CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento al diniego dell'affidamento in prova, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co Centofanti D Ep [OSCURATO:PERSONA] L ERIA oggi. _ OLÌ