CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 10036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2020 il Tribunale di Civitavecchia - in composizione monocratica - condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2000 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 110/1975. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che, tuttavia, non risulta iscritto nell'albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co. 1, c.p.p., nel giudizio di cassazione "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione". 3. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]