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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37281/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 73 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, sulla ritenuta recidiva qualificata per il contestato reato e sulla esclusione della causa di non punibilità, ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della riconosciuta recidiva, cfr. al riguardo, tra tante, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2024.

Il e)ite ErlolIArile D E [OSCURATO:PERSONA] 1 O OTT 2024 CA'.\CE11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 73 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, sulla ritenuta recidiva qualificata per il contestato reato e sulla esclusione della causa di non punibilità, ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della riconosciuta recidiva, cfr. al riguardo, tra tante, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2024. Il e)ite ErlolIArile D E [OSCURATO:PERSONA] 1 O OTT 2024 CA'.\CE11
Sentenza Cassazione n. 37281/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris