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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03897/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 334/15 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge datl'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 902/1/2014 depositata il 5.5.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso contro avviso di accertamento T8B32005181 per l'anno 2005 recante maggiori IRES, IRAP e IVA.

La CTP di Firenze ha accolto il ricorso e annullato l'atto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Toscana ha rigettato compensando le spese.

La stessa Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la contribuente che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Deve accogliersi l'istanza della contribuente, la quale ha dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate asseverante che "le domande di definizione lite presentate in data 22/03/2019 per gli avvisi di accertamento n.

T8B0325181/2010 anno 2005 e N. T8B032005066/2011 anno 2006 sono risultate regolari ed il relativo pagamento integralmente effettuato".

In considerazione di ciò, deve provvedersi all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Roma, 09.11.2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] i n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 334/15 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge datl'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 902/1/2014 depositata il 5.5.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso contro avviso di accertamento T8B32005181 per l'anno 2005 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP di Firenze ha accolto il ricorso e annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Toscana ha rigettato compensando le spese. La stessa Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Deve accogliersi l'istanza della contribuente, la quale ha dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate asseverante che "le domande di definizione lite presentate in data 22/03/2019 per gli avvisi di accertamento n. T8B0325181/2010 anno 2005 e N. T8B032005066/2011 anno 2006 sono risultate regolari ed il relativo pagamento integralmente effettuato". In considerazione di ciò, deve provvedersi all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 09.11.2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] i n
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