CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 12642/2018 del ruolo generale, propostoil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 13 marzo 2018, n. 93, rappresentato e difeso, inragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale enomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Piemonte n. 1467/7/2017, depositata il 18 ottobre2017, non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2007,nonché l’ingiunzione n. 54 con cui l’ente aveva richiesto il pagamentodelle citata imposta relativamente agli anni 2006 e 2007, il tutto inrelazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuoladell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, conriferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietariaNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026del bene) non aveva provveduto a presentare la relativadichiarazione, né a corrispondere l’imposta.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettaval’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 81/6/2016 dellaCommissione tributaria provinciale di Novara, confermando ilriconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:a. quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale ritenevache fosse evidente l’applicazione dell’art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R.917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, comeconfermato dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/ 2005, secondo cuil’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamentenatura commerciale, precisando che l’attività della scuola maternanon è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire unservizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, chericonosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuoleparitarie senza scopi di lucro;b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione reputavaincontestabile la natura non commerciale delle attività assistenziali,didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando noncondivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria deilocali adibiti a scuola dell’infanzia, e la Parrocchia quale gestore dellascuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esattacorrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di duedifferenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore esignificato meramente contabile;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026c. l’ingiunzione fiscale andava poi annullata, in quanto emessasull’erroneo presupposto che gli avvisi di accertamento relativi aglianni 2006 e 2007 non fossero stati impugnati.3. Il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avversola suindicata sentenza, con atto notificato il 18 aprile 2018,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso notificato in data 24 maggio 2018, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1.c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio2025 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione della stessa in pubblica udienza in ragione della questione,di natura nomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositatoin data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7. Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorieex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.E si anticipa che verranno rigettati il primo ed il quarto motivo, iquali verranno subito esaminati per omogeneità delle decisioniadottate, mentre saranno accolte le restanti censure (seconda, terzae quinta).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Con la prima doglianza l’ente territoriale ha denunciato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazionedegli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobiliposseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendoesplicitato le ragioni della riconosciuta esenzione, nonostante leampie argomentazioni di segno contrario esposte dal Comune.2.1. La censura non ha fondamento.Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire daCass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599;Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159;Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T.,11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1036 e 1046).2.2. Nella fattispecie in esame la Commissione regionale hachiaramente espresso le ragioni della decisione nei termini sopraillustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a basedell’esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la ChiesaParrocchiale e la Scuola dell’Infanzia.Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né sipone al di sotto della soglia minima costituzionalmente esigibile,appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non ètenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez.VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 eCass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).3. La quarta doglianza risulta infondata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Con essa il Comune ha rimproverato al Giudice regionale, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avvisoimpugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che ilmancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsisopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006, la quale, pur eliminando il generale obbligo didichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fattosalve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportantiriduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal Comune3.1. Tale ordine non può essere condiviso.L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligodichiarativo i soggetti esenti ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo lanovella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez.T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI edIMU in relazione all’obbligo dichiarativo).La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che hagiustificato l’omessa dichiarazione.Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa omeno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nelprimo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile,mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché nonricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazionedell’obbligo dichiarativo.3.2. Non può utilmente invocarsi – come ritiene il Comune -l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016Numero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata lasussistenza dell’obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa,dell’agevolazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), seconda parte, inrelazione all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi nonfabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvo-pastorale), a seguito di variazione della destinazione urbanisticadell’area, divenuta edificabile in ragione di programma dipianificazione territoriale sfociato nell'emanazione del RegolamentoUrbanistico.Nella specie, conta, invece, la predetta previsione dell’art. 10,comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera ilcontribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7.,comma 1, lett. i), del medesimo decreto.3.3. Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alleprecedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione diquesta Corte secondo cui l’onere dichiarativo della variazione deglielementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n.504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n.201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazioneconsista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo inarea edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottatodall’ente impositore (v. Cass., Sez. T., 7 ottobre 2025, n. 26921).4. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato, conriguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agliartt. 107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992(ratione temporis vigente), 11 delle preleggi ed 1, comma 2, dellaNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026legge n. 212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI dell’immobileadibito a scuola dell’infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte delladecisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012,l’esenzione dal pagamento dell’ICI non poteva più essere applicataper le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale,avendo la Commissione ritenuto che il beneficio così concepito era daconsiderarsi un aiuto di Stato non compatibile con le norme inmateria di concorrenza illegale nel mercato unionale.4.1. Il suindicato motivo va accolto.La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronuncedi questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza dipersuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.4.2. Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1,lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezionecompatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustiziadell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P -C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata omeno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importosimbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo delservizio.4.3. La valutazione del Giudice regionale si è posta in contrastocon la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992non concretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del dirittoNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell'Unione Europea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, delTrattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno,nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuticoncessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasiforma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino ominaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accertiche l'attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela vengaesercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titologratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass.,Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288;Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso,tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante,Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione dellaCommissione Europea, obbliga ad una valutazione puntuale, nonpredeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera ilsingolo contribuente, delineando un accertamento basato sullaverifica dell'irrisorietà della retta, come precisato da questa Cortesecondo cui «[…] ”a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass.,Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n.13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 -01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5,n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv.654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 – 01; cosìCass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass.,Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v. Cass., Sez. T., 2ottobre 2023, n. 27821).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta(cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentrenon rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizioneconsentanea al rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°,19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire omeno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con iproventi risulta irrilevante se l'attività si connota economicamente, ecioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico conprezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siasvolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico(cfr. Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragionedi applicazione dell’esenzione in esame la circostanza delfinanziamento pubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636,della legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che lascuola concorra ad integrare il sistema nazionale di istruzione (v.legge n. 62/2000).4.4. Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormenteprecisandosi che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto,dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cuil'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svoltacon le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tuttoirrilevanti a fini che occupano.4.5. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema diICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n.1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto,deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, omeglio non ha proprio affrontato la verifica di tali aspetti, avendoriconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta e di accertare la misura delle rettecorrisposte dagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.5. Con la terza, subordinata, ragione di contestazione, l’istante hadedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nella specie,non sussistevano i presupposti dell’utilizzo diretto del bene (immobileadibito a scuola materna) da parte della [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto della sua locazione alla Scuola dell’[OSCURATO:PERSONA],risultando dallo stesso statuto della Scuola la gestione patrimonialeNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026ed amministrativa autonoma rispetto alla Parrocchia, il chegiustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presuppostooggettivo, non avendo la Commissione verificato, in concreto, losvolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stessostatuto della Scuola la corresponsione di una retta scolastica da partedi quasi tutti gli alunni.5.1. Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa enon subordinata rispetto alla censura che precede.E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedonotrattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regolagenerale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplicecondizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'entepossessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari chenon siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possaspettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità dipubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385;Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n.24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721;Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12947).Di regola, quindi, l'utilizzazione del bene da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude, in radice, ladestinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (v. Cass.,Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/20268870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^,15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576;Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 1 luglio2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice delle leggi (v. CorteCost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n.19) con riguardo alla portata dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs.n.446/1997).5.2. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si èvenuto gradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, siè precisato che l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile siadirettamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento dicompiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodatogratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per losvolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, alprimo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessastruttura del concedente (Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508;Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. T., 25novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. T., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass.,Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967).Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di "utilizzo indiretto"finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di unrapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetticompiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e aconfigurarli come realizzatori di una medesima "architetturastrutturale" (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773). LaNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in uncontratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificarel'applicazione dell'agevolazione (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, n.17618).5.3. In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmentesolo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore,per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attivitàpreviste dalla norma, e può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzoindiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto qualora ciònon snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività inrelazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i) del citatoart. 7.La concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'entepossessore, a favore di altro ente collegato al primo nelperseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, esseredel tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanzache è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584, ai cui più ampi contenuti si rimanda, cherichiama Cass., Sez. T., 1° luglio 2024, n. 17967).5.4. Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso dieffettuare tale accertamento, fondando la sua valutazionesull’opinabile valore meramente contabile (e quindi amministrativo)desumibile dai differenti codici fiscali, che pure deponeva per unadiversità di gestione, senza verificare la sussistenza del rapporto distretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compitinell’ambito di un rapporto gratuito.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/20266. Con il quinto motivo il Comune di Novara ha dedotto, conriguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n.504/1992, in rapporto agli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, contestando la valutazionedella Commissione regionale nella parte in cui aveva annullatol’ingiunzione fiscale poiché emessa sull’errato presupposto che gliavvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007 non fossero statiimpugnati, assumendo – di contro – l’istante che l’ingiunzione erastata correttamente adottata, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 504/1992,in quanto le somme richieste con gli avvisi non erano state versate egli atti impugnati non erano stati sospesi.6.1. La censura è fondata.A norma dell’art. 12 d.lgs. n. 504/1992 (rubricato «Riscossionecoattiva») «Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni edinteressi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3dell'art. 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazionedell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sonoriscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successivemodificazioni».Risulta, quindi, testuale la facoltà di procedere alla riscossione e,quindi, di emanare l’ingiunzione anche se gli avvisi di accertamentoprodromici siano stati impugnati, ma non sospesi.La sentenza impugnata si pone, dunque, in contrasto con lapredetta previsione normativa per aver ritenuto che le ingiunzioni diNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026pagamento fossero illegittime perché emesse sull’erroneopresupposto della definitività degli avvisi presupposto (2006/2007).7. Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio della causa al giudice del merito perl’accertamento fattuale sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta dalla Parrocchia alla stregua dei principisopra delineati, trattandosi di questioni di merito che non possonocoinvolgere la Corte.8. Non solo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà farsi carico anche di unulteriore accertamento, previo assolvimento del relativo onereprobatorio da parte della contribuente che ha invocato l’esenzione.8.1. Anche sotto tale versante, si ripetono sul punto le riflessionigià svolte da questa Corte in analoghi casi (cfr. Cass., Sez. T., 11dicembre 2025, nn. 32361, 32364, 32370; Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n.33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034,1036, 1038, 1046, ai cui contenuti pure si rimanda).Come sopra accennato, con la suindicata ordinanza interlocutoria,questa Corte ha avvertito dell’incidenza decisoria della questioneconcernente l’applicabilità del regime “de minimis”, con particolareriguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisioneadottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che èstata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art.16-bis d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024), dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenzadella Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018,relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delleNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3marzo 2023».8.2. Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), haprevisto che:- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, isoggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'impostamunicipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli entinon commerciali (IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche aseguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, ladichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modelloapprovato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sonostabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e dimessa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unicaper tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per ladeterminazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presentecomma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. Labase imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalladisciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile,si applica quella media, pari al 5,5 per mille».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sonostati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee,al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Nonsi fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa irequisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcunecategorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di serviziopubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesseeconomico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea,secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea inmateria, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto,detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lostesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sonoubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo ledisposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo lemetodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia diaiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperaresono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivorecupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inquattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono fissati i termini per la presentazione delladichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misuradegli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata lastruttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delleoperazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissioneeuropea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari delgettito del recupero per quanto riguarda le attività' di controllo delledichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e diirrogazione delle sanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessatodalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato lariscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi adisposizione della struttura di cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione dicui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 percento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se ladichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In casodi versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, siNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471».8.3. Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. T., 14maggio 2025, n. 12928), la stessa definizione della questione difondo implicata nel motivo di ricorso – che attiene all’ICI dovuta dallacontribuente per gli anni 2006/2007 - implica la considerazione delpredetto ius superveniens che involge la disciplina eurounitaria degliaiuti di Stato e del loro recupero, su cui la Parrocchia si è soffermatanelle memorie depositate.Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 dellaCommissione del 3 marzo 2023, resa a seguito dell’annullamentodella decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dallasentenza della CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16Pa C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] SRL) «nella partein cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiutiillegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugliimmobili», ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui«la presente decisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti glialtri aspetti della precedente decisione finale sono divenuti definitivi ela presente decisione non intende modificare alcuna di taliconclusioni» (cfr. Cass. Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023aveva, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile«concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili(ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negliimmobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1,lettera i), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n.2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012aveva – come detto - stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Statoaccordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti noncommerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attivitàelencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativon. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazionedell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con ilmercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P,C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.Commissione Europea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recuperodi un aiuto illegale è la logica e normale conseguenzadell'accertamento della sua illegalità e che diversamente sarebbeperdurati gli effetti anticoncorrenziali della misura, precisando,ancora, che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea voltead autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiutiillegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n.2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, avevaordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiutoincompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunalesugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali chesvolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencateall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che:«L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione,soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaapplicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, almomento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cuiall’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.8.4. Nel delineato contesto e nell’ineludibile esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone –come già ritenuto da questa Corte - l’esigenza di bilanciare il sollecitorecupero dell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto distato illegale”) con la tolleranza accordata al regime esonerativo deminimis (in quanto “aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, delregolamento n. 994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998,e, poi, del regolamento n. 1407/2013/UE della [OSCURATO:PERSONA] 18 dicembre 2013, entro la soglia massima di 200.000,00 €nell’arco di un triennio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligatial pagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre chel’esenzione sia stata indebitamente invocata rispetto all’esercizio diun’attività svolta con modalità commerciali e, quindi, con finalitàimprenditoriale (art. 2082 c.c.), rientrando potenzialmente nella sferainterdetta dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea.In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lasciaaperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possaessere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti sianocontenuti nei limiti de minimis. Quindi, il versamento dell’ICI relativaagli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può esserescongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 €in tre anni.8.5. Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazionedel principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo iussuperveniens, che introduca una nuova disciplina del rapportocontroverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplicecondizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore allaproposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, ilricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisisuccessivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplinadei singoli casi concreti.Conta, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinenterispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generalidell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattuttoquello che impone che la funzione di legittimità sia esercitataNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito disegnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole digiudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorchédotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della normaapplicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, daimotivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione nonsottoposta al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 33584, che cita Cass., Sez. Lav., 1° ottobre 2012, n. 16642;Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617).Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che puòconseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione diillegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisionedi organismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessarialla stregua della precedente disciplina, questi debbono esserecompiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nellafase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice diappello (tra le tante: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, cherichiama Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^,19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812;Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. T., 9 dicembre2024, n. 31648).Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea èimmediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativovincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice dilegittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, allanuova regolamentazione della materia oggetto della decisionecomunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario unNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenzaimpugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v.Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass., Sez.Lav., 30 giugno 2016, n. 13458; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019,n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^,12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez. T., 1° agosto 2024, n. 21722;Cass., Sez. T., 20 settembre 2024, n. 25273; Cass., Sez. T., 22marzo 2025, n. 7681).8.6. Con specifico riferimento, poi, all’incidenza dellesopravvenienze normative di fonte unionale sul regime de minimis,questa Corte ha avuto modo di precisare che, trattandosi diaccertamento in fatto, spetta al giudice di merito valutare lasussistenza delle condizioni che, secondo la sopravvenuta decisionedella Commissione dell’Unione Europea, fanno ritenere comunquecompatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art.107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.La prova delle circostanze presupposte è posta a carico delsoggetto che invoca il beneficio fiscale e l'applicazione dello iussuperveniens, rappresentato dalla vincolante decisione dellaCommissione dell’Unione Europea, che è sopravvenuta nel corso delgiudizio di appello, e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite,nel determinare la cassazione della sentenza impugnata, consentonoalle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima nonottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base allaprecedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono ilpresupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (intermini: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che menzionaCass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^, 17dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/202630249; Cass., Sez. T., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. T., 22novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2024, n.31976; Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. 7681).E proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questioneche vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola deminimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formatein giudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrrenuovi mezzi di prova e, in specie, nuovi documenti e ciò a differenzadelle preclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanzialiriconducibili alla pretesa impositiva (come esposta nell’attoimpositivo) ed alla eccezione relativa alla sussistenza di unafattispecie di esenzione (v., cfr. Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1034/1036/1038/1046 cit., che menzionano, ex plurimis, Cass., 27dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26 giugno 2019, n. 17199; Cass.,30 giugno 2016, n. 13458).8.7. Dunque, considerando la sopravvenienza della suddettadecisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenzadelle condizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato nonpuò che essere demandato al giudice di merito (in caso speculare:Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12928, richiamata da Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584).A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabilitidall’art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 131/2024 (convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 166/2024), il giudice del rinvio dovràtenere conto che:- l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottatosulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) hadisposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presenteNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigoredello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui alpresente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizionisono sottoposti alla valutazione della Commissione conformementeagli orientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che pergli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n.69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo dinotifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritieneche per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni delregolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertantoesentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, deltrattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presenteregolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periododi sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano lecondizioni in esso stipulate»;- tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti deminimis (n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, cosìcome il regolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridicaofferta dal regolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmenterichiamato dall’art. 2 della decisione n. 2023/2103), haespressamente confermato la legittimità degli aiuti de minimis giàconcessi (in quanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, par. 3, del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, nonricorrendo «tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, deltrattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina(retroattiva) del nuovo regolamento;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopraricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE;considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 delregolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in200.000,00 € dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE,così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) vaascritta «nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio inquestione rileva quale periodo mobile (Cass., Sez. T., 27 dicembre2024, n. 34530), nel senso che (come precisato nei predetticonsideranda) «Il periodo di tre anni da prendere in considerazione aifini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile,vale a dire che, in caso di nuova concessione di un aiuto «deminimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «deminimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei dueesercizi finanziari precedenti» (così Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, cit.);– venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalcontribuente per gli anni 2006/2007 e, con questa, l’esenzionerispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di leggenazionale (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la soglia diaiuto de minimis impone la considerazione del nuovo aiuto partiredall’anno 2006 e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo laspecifica disciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n.504/1992, cit., art. 10 (che, per l’appunto, individua i momenti discadenza dei versamenti annuali dell’ICI);- l’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimentodi recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solorelativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmenteemerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazioneNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026della «[…] dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 […])» e delcomma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periododal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovverosono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle disciplineeuropee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato […]», come,peraltro, già sottolineato da questa Corte, secondo cui «[…] pereffetto dello ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr. Cass., Sez. T.,22 dicembre 2025, n. 33584);- come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformitàdelle disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto diStato deve essere preso in considerazione come concesso nelmomento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettivaerogazione (art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 econsiderando n. 10 del regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 econsiderando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^,21 novembre 2019, n. 30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.30927; Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530);- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regolade minimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass.,Sez. Lav., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022,n. 2452; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez.Lav., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024,n. 31006, tutte richiamate anche da Cass., Sez. T., 22 dicembre n.33584, nonché da Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1034/1036/1038/2016 cit.);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispettodel regolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodoantecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degliaiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito diun'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di taltipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata invigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è statopercepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del trienniopossano essere sanati o integrati mediante la produzione di taleautocertificazione nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. T., 27dicembre 2024, n. 34530; Cass., Sez. T., 8 luglio 2025, n. 18673);- in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore inpieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la qualedeve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte cheeccede la soglia di tolleranza (Cass., Sez. T., 3 novembre 2023, n.30651; Cass., Sez. T., 23 luglio 2025, n. 20921);- il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinatodall’art. 5 del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2,par. 5, del regolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini delrispetto della citata soglia di 200.000,00 € e concerne gli aiuti diStato riferibili all’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unitàimmobiliari rispetto alle quali l’imposta non sia stata versata.9. Alla luce di quanto precede, la pretesa impositiva deve essereriesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettatee dei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto delconseguente ampliamento dell’area di imponibilità (così Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; nei medesimi termini, Cass., Sez.T., 11 dicembre 2025, n. 32364; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026 nn.1038 e 1046).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/202610. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata, in relazione aimotivi accolti, con rinvio della causa, anche per la disciplina dellespese processuali di questo giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversacomposizione, procederà all’accertamento di cui sopra.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA –OGGETTOcomposta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. 7.COMMA 1, LETT. I),[OSCURATO:PERSONA] D.LGS. 504/1992SCUOLA MATERNALiberato [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] – rel.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha deliberato di pronunciare la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 12642/2018 del ruolo generale, propostoil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 13 marzo 2018, n. 93, rappresentato e difeso, inragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale enomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Piemonte n. 1467/7/2017, depositata il 18 ottobre2017, non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2007,nonché l’ingiunzione n. 54 con cui l’ente aveva richiesto il pagamentodelle citata imposta relativamente agli anni 2006 e 2007, il tutto inrelazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuoladell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, conriferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietariaNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026del bene) non aveva provveduto a presentare la relativadichiarazione, né a corrispondere l’imposta.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettaval’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 81/6/2016 dellaCommissione tributaria provinciale di Novara, confermando ilriconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:a. quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale ritenevache fosse evidente l’applicazione dell’art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R.917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, comeconfermato dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/ 2005, secondo cuil’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamentenatura commerciale, precisando che l’attività della scuola maternanon è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire unservizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, chericonosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuoleparitarie senza scopi di lucro;b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione reputavaincontestabile la natura non commerciale delle attività assistenziali,didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando noncondivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria deilocali adibiti a scuola dell’infanzia, e la Parrocchia quale gestore dellascuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esattacorrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di duedifferenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore esignificato meramente contabile;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026c. l’ingiunzione fiscale andava poi annullata, in quanto emessasull’erroneo presupposto che gli avvisi di accertamento relativi aglianni 2006 e 2007 non fossero stati impugnati.3. Il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avversola suindicata sentenza, con atto notificato il 18 aprile 2018,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso notificato in data 24 maggio 2018, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1.c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio2025 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione della stessa in pubblica udienza in ragione della questione,di natura nomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositatoin data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7. Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorieex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.E si anticipa che verranno rigettati il primo ed il quarto motivo, iquali verranno subito esaminati per omogeneità delle decisioniadottate, mentre saranno accolte le restanti censure (seconda, terzae quinta).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Con la prima doglianza l’ente territoriale ha denunciato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazionedegli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobiliposseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendoesplicitato le ragioni della riconosciuta esenzione, nonostante leampie argomentazioni di segno contrario esposte dal Comune.2.1. La censura non ha fondamento.Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire daCass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599;Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159;Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T.,11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1036 e 1046).2.2. Nella fattispecie in esame la Commissione regionale hachiaramente espresso le ragioni della decisione nei termini sopraillustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a basedell’esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la ChiesaParrocchiale e la Scuola dell’Infanzia.Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né sipone al di sotto della soglia minima costituzionalmente esigibile,appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non ètenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez.VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 eCass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).3. La quarta doglianza risulta infondata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Con essa il Comune ha rimproverato al Giudice regionale, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avvisoimpugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che ilmancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsisopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006, la quale, pur eliminando il generale obbligo didichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fattosalve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportantiriduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal Comune3.1. Tale ordine non può essere condiviso.L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligodichiarativo i soggetti esenti ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo lanovella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez.T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI edIMU in relazione all’obbligo dichiarativo).La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che hagiustificato l’omessa dichiarazione.Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa omeno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nelprimo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile,mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché nonricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazionedell’obbligo dichiarativo.3.2. Non può utilmente invocarsi – come ritiene il Comune -l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016Numero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata lasussistenza dell’obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa,dell’agevolazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), seconda parte, inrelazione all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi nonfabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvo-pastorale), a seguito di variazione della destinazione urbanisticadell’area, divenuta edificabile in ragione di programma dipianificazione territoriale sfociato nell'emanazione del RegolamentoUrbanistico.Nella specie, conta, invece, la predetta previsione dell’art. 10,comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera ilcontribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7.,comma 1, lett. i), del medesimo decreto.3.3. Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alleprecedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione diquesta Corte secondo cui l’onere dichiarativo della variazione deglielementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n.504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n.201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazioneconsista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo inarea edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottatodall’ente impositore (v. Cass., Sez. T., 7 ottobre 2025, n. 26921).4. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato, conriguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agliartt. 107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992(ratione temporis vigente), 11 delle preleggi ed 1, comma 2, dellaNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026legge n. 212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI dell’immobileadibito a scuola dell’infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte delladecisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012,l’esenzione dal pagamento dell’ICI non poteva più essere applicataper le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale,avendo la Commissione ritenuto che il beneficio così concepito era daconsiderarsi un aiuto di Stato non compatibile con le norme inmateria di concorrenza illegale nel mercato unionale.4.1. Il suindicato motivo va accolto.La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronuncedi questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza dipersuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.4.2. Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1,lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezionecompatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustiziadell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P -C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata omeno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importosimbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo delservizio.4.3. La valutazione del Giudice regionale si è posta in contrastocon la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992non concretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del dirittoNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell'Unione Europea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, delTrattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno,nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuticoncessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasiforma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino ominaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accertiche l'attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela vengaesercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titologratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass.,Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288;Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso,tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante,Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione dellaCommissione Europea, obbliga ad una valutazione puntuale, nonpredeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera ilsingolo contribuente, delineando un accertamento basato sullaverifica dell'irrisorietà della retta, come precisato da questa Cortesecondo cui «[…] ”a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass.,Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n.13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 -01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5,n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv.654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 – 01; cosìCass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass.,Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v. Cass., Sez. T., 2ottobre 2023, n. 27821).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta(cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentrenon rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizioneconsentanea al rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°,19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire omeno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con iproventi risulta irrilevante se l'attività si connota economicamente, ecioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico conprezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siasvolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico(cfr. Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragionedi applicazione dell’esenzione in esame la circostanza delfinanziamento pubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636,della legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che lascuola concorra ad integrare il sistema nazionale di istruzione (v.legge n. 62/2000).4.4. Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormenteprecisandosi che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto,dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cuil'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svoltacon le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tuttoirrilevanti a fini che occupano.4.5. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema diICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n.1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto,deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, omeglio non ha proprio affrontato la verifica di tali aspetti, avendoriconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta e di accertare la misura delle rettecorrisposte dagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.5. Con la terza, subordinata, ragione di contestazione, l’istante hadedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nella specie,non sussistevano i presupposti dell’utilizzo diretto del bene (immobileadibito a scuola materna) da parte della [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto della sua locazione alla Scuola dell’[OSCURATO:PERSONA],risultando dallo stesso statuto della Scuola la gestione patrimonialeNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026ed amministrativa autonoma rispetto alla Parrocchia, il chegiustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presuppostooggettivo, non avendo la Commissione verificato, in concreto, losvolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stessostatuto della Scuola la corresponsione di una retta scolastica da partedi quasi tutti gli alunni.5.1. Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa enon subordinata rispetto alla censura che precede.E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedonotrattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regolagenerale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplicecondizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'entepossessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari chenon siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possaspettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità dipubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385;Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n.24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721;Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12947).Di regola, quindi, l'utilizzazione del bene da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude, in radice, ladestinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (v. Cass.,Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/20268870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^,15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576;Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 1 luglio2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice delle leggi (v. CorteCost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n.19) con riguardo alla portata dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs.n.446/1997).5.2. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si èvenuto gradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, siè precisato che l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile siadirettamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento dicompiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodatogratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per losvolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, alprimo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessastruttura del concedente (Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508;Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. T., 25novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. T., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass.,Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967).Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di "utilizzo indiretto"finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di unrapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetticompiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e aconfigurarli come realizzatori di una medesima "architetturastrutturale" (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773). LaNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in uncontratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificarel'applicazione dell'agevolazione (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, n.17618).5.3. In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmentesolo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore,per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attivitàpreviste dalla norma, e può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzoindiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto qualora ciònon snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività inrelazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i) del citatoart. 7.La concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'entepossessore, a favore di altro ente collegato al primo nelperseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, esseredel tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanzache è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584, ai cui più ampi contenuti si rimanda, cherichiama Cass., Sez. T., 1° luglio 2024, n. 17967).5.4. Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso dieffettuare tale accertamento, fondando la sua valutazionesull’opinabile valore meramente contabile (e quindi amministrativo)desumibile dai differenti codici fiscali, che pure deponeva per unadiversità di gestione, senza verificare la sussistenza del rapporto distretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compitinell’ambito di un rapporto gratuito.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/20266. Con il quinto motivo il Comune di Novara ha dedotto, conriguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n.504/1992, in rapporto agli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, contestando la valutazionedella Commissione regionale nella parte in cui aveva annullatol’ingiunzione fiscale poiché emessa sull’errato presupposto che gliavvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007 non fossero statiimpugnati, assumendo – di contro – l’istante che l’ingiunzione erastata correttamente adottata, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 504/1992,in quanto le somme richieste con gli avvisi non erano state versate egli atti impugnati non erano stati sospesi.6.1. La censura è fondata.A norma dell’art. 12 d.lgs. n. 504/1992 (rubricato «Riscossionecoattiva») «Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni edinteressi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3dell'art. 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazionedell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sonoriscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successivemodificazioni».Risulta, quindi, testuale la facoltà di procedere alla riscossione e,quindi, di emanare l’ingiunzione anche se gli avvisi di accertamentoprodromici siano stati impugnati, ma non sospesi.La sentenza impugnata si pone, dunque, in contrasto con lapredetta previsione normativa per aver ritenuto che le ingiunzioni diNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026pagamento fossero illegittime perché emesse sull’erroneopresupposto della definitività degli avvisi presupposto (2006/2007).7. Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio della causa al giudice del merito perl’accertamento fattuale sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta dalla Parrocchia alla stregua dei principisopra delineati, trattandosi di questioni di merito che non possonocoinvolgere la Corte.8. Non solo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà farsi carico anche di unulteriore accertamento, previo assolvimento del relativo onereprobatorio da parte della contribuente che ha invocato l’esenzione.8.1. Anche sotto tale versante, si ripetono sul punto le riflessionigià svolte da questa Corte in analoghi casi (cfr. Cass., Sez. T., 11dicembre 2025, nn. 32361, 32364, 32370; Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n.33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034,1036, 1038, 1046, ai cui contenuti pure si rimanda).Come sopra accennato, con la suindicata ordinanza interlocutoria,questa Corte ha avvertito dell’incidenza decisoria della questioneconcernente l’applicabilità del regime “de minimis”, con particolareriguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisioneadottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che èstata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art.16-bis d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024), dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenzadella Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018,relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delleNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3marzo 2023».8.2. Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), haprevisto che:- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, isoggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'impostamunicipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli entinon commerciali (IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche aseguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, ladichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modelloapprovato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sonostabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e dimessa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unicaper tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per ladeterminazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presentecomma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. Labase imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalladisciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile,si applica quella media, pari al 5,5 per mille».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sonostati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee,al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Nonsi fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa irequisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcunecategorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di serviziopubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesseeconomico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea,secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea inmateria, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto,detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lostesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sonoubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo ledisposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo lemetodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia diaiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperaresono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivorecupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inquattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono fissati i termini per la presentazione delladichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misuradegli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata lastruttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delleoperazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissioneeuropea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari delgettito del recupero per quanto riguarda le attività' di controllo delledichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e diirrogazione delle sanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessatodalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato lariscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi adisposizione della struttura di cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione dicui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 percento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se ladichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In casodi versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, siNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471».8.3. Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. T., 14maggio 2025, n. 12928), la stessa definizione della questione difondo implicata nel motivo di ricorso – che attiene all’ICI dovuta dallacontribuente per gli anni 2006/2007 - implica la considerazione delpredetto ius superveniens che involge la disciplina eurounitaria degliaiuti di Stato e del loro recupero, su cui la Parrocchia si è soffermatanelle memorie depositate.Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 dellaCommissione del 3 marzo 2023, resa a seguito dell’annullamentodella decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dallasentenza della CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16Pa C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] SRL) «nella partein cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiutiillegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugliimmobili», ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui«la presente decisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti glialtri aspetti della precedente decisione finale sono divenuti definitivi ela presente decisione non intende modificare alcuna di taliconclusioni» (cfr. Cass. Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023aveva, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile«concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili(ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negliimmobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1,lettera i), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n.2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012aveva – come detto - stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Statoaccordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti noncommerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attivitàelencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativon. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazionedell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con ilmercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P,C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.Commissione Europea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recuperodi un aiuto illegale è la logica e normale conseguenzadell'accertamento della sua illegalità e che diversamente sarebbeperdurati gli effetti anticoncorrenziali della misura, precisando,ancora, che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea voltead autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiutiillegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n.2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, avevaordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiutoincompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunalesugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali chesvolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencateall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che:«L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione,soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaapplicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, almomento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cuiall’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.8.4. Nel delineato contesto e nell’ineludibile esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone –come già ritenuto da questa Corte - l’esigenza di bilanciare il sollecitorecupero dell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto distato illegale”) con la tolleranza accordata al regime esonerativo deminimis (in quanto “aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, delregolamento n. 994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998,e, poi, del regolamento n. 1407/2013/UE della [OSCURATO:PERSONA] 18 dicembre 2013, entro la soglia massima di 200.000,00 €nell’arco di un triennio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligatial pagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre chel’esenzione sia stata indebitamente invocata rispetto all’esercizio diun’attività svolta con modalità commerciali e, quindi, con finalitàimprenditoriale (art. 2082 c.c.), rientrando potenzialmente nella sferainterdetta dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea.In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lasciaaperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possaessere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti sianocontenuti nei limiti de minimis. Quindi, il versamento dell’ICI relativaagli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può esserescongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 €in tre anni.8.5. Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazionedel principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo iussuperveniens, che introduca una nuova disciplina del rapportocontroverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplicecondizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore allaproposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, ilricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisisuccessivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplinadei singoli casi concreti.Conta, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinenterispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generalidell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattuttoquello che impone che la funzione di legittimità sia esercitataNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito disegnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole digiudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorchédotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della normaapplicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, daimotivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione nonsottoposta al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 33584, che cita Cass., Sez. Lav., 1° ottobre 2012, n. 16642;Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617).Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che puòconseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione diillegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisionedi organismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessarialla stregua della precedente disciplina, questi debbono esserecompiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nellafase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice diappello (tra le tante: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, cherichiama Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^,19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812;Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. T., 9 dicembre2024, n. 31648).Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea èimmediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativovincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice dilegittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, allanuova regolamentazione della materia oggetto della decisionecomunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario unNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenzaimpugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v.Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass., Sez.Lav., 30 giugno 2016, n. 13458; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019,n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^,12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez. T., 1° agosto 2024, n. 21722;Cass., Sez. T., 20 settembre 2024, n. 25273; Cass., Sez. T., 22marzo 2025, n. 7681).8.6. Con specifico riferimento, poi, all’incidenza dellesopravvenienze normative di fonte unionale sul regime de minimis,questa Corte ha avuto modo di precisare che, trattandosi diaccertamento in fatto, spetta al giudice di merito valutare lasussistenza delle condizioni che, secondo la sopravvenuta decisionedella Commissione dell’Unione Europea, fanno ritenere comunquecompatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art.107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.La prova delle circostanze presupposte è posta a carico delsoggetto che invoca il beneficio fiscale e l'applicazione dello iussuperveniens, rappresentato dalla vincolante decisione dellaCommissione dell’Unione Europea, che è sopravvenuta nel corso delgiudizio di appello, e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite,nel determinare la cassazione della sentenza impugnata, consentonoalle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima nonottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base allaprecedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono ilpresupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (intermini: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che menzionaCass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^, 17dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/202630249; Cass., Sez. T., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. T., 22novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2024, n.31976; Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. 7681).E proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questioneche vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola deminimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formatein giudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrrenuovi mezzi di prova e, in specie, nuovi documenti e ciò a differenzadelle preclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanzialiriconducibili alla pretesa impositiva (come esposta nell’attoimpositivo) ed alla eccezione relativa alla sussistenza di unafattispecie di esenzione (v., cfr. Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1034/1036/1038/1046 cit., che menzionano, ex plurimis, Cass., 27dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26 giugno 2019, n. 17199; Cass.,30 giugno 2016, n. 13458).8.7. Dunque, considerando la sopravvenienza della suddettadecisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenzadelle condizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato nonpuò che essere demandato al giudice di merito (in caso speculare:Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12928, richiamata da Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584).A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabilitidall’art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 131/2024 (convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 166/2024), il giudice del rinvio dovràtenere conto che:- l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottatosulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) hadisposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presenteNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigoredello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui alpresente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizionisono sottoposti alla valutazione della Commissione conformementeagli orientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che pergli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n.69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo dinotifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritieneche per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni delregolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertantoesentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, deltrattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presenteregolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periododi sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano lecondizioni in esso stipulate»;- tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti deminimis (n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, cosìcome il regolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridicaofferta dal regolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmenterichiamato dall’art. 2 della decisione n. 2023/2103), haespressamente confermato la legittimità degli aiuti de minimis giàconcessi (in quanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, par. 3, del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, nonricorrendo «tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, deltrattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina(retroattiva) del nuovo regolamento;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopraricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE;considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 delregolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in200.000,00 € dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE,così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) vaascritta «nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio inquestione rileva quale periodo mobile (Cass., Sez. T., 27 dicembre2024, n. 34530), nel senso che (come precisato nei predetticonsideranda) «Il periodo di tre anni da prendere in considerazione aifini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile,vale a dire che, in caso di nuova concessione di un aiuto «deminimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «deminimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei dueesercizi finanziari precedenti» (così Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, cit.);– venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalcontribuente per gli anni 2006/2007 e, con questa, l’esenzionerispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di leggenazionale (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la soglia diaiuto de minimis impone la considerazione del nuovo aiuto partiredall’anno 2006 e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo laspecifica disciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n.504/1992, cit., art. 10 (che, per l’appunto, individua i momenti discadenza dei versamenti annuali dell’ICI);- l’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimentodi recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solorelativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmenteemerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazioneNumero registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026della «[…] dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 […])» e delcomma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periododal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovverosono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle disciplineeuropee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato […]», come,peraltro, già sottolineato da questa Corte, secondo cui «[…] pereffetto dello ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr. Cass., Sez. T.,22 dicembre 2025, n. 33584);- come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformitàdelle disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto diStato deve essere preso in considerazione come concesso nelmomento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettivaerogazione (art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 econsiderando n. 10 del regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 econsiderando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^,21 novembre 2019, n. 30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.30927; Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530);- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regolade minimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass.,Sez. Lav., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022,n. 2452; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez.Lav., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024,n. 31006, tutte richiamate anche da Cass., Sez. T., 22 dicembre n.33584, nonché da Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1034/1036/1038/2016 cit.);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/2026- l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispettodel regolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodoantecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degliaiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito diun'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di taltipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata invigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è statopercepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del trienniopossano essere sanati o integrati mediante la produzione di taleautocertificazione nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. T., 27dicembre 2024, n. 34530; Cass., Sez. T., 8 luglio 2025, n. 18673);- in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore inpieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la qualedeve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte cheeccede la soglia di tolleranza (Cass., Sez. T., 3 novembre 2023, n.30651; Cass., Sez. T., 23 luglio 2025, n. 20921);- il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinatodall’art. 5 del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2,par. 5, del regolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini delrispetto della citata soglia di 200.000,00 € e concerne gli aiuti diStato riferibili all’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unitàimmobiliari rispetto alle quali l’imposta non sia stata versata.9. Alla luce di quanto precede, la pretesa impositiva deve essereriesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettatee dei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto delconseguente ampliamento dell’area di imponibilità (così Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; nei medesimi termini, Cass., Sez.T., 11 dicembre 2025, n. 32364; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026 nn.1038 e 1046).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12642/2018Numero sezionale 730/2025Numero di raccolta generale 6954/2026Data pubblicazione 23/03/202610. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata, in relazione aimotivi accolti, con rinvio della causa, anche per la disciplina dellespese processuali di questo giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversacomposizione, procederà all’accertamento di cui sopra. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso,rigetta il primo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte, in diversa composizione, anche per regolare lespese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *P.Q.Mla Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso,rigetta il primo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte, in diversa composizione, anche per regolare lespese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *