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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 18831/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6754/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato in proprio, con l’elezione di domicilio presso il proprio studio in [OSCURATO:PERSONA], alla via Massa, n. 15. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania n. 7627 / 20 /20 17 pronunciata il 14 settembre 20 1 7 e depositata il 18settembre 2017, non notificata.

Oggetto: Din.

Rimb.

IRPEF22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II Napoli–istanza di rimborso , ai sensi dell'articolo 3 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle somme trattenute a titolo di IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria militare tabellare, in relazione agli a.i. successivi al 1991 e fino al momento di cessazione delle trattenute medesime.

Nell’istanza di rimborso per gli a.i. successivi al 1991, si richiamava una pronuncia della CTC del 03.12.2012, che, nel riconoscere al contribuente il diritto al rimborso per l e ritenute operate sulla detta pensione dal 1980 al 1991, recepivain fatto quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8150/2011.

L’Ufficio, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 40121, comunicava al contribuente di poter procedere al rimborso per le sole annualità 2011-2014, ex art. 37 d.P.R. 29 settembre 602, n. 1973.

Il provvedimento di diniego era avversato avanti la CTP di Napoli , che accoglieva le ragioni del contribuente dichiarando spettante il rimborso degli importi trattenuti sulla pensione erogata al sig. [OSCURATO:PERSONA] per tutti i periodi d’imposta successivi al 1991.

Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio finanziario,riformava la sentenza, accogliendo il gravame.

Insorge il contribuente affidandosi a quattro motivi di ricorso , cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primomotivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancata valutazione da parte del giudice di merito di una prova documentale offerta in giudizioe violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa disamina della prova documentale prodotta in giudizio e costituita dalla 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF comunicazionedi [OSCURATO:PERSONA] in cui si attestava la data di accettazione dell’invio dell’atto di appello, asseritamentetardivo.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, dell’art. 22, comma 1, 2, 3,dell’art. 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 324 c.p.c., parte ricorrente ripropone la medesima doglianza di cui al primo motivo, sotto il profilo dell’errore processuale commesso dalla CTR nell’accogliere il gravame di parte pubblica malgrado la documentazione contraria prodotta dal contribuente.

Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 34, comma 5, della l. n. 388 del 2000, 2943, 2945, 2946, 2964, 2909 c.c., 11 prel. e111, comma 7, Cost., il ricorrente lamenta l’erronea sussunzione del diritto al rimborso in questione nella fattispecie regolata dall’art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973, in luogo della fattispecie di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 601del 1973.

Con il quarto ed ultimo motivo, sollevando censura ex art. 360, n. 4, per difetto di motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c. e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, il contribuente si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente nonché contraddittoria.

Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per l’identità delle censure mosse, sono infondati.

Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva non essere controverso in atti essere stato versato l’elenco delle raccomandate inviate, munito del timbro postate, attestante la loro ricezione da parte delle Poste, momento in cui risulta assolto l’onere a cario del notificante, secondo la nota scissione fra termine per il notificante e termine per il notificatario.

Ed infatti, con orientamento costante, ribadito anche di recente e cui merita dare continuità, è stato ritenuto che n el processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (cfr. Cass.

V, n. 31879/2022).

Dalla sentenza gravata non emerge una mancata disamina della documentazione asseritamente prodotta dal contribuente, bensì un chiaro convincimento di senso contrario, atteso che la CTR evidenzia come l'avviso di ricevimento in atti, recante l'indicazione della data di spedizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché quella di consegna al destinatario del 15.03.2016, confuti ogni dubbio circa la tempestività (ex art. 51, comma 1, d.lgs. 546 del 1992) del gravame, opportunamente notificato nei 60 giorni.

Sul punto, la parte privata ha svoltosolo generiche contestazioni sulla ritualità ed attendibilità della produzione, che non assurgono però a querela di falso che sola può incrinarne affidabilità.

Donde i primi due motivi sono infondati.

Parimenti il terzo motivo diricorso è infondato.

Si rende opportuno, in via preliminare, esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale formatosi con riguardo alle pensioni privilegiate ordinarie.Nella «sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF parte in cui non estende l'esenzione dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, la Corte costituzionale ha distinto: a) la pensione di guerra, che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa, è «commisurata solo all'entità del danno subito» e, quindi, ha carattere squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile; b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato», ed è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico» e, quindi, non presenta [ ... ] caratte re risarcitorio, bensì reddituale», donde «la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ri comprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)»; c) la «pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva», costituita - osserva la Corte delle leggi - da «un trattamento del tutto peculiare», sia perché «si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione)», sia perché «la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».

Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare» (prevista dall'art. 67, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973); «natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria».

Quindi, la Corte c ostituzionale ha limitato l'estensione dell'esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF tabellarierogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non già al trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita.

Tale natura non reddituale, distingue la pensione privilegiata ordinaria militare tabellareassimilata alle pensioni di guerra, in ragione, appunto, della comune funzione risarcitoria, dalla pensione privilegiata ordinaria comune, avente viceversa mero carattere reddituale(Cass. 22/04/2016, n. 8129).

Nel caso di specie, sebbene appaia incontestata la non assoggettabilità della pensione in questione alle ritenute Irpef, giurisprudenza di questa Corte ritiene che «(...) d’altro canto, come correttamente sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, risultando la pensione sottoposta a tassazione dall'ente erogante, al fine di ottenere il rimborso delle ritenute subite, è necessario che il contribuente inoltri, entro i termini di legge, apposita istanza di rimborso, indicando le annualità a cui essa si riferisce.Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, considerato che il contribuenteha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dallo stesso presentata in relazione agli anni d'imposta compresi tra il 1979 ed il 2007, ma non ha avanzato istanze di rimborso riguardanti gli anni successivi al 2007»(Cass., n. 19165 del 2019).

Pertanto, nel caso in esame la CTR ha ben governato la normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, affermando la doverosa presentazione delle istanze di rimborso nell’arco dei 48 mesi previstidall’art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Infine, anche il quarto motivo di ricorso è infondato.

Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass.

V, n. 5583/2011).

Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI -5, n. 5209/2018).

In termini,si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Nella fattispecie,la motivazione non risulta priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, atteso che, dopo un opportuno richiamo ai fatti oggetto di causa, la CTR espone le ragioni a fondamento della propria decisione, decisioni fondate sulla lettura del dato normativo comeinterpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente prin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6754/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato in proprio, con l’elezione di domicilio presso il proprio studio in [OSCURATO:PERSONA], alla via Massa, n. 15. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania n. 7627 / 20 /20 17 pronunciata il 14 settembre 20 1 7 e depositata il 18settembre 2017, non notificata. Oggetto: Din. Rimb. IRPEF22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II Napoli–istanza di rimborso , ai sensi dell'articolo 3 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle somme trattenute a titolo di IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria militare tabellare, in relazione agli a.i. successivi al 1991 e fino al momento di cessazione delle trattenute medesime. Nell’istanza di rimborso per gli a.i. successivi al 1991, si richiamava una pronuncia della CTC del 03.12.2012, che, nel riconoscere al contribuente il diritto al rimborso per l e ritenute operate sulla detta pensione dal 1980 al 1991, recepivain fatto quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8150/2011. L’Ufficio, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 40121, comunicava al contribuente di poter procedere al rimborso per le sole annualità 2011-2014, ex art. 37 d.P.R. 29 settembre 602, n. 1973. Il provvedimento di diniego era avversato avanti la CTP di Napoli , che accoglieva le ragioni del contribuente dichiarando spettante il rimborso degli importi trattenuti sulla pensione erogata al sig. [OSCURATO:PERSONA] per tutti i periodi d’imposta successivi al 1991. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio finanziario,riformava la sentenza, accogliendo il gravame. Insorge il contribuente affidandosi a quattro motivi di ricorso , cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato. In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primomotivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancata valutazione da parte del giudice di merito di una prova documentale offerta in giudizioe violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa disamina della prova documentale prodotta in giudizio e costituita dalla 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF comunicazionedi [OSCURATO:PERSONA] in cui si attestava la data di accettazione dell’invio dell’atto di appello, asseritamentetardivo. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, dell’art. 22, comma 1, 2, 3,dell’art. 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 324 c.p.c., parte ricorrente ripropone la medesima doglianza di cui al primo motivo, sotto il profilo dell’errore processuale commesso dalla CTR nell’accogliere il gravame di parte pubblica malgrado la documentazione contraria prodotta dal contribuente. Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 34, comma 5, della l. n. 388 del 2000, 2943, 2945, 2946, 2964, 2909 c.c., 11 prel. e111, comma 7, Cost., il ricorrente lamenta l’erronea sussunzione del diritto al rimborso in questione nella fattispecie regolata dall’art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973, in luogo della fattispecie di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 601del 1973. Con il quarto ed ultimo motivo, sollevando censura ex art. 360, n. 4, per difetto di motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c. e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, il contribuente si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente nonché contraddittoria. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per l’identità delle censure mosse, sono infondati. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva non essere controverso in atti essere stato versato l’elenco delle raccomandate inviate, munito del timbro postate, attestante la loro ricezione da parte delle Poste, momento in cui risulta assolto l’onere a cario del notificante, secondo la nota scissione fra termine per il notificante e termine per il notificatario. Ed infatti, con orientamento costante, ribadito anche di recente e cui merita dare continuità, è stato ritenuto che n el processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (cfr. Cass. V, n. 31879/2022). Dalla sentenza gravata non emerge una mancata disamina della documentazione asseritamente prodotta dal contribuente, bensì un chiaro convincimento di senso contrario, atteso che la CTR evidenzia come l'avviso di ricevimento in atti, recante l'indicazione della data di spedizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché quella di consegna al destinatario del 15.03.2016, confuti ogni dubbio circa la tempestività (ex art. 51, comma 1, d.lgs. 546 del 1992) del gravame, opportunamente notificato nei 60 giorni. Sul punto, la parte privata ha svoltosolo generiche contestazioni sulla ritualità ed attendibilità della produzione, che non assurgono però a querela di falso che sola può incrinarne affidabilità. Donde i primi due motivi sono infondati. Parimenti il terzo motivo diricorso è infondato. Si rende opportuno, in via preliminare, esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale formatosi con riguardo alle pensioni privilegiate ordinarie.Nella «sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF parte in cui non estende l'esenzione dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, la Corte costituzionale ha distinto: a) la pensione di guerra, che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa, è «commisurata solo all'entità del danno subito» e, quindi, ha carattere squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile; b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato», ed è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico» e, quindi, non presenta [ ... ] caratte re risarcitorio, bensì reddituale», donde «la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ri comprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)»; c) la «pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva», costituita - osserva la Corte delle leggi - da «un trattamento del tutto peculiare», sia perché «si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione)», sia perché «la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva». Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare» (prevista dall'art. 67, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973); «natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria». Quindi, la Corte c ostituzionale ha limitato l'estensione dell'esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF tabellarierogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non già al trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita. Tale natura non reddituale, distingue la pensione privilegiata ordinaria militare tabellareassimilata alle pensioni di guerra, in ragione, appunto, della comune funzione risarcitoria, dalla pensione privilegiata ordinaria comune, avente viceversa mero carattere reddituale(Cass. 22/04/2016, n. 8129). Nel caso di specie, sebbene appaia incontestata la non assoggettabilità della pensione in questione alle ritenute Irpef, giurisprudenza di questa Corte ritiene che «(...) d’altro canto, come correttamente sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, risultando la pensione sottoposta a tassazione dall'ente erogante, al fine di ottenere il rimborso delle ritenute subite, è necessario che il contribuente inoltri, entro i termini di legge, apposita istanza di rimborso, indicando le annualità a cui essa si riferisce.Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, considerato che il contribuenteha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dallo stesso presentata in relazione agli anni d'imposta compresi tra il 1979 ed il 2007, ma non ha avanzato istanze di rimborso riguardanti gli anni successivi al 2007»(Cass., n. 19165 del 2019). Pertanto, nel caso in esame la CTR ha ben governato la normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, affermando la doverosa presentazione delle istanze di rimborso nell’arco dei 48 mesi previstidall’art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è infondato. Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). In termini,si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Nella fattispecie,la motivazione non risulta priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, atteso che, dopo un opportuno richiamo ai fatti oggetto di causa, la CTR espone le ragioni a fondamento della propria decisione, decisioni fondate sulla lettura del dato normativo comeinterpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM 22 –6754-2018 – 25/05/2023 MMF La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente prin
Sentenza Cassazione n. 18831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris