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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 35385/2022

Testo disponibile della fonte

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ricorso del P.G. ì [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. per. in data 20 aprile 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di cui al capo :..), ex artt. 624 e 625 n. 2 c.p., perché mediante manomissione del contatore - al fine di trarne profitto - si impossessava illecitamente di un quantitativo di energia elettrica stimato in 11487 kw, sottraendolo al gestore E-distribuzione, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, e con recidiva infraquiquennale e reiterata (in Arcene in data 08/09/2020), e la pena di mesi dieci di reclusione e euro 2000,00 di multa per il delitto di cui al capo 2) ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 per aver detenuto per uso non esclusivamente personale sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 10 palline termosaldate del peso compless,vo di gr. 5,2 e ulteriori 16 gr. della medesima sostanza, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (in Arcene in data 8/09/2020).

2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta A vizio di omessa motivazione in ordine alle cause di non colpevolezza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, in forza di un unico motivo con il quale lamenta l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello stato prevista dall'art. 86 DPR 309/90, considerato che tale misura risulta obbligatoria in presenza di una pericolosità sociale del condannato che non sia cittad:no italiano.

Nel caso di specie il Tribunale ha omesso ogni valutazione sul punto nonostante l'evidente pericolosità dello Zerrouk, al quale sono attribuiti due delitti non in continuazione tra loro, tra cui quello di spaccio di una quantità non irrilevante di cocaina di ottima qualità, essendo state riconosciute le circostanze aggravanti della recidiva specifica e infra-quiquennale per entrambi i reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato che in base al comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso :a sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, atteso che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibi!e dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (cfr. Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati "accettati" dalle parti con la richiesta di patteggiamento, come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria.

Pertanto, il ricorso dell'imputato è inammissibile e lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. Il ricorso presentato dal Procuratore generale non è fondato.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (così S.U. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03).

E' stato infatti affermato che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (cfr. Sez.3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921 - 01), con ia precisazione che nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (in tal senso Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, PG C/ 1:[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281123 - 01).

3. Nel caso di specie la sentenza di patteggiamento, ampiamente motivata, ha anche qualificato l'originaria contestazione del reato in materia di stupefacenti, nella fattispecie del quinto comma, dell'art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990.

Per cui non può dirsi che il giudice di merito non abbia valutato il profilo soggettivo dell'autore del reato, dovendosi peraltro sottolineare che il giudizio di sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 99 cod. pen., non include di per sé la valutazione di pericolosità sociale richiesta per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, come asserito dal pubblico ministero.

L'applicazione di tale misura non consegue in via automatica, ma esige un accertamento concreto della pericolosità del condannato.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta il ricorso del pubb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso del P.G. ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. per. in data 20 aprile 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di cui al capo :..), ex artt. 624 e 625 n. 2 c.p., perché mediante manomissione del contatore - al fine di trarne profitto - si impossessava illecitamente di un quantitativo di energia elettrica stimato in 11487 kw, sottraendolo al gestore E-distribuzione, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, e con recidiva infraquiquennale e reiterata (in Arcene in data 08/09/2020), e la pena di mesi dieci di reclusione e euro 2000,00 di multa per il delitto di cui al capo 2) ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 per aver detenuto per uso non esclusivamente personale sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 10 palline termosaldate del peso compless,vo di gr. 5,2 e ulteriori 16 gr. della medesima sostanza, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (in Arcene in data 8/09/2020). 2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta A vizio di omessa motivazione in ordine alle cause di non colpevolezza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, in forza di un unico motivo con il quale lamenta l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello stato prevista dall'art. 86 DPR 309/90, considerato che tale misura risulta obbligatoria in presenza di una pericolosità sociale del condannato che non sia cittad:no italiano. Nel caso di specie il Tribunale ha omesso ogni valutazione sul punto nonostante l'evidente pericolosità dello Zerrouk, al quale sono attribuiti due delitti non in continuazione tra loro, tra cui quello di spaccio di una quantità non irrilevante di cocaina di ottima qualità, essendo state riconosciute le circostanze aggravanti della recidiva specifica e infra-quiquennale per entrambi i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato che in base al comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso :a sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, atteso che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibi!e dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (cfr. Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati "accettati" dalle parti con la richiesta di patteggiamento, come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria. Pertanto, il ricorso dell'imputato è inammissibile e lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2. Il ricorso presentato dal Procuratore generale non è fondato. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (così S.U. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03). E' stato infatti affermato che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (cfr. Sez.3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921 - 01), con ia precisazione che nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (in tal senso Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, PG C/ 1:[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281123 - 01). 3. Nel caso di specie la sentenza di patteggiamento, ampiamente motivata, ha anche qualificato l'originaria contestazione del reato in materia di stupefacenti, nella fattispecie del quinto comma, dell'art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990. Per cui non può dirsi che il giudice di merito non abbia valutato il profilo soggettivo dell'autore del reato, dovendosi peraltro sottolineare che il giudizio di sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 99 cod. pen., non include di per sé la valutazione di pericolosità sociale richiesta per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, come asserito dal pubblico ministero. L'applicazione di tale misura non consegue in via automatica, ma esige un accertamento concreto della pericolosità del condannato. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso del pubb
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