CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01713/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13274/2022, pubblicata il 28/04/2022 nel giudizio tra MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA] 78; -controricorrenti – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13274/2022, pubblicata il 28.04.2022, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore dei loro assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità; Considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); Considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata dai controricorrenti nel controricorso (pag. 18), mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; Ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 9, le parole “con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13274/2022, pubblicata il 28.04.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 9, le parole “con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma,