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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29047/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel contestare le rilevate cause di inammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle parti della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello di Salerno, rispettivamente, «argomenta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato ai sensi del capo A) dell'imputazione» (primo motivo) e «ha esaminato e valutato le prove raccolte in giudizio» (secondo motivo), anche con riguardo all'obbligo della motivazione rinforzata, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono in realtà a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione I di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative e provviste altresì di un'illustrata e convincente forza persuasiva superiore rispetto a quelle che erano state utilizzate nella pronuncia assolutoria di primo grado, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine dalla quinta alla settima della motivazione); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito, avendo i giudici di merito ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.: Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01), la richiesta di assoluzione per l'asserita particolare tenuità del fatto (si vedano, in particolare, le pagine settima e ottava della motivazione, dove viene evidenziata l'intensità del dolo e la non esiguità del danno); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (nella specie, nel gennaio 2024) successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel contestare le rilevate cause di inammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle parti della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello di Salerno, rispettivamente, «argomenta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato ai sensi del capo A) dell'imputazione» (primo motivo) e «ha esaminato e valutato le prove raccolte in giudizio» (secondo motivo), anche con riguardo all'obbligo della motivazione rinforzata, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono in realtà a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione I di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative e provviste altresì di un'illustrata e convincente forza persuasiva superiore rispetto a quelle che erano state utilizzate nella pronuncia assolutoria di primo grado, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine dalla quinta alla settima della motivazione); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito, avendo i giudici di merito ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01), la richiesta di assoluzione per l'asserita particolare tenuità del fatto (si vedano, in particolare, le pagine settima e ottava della motivazione, dove viene evidenziata l'intensità del dolo e la non esiguità del danno); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (nella specie, nel gennaio 2024) successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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