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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 22416/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 29 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. commesso il 18 giugno 2014.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 178 lett.c), 179, 420-bis e 601 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale emesso una sentenza nulla in quanto affetta da nullità assoluta era il decreto di citazione al giudizio di secondo grado, non notificato all'imputato nel domicilio eletto e notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca non era il difensore di fiducia dell'imputato e che tale era stato poi indicato nella intestazione della pronuncia finale.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Dalla lettura degli atti del fascicolo processuale risulta che, all'epoca della emissione del decreto di citazione al giudizio di secondo grado, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era assistito come difensore di fiducia dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]; e che l'anzidetto decreto venne notificato a tale difensore di fiducia, mentre non risulta effettuata la citazione dell'imputato, non reperito nel domicilio eletto e per il quale il provvedimento contenente la vocatio in iudicium venne notificato erroneamente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ad altro difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non era il patrocinatore di fiducia del prevenuto.

Tanto comportò la nullità della citazione, da considerarsi assoluta e non sanabile, in quanto citazione assente e non meramente irregolare.

3. La sentenza impugnata andrebbe, dunque, annullata con rinvio per consentire lo svolgimento di un nuovo giudizio di secondo grado.

Tuttavia bisogna constatare come, nelle more, ed esattamente il 18 dicembre 2021, è maturato il termine massimo di prescrizione del reato, il che impone la prevalenza della immediata declaratoria di quella causa di non punibilità dell'imputato (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 31/05/2022 )estensore [OSCURATO:PERSONA] ente rile iqi EiJSt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 29 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. commesso il 18 giugno 2014. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 178 lett.c), 179, 420-bis e 601 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale emesso una sentenza nulla in quanto affetta da nullità assoluta era il decreto di citazione al giudizio di secondo grado, non notificato all'imputato nel domicilio eletto e notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca non era il difensore di fiducia dell'imputato e che tale era stato poi indicato nella intestazione della pronuncia finale. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Dalla lettura degli atti del fascicolo processuale risulta che, all'epoca della emissione del decreto di citazione al giudizio di secondo grado, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era assistito come difensore di fiducia dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]; e che l'anzidetto decreto venne notificato a tale difensore di fiducia, mentre non risulta effettuata la citazione dell'imputato, non reperito nel domicilio eletto e per il quale il provvedimento contenente la vocatio in iudicium venne notificato erroneamente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ad altro difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non era il patrocinatore di fiducia del prevenuto. Tanto comportò la nullità della citazione, da considerarsi assoluta e non sanabile, in quanto citazione assente e non meramente irregolare. 3. La sentenza impugnata andrebbe, dunque, annullata con rinvio per consentire lo svolgimento di un nuovo giudizio di secondo grado. Tuttavia bisogna constatare come, nelle more, ed esattamente il 18 dicembre 2021, è maturato il termine massimo di prescrizione del reato, il che impone la prevalenza della immediata declaratoria di quella causa di non punibilità dell'imputato (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31/05/2022 )estensore [OSCURATO:PERSONA] ente rile iqi EiJSt
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