CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] contestava la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica in forza dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Secondo il condannato, le condanne riportate non erano ostative alla sospensione dell'ordine di esecuzione, riguardando reati non compresi tra quelli di cui all'art. 4-bis legge 354 del 1975. Secondo il giudice, la censura mossa non era pertinente: il Pubblico Ministero, effettuato correttamente il cumulo e computata la pena complessiva in anni 3 e giorni 4 di reclusione e giorni 20 di arresto, non aveva sospeso l'ordine di esecuzione in quanto la pena da espiare era superiore ad anni tre di reclusione; inoltre, Kilani non poteva beneficiare dell'ipotesi prevista dall'art. 47 ter, comma 1, legge 354 del 1975. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Il provvedimento impugnato era stato emesso sull'erroneo presupposto che il reato di cui all'art. 628 cod. pen. sia ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Al contrario, tale reato rileva esclusivamente se trattasi di reato fine di un'associazione per delinquere, come previsto dall'art. 4-bis legge 354 del 1975: nel caso di specie il delitto associativo non era mai stato contestato. Quanto, poi, alla motivazione dell'ordinanza impugnata, la stessa non teneva conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2018, che aveva innalzato il limite di pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione a quattro anni. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'ordinanza ignora gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2018, in conseguenza della quale il pubblico ministero deve sospendere l'esecuzione della pena detentiva - in presenza degli altri presupposti - se la stessa I non è superiore a quattro anni. Quanto, invece, al titolo di reato che ha dato origine alla condanna in esecuzione, occorre ricordare che la sospensione dell'esecuzione è preclusa, con riferimento al delitto di rapina, solo se si tratta di delitto aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., come espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Ravenna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna. Cos