CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Alliata del foro di Novara- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Parona(PV), [OSCURATO:PERSONA], 23, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Porzio-controricorrente-avverso la sentenza n. 308/2023 del 04.04.2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte,Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/20261. In data 18.11.2020, il Comune di Tornaco notificava a [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento emessi in data 15.09.2019, relativi ad omessiversamento IMU per il 2015 (€ 1.392,00 a titolo di imposta) e per l’anno2016 (€ 890,00 a titolo di imposta), oltre sanzioni e interessi, in relazioneai terreni e alla unità immobiliare fabbricato individuato al catasto fabbricatiN.C.E.U. Foglio n. 7 mappale 441, Cat. C/02, superficie 380 mq.2. Avverso il predetto avviso il contribuente presentava impugnazionedavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, contestando «viziposta e pertanto ritenuta inesistente, non convalidabile, né sanabile ancheper difetto di compilazione della relata».3. Allegava, inoltre, di essere coltivatore diretto, titolare di dittaindividuale, con sede nel fabbricato oggetto dell’accertamento e di coltivaregli adiacenti terreni agricoli a cereali con codici ATECO 01. 11. 1 e 01. 12.4. Nulla contestando in relazione al recupero fiscale inerente i terreni,deduceva, invece, per quanto riguardava il fabbricato, che l’edificio, adibitodi fatto a magazzino e deposito di cereali e riso, dovesse essere consideratoai fini fiscali agricolo, benché censito in categoria C/2. Sulla base di taleallegazione, il contribuente invocava le disposizioni agevolative degli artt. 5e 9 del d.lgs. n. 504/92 a favore dell’impresa agricola ed evidenziandol’irrilevanza della categoria catastale.5. Il Comune di Tornaco non si costituiva in primo grado.6. La CTP di Novara, con sentenza n. 190/2021 del 27.07.2021,depositata in data 21.11.2021, accoglieva il ricorso nel merito, dopo averedisatteso il motivo di impugnazione relativo ai vizi di notifica dell’avviso diaccertamento, ritenendo la sussistenza dei presupposti dell’esenzioneNumero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/2026«limitatamente alla ripresa afferente al fabbricato censito in comune diTornaco nella via [OSCURATO:PERSONA], al F. 7, mappale 441, di categoria C2»,con la seguente motivazione: «[…] va rilevato che il ricorrente, attraversola produzione di documenti certamente significativi, ha dimostrato la suaqualità di coltivatore diretto […] nonché la plausibile strumentalità delfabbricato […] alla esplicata attività di imprenditore agricolo».7. Avverso la sentenza proponeva ricorso l’ente impositore, il qualeevidenziava di aver riconosciuto il carattere strumentale del fabbricato inquestione solo a partire dal 2018, anno della richiesta di annotazione daparte del contribuente in catasto della sussistenza dei requisiti di ruralità.La medesima richiesta non era avanzata entro il 30/11/2012 e non potevaavere effetti retroattivi rispetto all’anno 2018. Osservava, inoltre, che ilcontribuente, in alternativa, avrebbe dovuto chiedere l’annotazione diruralità senza variazione della categoria esistente entro il 30/09/2012.8. La C.T.R. del Piemonte rigettava l’appello, valorizzando ladestinazione strumentale del fabbricato ad usi agricoli.9. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso il Comune di Tornaco,con due motivi di impugnazione.10. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, chiedendo la declaratoriadi inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di sinteticità.11. Le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettive difese.12. Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal controricorrente.1.1. Il contribuente, infatti, preliminarmente, rileva che, inpresenza di ricorso di trenta pagine – il quale riproduce pedissequamente,Numero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/2026copiandoli integralmente, sia il testo della sentenza di primo grado, chequella del secondo, nonché stralci di atti –, si sia di fronte ad un caso diinammissibilità, per difetto del requisito di sinteticità.1.2. L’eccezione deve essere disattesa, in quanto non solo ilricorso non supera i limiti dimensionali previsti dall’art. 46 disp. att. c.p.c.,ma, a prescindere dall’effettiva riproduzione grafica delle motivazioni dellasentenza di primo e secondo grado e di stralci degli atti processuali, nondeve ritenersi, comunque, né inintelligibile quanto a doglianze e a motivi diimpugnazione, né redatto con modalità tali da attuare una confusa e nonscandita articolazione di critiche che lo rendano incomprensibile.1.3. L’inammissibilità del ricorso per violazione dei criteriredazionali e prolissità, infatti, deve ritenersi riferibile a ipotesi estreme estraordinarie, quale extrema ratio che ricorre nei casi in cui l’esercizio deldiritto di difesa, di rilevanza costituzionale, avvenga tramite modalitàcontrastanti con il regolare andamento della giustizia, ulteriore parametroprevisto dalla Carta fondamentale, con il quale il primo deve esserebilanciato. In tale caso i limiti del diritto di difesa possono ritenersitravalicati, fino a sconfinare in utilizzo patologico degli strumentiprocessuali. Rispetto al parametro del regolare andamento della giustizia,infatti, il diritto di difesa può essere recessivo solo in casi eccezionali diimmotivato eccesso di argomentazioni difensive, tali da configurare unabuso delle prerogative e delle facoltà delle parti processuali al fine diinvocare la tutela giurisdizionale.1.4. Sul punto si è recentemente pronunciata questa Corte (Cass.n. 608/2025), che ha evidenziato come «il D.M. n. 110/2023 (sia) attuativodell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limitidimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod.proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gliNumero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/2026“garantire il principio di ragionevole durata del processo (…) e il principio dileale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice”. IlD.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1 che l’atto introduttivo delgiudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cuiall'articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm.2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le partiiniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto aesse successive a termini dell’art. 4 D.M. cit. La parte può derogare a talilimiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.). Il format deglida decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M.cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo citato dal controricorrente,emanato all’atto dell’entrata in vigore della norma primaria. La violazionedei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, inviolazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli attiprocessuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in lineagenerale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in unaesposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilitàdelle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti dicontenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass.,Sez. U., 37552/2021).1.5. In buona sostanza, la lunghezza del ricorso (nel caso dispecie comunque contenuto nei limiti di legge) e l’utilizzo anche abbondantedi stralci di atti e provvedimenti non ne comporta automaticamente lainammissibilità, ricorrendo tale vizio esclusivamente nei casi in cui laprolissità e le modalità di organizzazione ed esplicazione dei motivi didoglianza si traducano nella scarsa intellegibilità del ragionamento delNumero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/2026ricorrente, in quanto le argomentazioni poste a fondamento del ricorsorisultano affastellate ed esposte in maniera disorganica e confusa.2. Con il primo motivo di ricorso, l’ente impositore deduce la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.,dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/1992, in relazione art.360, primo comma, n. 4 c.p.c. per nullità assoluta della sentenza in quantomancante della motivazione.2.1. In particolare, il ricorrente si duole della laconicità eapoditticità della motivazione di appello, che, dopo avere dato atto di unacceso contenzioso tra il Comune di Tornaco e il contribuente, alimentatodal comportamento omissivo di quest’ultimo in merito alle formalità degliaggiornamenti catastali, ha richiamato, ai fini dell’esplicazione della ratiodecidendi, una precedente sentenza della medesima Commissione, cosìargomentando: «Da ultimo, va rappresentato che il contenzioso tra imedesimi soggetti afferente all’anno d’imposta 2013 è stato definito dallaC.T.R. del Piemonte, sez. 4^, con sentenza n. 231 del 16/12/2021, a favoredel sig. [OSCURATO:PERSONA]. Con tale sentenza, dopo essere state rigettate tutte leschermaglie di natura formale-processuale, è stato fatto un esameapprofondito della normativa primaria e secondaria - cui, per brevità, sirinvia - e, nel merito, è stata data ragione al contribuente in coerenza e incontinuità con il passato per la sussistenza in capo a costui dei presuppostisoggettivi ed oggettivi dell’agevolazione a fini IMU. Anche nel presentecontenzioso sugli anni d’imposta 2015 e 2016, questo Collegio d’Appelloreputa di confermare la linea interpretativa sopra richiamata relativa algiudizio sull’anno 2013 ed, in aggiunta, invita caldamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] adeffettuare – in tempi rapidi - i dovuti aggiornamenti catastali sull’immobiledi via Battisti, così da non incorrere in ulteriori contrasti conl’[OSCURATO:PERSONA] di Tornaco». Deduce il ricorrente che lamotivazione, così strutturata, è meramente apparente, in quanto si limitaNumero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/2026ad asserire: “Anche nel presente contenzioso sugli anni d’imposta 2015 e2016, questo Collegio d’Appello reputa di confermare la linea interpretativasopra richiamata relativa al giudizio sull’anno 2013”, senza dar conto di avervalutato gli argomenti difensivi di parte ricorrente.2.2. Il motivo non è fondato.2.3. Dal tenore complessivo della sentenza, che richiama le duetesi prospettate dalle parti nelle premesse e che dà atto della destinazionead uso agricolo del fabbricato che costituisce presupposto dell’imposizione,è dato comprendere, ancorché non sia stata effettuata un’analisi dettagliatadella normativa alla luce delle due interpretazioni possibili, che la CTR abbiaprivilegiato, ai fini della decisione, quella fondata sulle modalità di utilizzodel bene, piuttosto che quella che ritiene necessari adempimenti formalientro i termini di legge affinché l’esenzione possa avere operatività. Perquanto sintetica, la motivazione rispetta, pertanto, il minimo costituzionalee i requisiti di esistenza che consentono di escluderne l’apparenza.3. Il ricorso, viceversa, deve essere accolto nel merito.4. Con il secondo motivo di impugnazione, l’ente impositore deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell'articolo 9, comma 3 bis, del d.l. 30dicembre 1993, n. 557, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133; dell’art. 7,comma 2 bis, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n.106; dell’art. 13, comma 8 e comma 14 bis, del d.l. 6 dicembre 2011 n.201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214; dell’art. 1 del d.l. 31 agosto 2013n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013 n. 124; dell’art. 1, comma 1, lett. d) elett. e) del D.L. 30 novembre 2013 n. 133 conv. in l. 29 gennaio 2014 n. 5,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In particolare, il ricorrente siduole della valorizzazione, da parte del giudice di appello, del requisitoriguardante la destinazione effettiva dell’immobile, senza la formalizzazionedi variazioni catastali e annotazioni dalle quali risultasse il presupposto dellaruralità, necessarie, invece, secondo l’ente impositore. Il Comune evidenziaNumero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/2026il fatto che il contribuente avesse richiesto solo in data 03.05.2018 lavariazione catastale riguardante, la sussistenza dei requisiti di ruralità,senza alcun cambio di classamento rispetto al già esistente C/2. Rileva,inoltre, che la richiesta di annotazione di ruralità ex d.l. 70 del 2011 erastata effettuata dal contribuente oltre il termine utile del 30.09.2012, cosìche la sentenza, che non aveva valutato tale circostanza, doveva ritenersifondata su violazione di legge.4.1. Il motivo è fondato.4.2. In casi analoghi, questa Corte ha affermato che, in materia di IMU, aifini dell’applicazione dell’esenzione per gli immobili rurali prevista dall'art.13, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, nonè sufficiente la destinazione di fatto degli stessi immobili ad attività agricoleo di supporto ad attività agricole, bensì che tali caratteristiche risultino dalcatasto o dal classamento ovvero, almeno da annotazione del requisitodella ruralità ai sensi dell'art. 5 del d.m. 26 luglio 2016 effettuata da partedell’Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. n. 726/2025).4.3.In particolare, poi, questa Corte, inoltre, ha precisato che «l'efficaciaretroattiva del requisito di ruralità è riconosciuta dall'art. 2, comma 5-ter,del d.l. n. 102 del 2013 solo per le domande di variazione catastalepresentate entro la data del 30 settembre 2012, mentre per quelle propostesuccessivamente l'efficacia dell'annotazione inizia a decorrere dalla datadella presentazione» (Cass. n. 105/2025).4.4. Nel caso di specie, dunque, è erronea l’interpretazione della CTR inordine alla rilevanza della situazione di fatto rispetto a quella risultante dacatasto.4.5. Poiché la variazione catastale è avvenuta nel 2018, a seguito dellanotifica dell’avviso di accertamento, come dedotto dal ricorrente e comeammesso dal contribuente (v. pag. 15 del controricorso), al momentodell’emissione e della notifica dell’atto impositivo, l’immobile de quo, inNumero registro generale 2088/2024Numero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 13549/2026Data pubblicazione 10/05/2026quanto non classato nelle categorie relative ai fondi rurali, non potevagodere delle agevolazioni.4.6. Non può, peraltro, darsi alcun rilievo ai fini impositivi alla circostanzache il padre del contribuente, nel richiedere la concessione edilizia relativaall’immobile nel 1989, avesse dichiarato che si trattava di immobile ad usorurale.5. In conclusione, il ricorso va accolto e, poiché non vi sonoaccertamenti di merito da demandare al giudice del rinvio, può esseredeciso ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso.6. Le spese del giudizio di seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo diricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito exart. 384 c.p.c., rigetta l'originario ricorso del contribuente. Condanna ilcontroricorrente a corrispondere al Comune di Tornaco a titolo di compensole spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00, oltre euro200,00 per esborsi ed accessori come per legge, se dovuti; nonché le speseper il giudizio di primo grado, che liquida in euro 2000,00, oltre accessorise dovuti; le spese per il giudizio di secondo grado, che liquida in euro2.400,00, oltre accessori se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo