdeite