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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14325/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14325/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris