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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40131/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto contestando la sussistenza del reato presupposto, la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, l'esistenza dell'elemento soggettivo e la qualificazione giuridica del fatto si risolvono nella integrale richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; invero la Corte territoriale, su tutti i punti contestati, offriva una motivazione esaustiva e coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive e non si presta ad alcuna censura in questa sede (pagg. 4, 5, 6 della sentenza impugnata); rilevato che anche gli ultimi due motivi che contestano legittimità del trattamento sanzionatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto, contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una circostanziata ed esaustiva motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche -giustificato sulla base della mancata emersione di elementi positivi -, sia sulla congruità della pena inflitta (pagg. 6 ed 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto contestando la sussistenza del reato presupposto, la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, l'esistenza dell'elemento soggettivo e la qualificazione giuridica del fatto si risolvono nella integrale richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; invero la Corte territoriale, su tutti i punti contestati, offriva una motivazione esaustiva e coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive e non si presta ad alcuna censura in questa sede (pagg. 4, 5, 6 della sentenza impugnata); rilevato che anche gli ultimi due motivi che contestano legittimità del trattamento sanzionatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto, contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una circostanziata ed esaustiva motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche -giustificato sulla base della mancata emersione di elementi positivi -, sia sulla congruità della pena inflitta (pagg. 6 ed 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris