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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 32706/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 12037- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che Oggetto R.G.N. 12037/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 CC la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/04/2022 R.G.N. 744/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 11.4.2022 dichiarava la litispendenza del procedimento n.rg.744/21, in trattazione, e del procedimento n.rg.1035/21, quest’ultimo quale “prosecuzione” del procedimento rg.n.743/21, preventivamente proposto; conseguentemente disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.

Il tribunale valutava che le domande proposte nel giudizio in trattazione (procedimento ex art. 1 co.47 l.n.92/2012) erano del tutto identiche, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a quelle contenute nel procedimento n. 1035/21 (proposto ex art. 51 l.n. 92/2012), e che quest’ultimo, per la nota giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25046/2015 ; Cass. n.27665/17), era da considerarsi solo una fase del medesimo grado di giudizio, con l’effetto di inverare una ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c.

Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva il [OSCURATO:PERSONA] srl. e depositava con memoria.

L’Ufficio della Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., non essendo, quella in esame, una ipotesi di litispendenza.

Rilevava altresì la erronea cancellazione della causa.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha da tempo chiarito che “gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (Cass. 21761/2013).

Anche di recente (Cass. n.10183/2023) ha ribadito che gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi.

Di tali principi non ha fatto buon uso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] allorchè ha valutato applicabile l’istituto in questione a cause pendenti, sia pur in fasi differenti, dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassata la sentenza impugnata e disposta la prosecuzione della causa dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in coerenza con i principi enunciati, adotterà le misure processuali più idonee al fine della trattazione delle cause.

Spese da liquidarsi nel giudizio definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 12037- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che Oggetto R.G.N. 12037/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/04/2022 R.G.N. 744/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 11.4.2022 dichiarava la litispendenza del procedimento n.rg.744/21, in trattazione, e del procedimento n.rg.1035/21, quest’ultimo quale “prosecuzione” del procedimento rg.n.743/21, preventivamente proposto; conseguentemente disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. Il tribunale valutava che le domande proposte nel giudizio in trattazione (procedimento ex art. 1 co.47 l.n.92/2012) erano del tutto identiche, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a quelle contenute nel procedimento n. 1035/21 (proposto ex art. 51 l.n. 92/2012), e che quest’ultimo, per la nota giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25046/2015 ; Cass. n.27665/17), era da considerarsi solo una fase del medesimo grado di giudizio, con l’effetto di inverare una ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva il [OSCURATO:PERSONA] srl. e depositava con memoria. L’Ufficio della Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., non essendo, quella in esame, una ipotesi di litispendenza. Rilevava altresì la erronea cancellazione della causa. Il motivo risulta fondato. Questa Corte ha da tempo chiarito che “gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (Cass. 21761/2013). Anche di recente (Cass. n.10183/2023) ha ribadito che gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi. Di tali principi non ha fatto buon uso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] allorchè ha valutato applicabile l’istituto in questione a cause pendenti, sia pur in fasi differenti, dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario. Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassata la sentenza impugnata e disposta la prosecuzione della causa dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in coerenza con i principi enunciati, adotterà le misure processuali più idonee al fine della trattazione delle cause. Spese da liquidarsi nel giudizio definitivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sp
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