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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09930/2022

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017 ORDINANZA sul ricorso 21795/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 Numero di raccolta generale 9930/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1150/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1150/2017, depositata il 15.6.2017 - nella causa instaurata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari ed anatocistici – ha confermato la sentenza n. 686/2011 con cui il Tribunale di Ragusa aveva rigettato le domande attoree.

Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado nel ritenere che la commissione di massimo scoperto costituisca una voce che non va considerata ai fini della determinazione del tasso di interesse da porre a confronto con il tasso soglia disciplinato dalla L. n. 108/1996.

In particolare, è stato evidenziato che il rapporto di credito è stato chiuso nel 2007, e quindi in data antecedente al 31.12.2009, data dopo la quale, in base alle nuove istruzioni della Banca d’italia, la c.m.s. è stata ritenuta una componente costituiva del saggio di interesse applicato dalla banca ai fini del rispetto del tasso-soglia.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 Numero di raccolta generale 9930/2022 Infine, la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo Data pubblicazione 28/03/2022 svolto dalla il [OSCURATO:SOCIETA]. per contestare il criterio di ricalcolo del saldo adottato nella consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (istituto subentrato a quello originario) ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 108/1996 e dell’art. 2 bis L n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2008.

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, nell’escludere la commissione di massimo scoperto tra le voci economiche rilevanti ai fini della valutazione dell’usurarietà del tasso applicato dalla banca, non ha considerato la centralità della norma dell’art. 644 cod. pen. e del sistema complessivamente portato dalla L. n. 108/1996, non essendovi dubbio che la commissione di massimo scoperto esprima un costo del credito e rientri quindi tra le voci contemplate dall’art. 644 comma 5° cod. pen., il cui chiaro tenore letterale conduce alle predette conclusioni a prescindere dalla disciplina introdotta dall’art. 2 bis, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], convertito con la L. 28.1.2009 n. 2.

Il ricorrente rileva, infine, che dovendo quindi considerarsi la commissione di massimo scoperto come componente costitutiva dei costi rilevanti ai fini del rispetto del tasso-soglia, deve necessariamente rielaborarsi il saldo dare-avere del conto corrente, tenendo conto dell’avvenuto superamento del limite soglia in 18 trimestri rispetto agli 11 individuati erroneamente dai giudici di merito con l’altro criterio.

2. Il motivo è fondato.

Va osservato che questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16303/2018; Cass.1464/2019) è ormai consolidata nel ritenere che, in materia di contratto di conto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel Numero di raccolta generale 9930/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.

Questa Corte, con le predette sentenze, ha quindi evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.

Ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. emanate prima del 2009 la Banca d’Italia non inserisse le commissioni di massimo scoperto, essendo, peraltro, tale voce economica comunque stata indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 n. 108 del 1996 e potendo tali valori essere utilizzati con il criterio sopra Numero di raccolta generale 9930/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 illustrato.

D’altra parte, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una particolare voce, come la commissione di massimo scoperto, che, secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5° cod. pen., avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituivano applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.

Espone la ricorrente di aver chiarito nel terzo motivo d’appello le ragioni per cui aveva denunciato la contrarietà del criterio di calcolo, indicato nella consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, alla tecnica bancaria, ovvero in ragione della non sostituibilità dei tassi di interesse applicati dalla banca con il tasso soglia, trattandosi di grandezze non omogenee (spiegazione, peraltro, fornita dallo stesso CTU).

4. Il motivo è fondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile, in quanto generico, il terzo motivo d’appello sul rilievo che l’odierna ricorrente si sarebbe limitata a contestare genericamente sul punto la sentenza impugnata, senza precisare in che cosa si sarebbe sostanziata la denunciata contrarietà del criterio di calcolo, adottato nella CTU, alla tecnica bancaria e per quale motivo il risultato del ricalcolo sarebbe “paradossale” e più svantaggioso per la correntista rispetto alla mera sostituzione del solo tasso nominale con il tasso soglia. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la valutazione di aspecificità, a norma dell’art.342 cod. proc. civ., del terzo motivo d’appello operata dalla Corte territoriale.

In particolare, dall’esame del motivo d’appello in contestazione, come trascritto dalla ricorrente a pagg. 15 e 16 del ricorso) emerge che, in realtà, l’appellante aveva spiegato perché riteneva contrario alla tecnica bancaria il criterio di calcolo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 Numero di raccolta generale 9930/2022 adottato nella CTU di sostituire i tassi di interesse applicati dalla banca con il Data pubblicazione 28/03/2022 tasso soglia, ovvero perché si trattava di due grandezze non omogenee.

Analogamente, deve ritenersi che l’appellante avesse indicato le ragioni per cui riteneva svantaggioso (nell’ottica di valutare l’usurarietà del tasso applicato) il sistema di calcolo previsto nella CTU, osservando, sul punto, che il tasso soglia era notoriamente superiore ai tassi nominali utilizzati per il calcolo delle competenze.

A prescindere dalla correttezza o meno nel merito di tale affermazioni – che non rappresenta l’oggetto del contendere - ritiene questo Collegio che le stesse fossero sufficientemente specifiche da determinare l’ammissibilità del motivo a norma dell’art. 342 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione per nuovo esame nonché per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione per nuovo esame nonché per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 4.02.2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 21795/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 Numero di raccolta generale 9930/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1150/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1150/2017, depositata il 15.6.2017 - nella causa instaurata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari ed anatocistici – ha confermato la sentenza n. 686/2011 con cui il Tribunale di Ragusa aveva rigettato le domande attoree. Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado nel ritenere che la commissione di massimo scoperto costituisca una voce che non va considerata ai fini della determinazione del tasso di interesse da porre a confronto con il tasso soglia disciplinato dalla L. n. 108/1996. In particolare, è stato evidenziato che il rapporto di credito è stato chiuso nel 2007, e quindi in data antecedente al 31.12.2009, data dopo la quale, in base alle nuove istruzioni della Banca d’italia, la c.m.s. è stata ritenuta una componente costituiva del saggio di interesse applicato dalla banca ai fini del rispetto del tasso-soglia.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 Numero di raccolta generale 9930/2022 Infine, la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo Data pubblicazione 28/03/2022 svolto dalla il [OSCURATO:SOCIETA]. per contestare il criterio di ricalcolo del saldo adottato nella consulenza tecnica d’ufficio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (istituto subentrato a quello originario) ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 108/1996 e dell’art. 2 bis L n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2008. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, nell’escludere la commissione di massimo scoperto tra le voci economiche rilevanti ai fini della valutazione dell’usurarietà del tasso applicato dalla banca, non ha considerato la centralità della norma dell’art. 644 cod. pen. e del sistema complessivamente portato dalla L. n. 108/1996, non essendovi dubbio che la commissione di massimo scoperto esprima un costo del credito e rientri quindi tra le voci contemplate dall’art. 644 comma 5° cod. pen., il cui chiaro tenore letterale conduce alle predette conclusioni a prescindere dalla disciplina introdotta dall’art. 2 bis, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], convertito con la L. 28.1.2009 n. 2. Il ricorrente rileva, infine, che dovendo quindi considerarsi la commissione di massimo scoperto come componente costitutiva dei costi rilevanti ai fini del rispetto del tasso-soglia, deve necessariamente rielaborarsi il saldo dare-avere del conto corrente, tenendo conto dell’avvenuto superamento del limite soglia in 18 trimestri rispetto agli 11 individuati erroneamente dai giudici di merito con l’altro criterio. 2. Il motivo è fondato. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16303/2018; Cass.1464/2019) è ormai consolidata nel ritenere che, in materia di contratto di conto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel Numero di raccolta generale 9930/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. Questa Corte, con le predette sentenze, ha quindi evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. emanate prima del 2009 la Banca d’Italia non inserisse le commissioni di massimo scoperto, essendo, peraltro, tale voce economica comunque stata indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 n. 108 del 1996 e potendo tali valori essere utilizzati con il criterio sopra Numero di raccolta generale 9930/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 illustrato. D’altra parte, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una particolare voce, come la commissione di massimo scoperto, che, secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5° cod. pen., avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituivano applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. Espone la ricorrente di aver chiarito nel terzo motivo d’appello le ragioni per cui aveva denunciato la contrarietà del criterio di calcolo, indicato nella consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, alla tecnica bancaria, ovvero in ragione della non sostituibilità dei tassi di interesse applicati dalla banca con il tasso soglia, trattandosi di grandezze non omogenee (spiegazione, peraltro, fornita dallo stesso CTU). 4. Il motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile, in quanto generico, il terzo motivo d’appello sul rilievo che l’odierna ricorrente si sarebbe limitata a contestare genericamente sul punto la sentenza impugnata, senza precisare in che cosa si sarebbe sostanziata la denunciata contrarietà del criterio di calcolo, adottato nella CTU, alla tecnica bancaria e per quale motivo il risultato del ricalcolo sarebbe “paradossale” e più svantaggioso per la correntista rispetto alla mera sostituzione del solo tasso nominale con il tasso soglia. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la valutazione di aspecificità, a norma dell’art.342 cod. proc. civ., del terzo motivo d’appello operata dalla Corte territoriale. In particolare, dall’esame del motivo d’appello in contestazione, come trascritto dalla ricorrente a pagg. 15 e 16 del ricorso) emerge che, in realtà, l’appellante aveva spiegato perché riteneva contrario alla tecnica bancaria il criterio di calcolo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21795/2017 Numero sezionale 461/2022 Numero di raccolta generale 9930/2022 adottato nella CTU di sostituire i tassi di interesse applicati dalla banca con il Data pubblicazione 28/03/2022 tasso soglia, ovvero perché si trattava di due grandezze non omogenee. Analogamente, deve ritenersi che l’appellante avesse indicato le ragioni per cui riteneva svantaggioso (nell’ottica di valutare l’usurarietà del tasso applicato) il sistema di calcolo previsto nella CTU, osservando, sul punto, che il tasso soglia era notoriamente superiore ai tassi nominali utilizzati per il calcolo delle competenze. A prescindere dalla correttezza o meno nel merito di tale affermazioni – che non rappresenta l’oggetto del contendere - ritiene questo Collegio che le stesse fossero sufficientemente specifiche da determinare l’ammissibilità del motivo a norma dell’art. 342 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione per nuovo esame nonché per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione per nuovo esame nonché per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 4.02.2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R
Sentenza Cassazione n. 09930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris