CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 35778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4185/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresenti a e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Perugia, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Perugia n. 203/2020, pubblicato il 09/07/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. IZ"?- Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 203 del 2020, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 5-ter legge n. 89/2001, per qnanto ancora qui di interesse, riteneva congruo l'importo liquidato dal Consigliere designato a titolo di indennizzo in euro 5.400,00, determinata in anni nove la durata non ragionevole del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Perugia, non provato il danno patrimoniale corrispondente alla posta in gioco del giudizio presupposto per sopravvenuto stato di insolvenza delle controparti, neanche quanto al nesso causale. Respingeva anche la censura relativa alla liquidazione delle spese liquidate in euro 450,00, per essere in linea con le previsioni di cui all'art. 19 D.M. n. 55 del 2014; - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia gli originari ricorrenti propongono ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti - ex art. 360 n. 5 c.p.c."- per travisamento della prova documentale relativa alla effettività del danno patrimoniale subito dagli stessi. Con il secondo motivo viene lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti - ex art. 360 n. 5 c.p.c. -"per travisamento della prova documentale relativa alla causa del danno patrimoniale da loro riportato a seguito del ritardo nella definizione del giudizio presupposto, dipendendo oltre che dall'inadempimento dei debitori, dalle scelte processuali adottate sin dall'origine della vicenda processuale. Con il terzo motivo è dedotta la violazione o la falsa applicazione degli art. 1 bis, comma 2 e 2 bis, comma 2 legge n. 89/2001 e succ. modif., nonché degli artt. 2056 e 1223 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di ristoro del danno patrimoniale individuato dai ricorrenti nella posta in gioco del giudizio presupposto per mancanza di alcun nesso di causalità fra l'evento e il danno medesimo. I tre motivi - da trattare unitariamente per la evidente connessione vertendo tutti sul danno patrimoniale - non possono trovare ingresso perché infondati. Occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 11829 del 2018), la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento", essendo quindi necessario dimostrare (Cass. n. 18239 del 2013) che i danni di cui si chiede il ristoro siano legati da nesso causale con il ritardo denunciato (conf. Cass. n. 22973 del 2017, per cui in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale). In quest'ottica è stato negato (Cass. n. 6163/2003) il diritto all'indennizzo per le spese che la parte medesima abbia autonomamente deciso di sopportare per far valere, nel giudizio presupposto, la lesione del proprio diritto, o per ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo (onde chiedere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'eccessiva durata di detto giudizio), considerato che l'azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua lesione, e le relative spese trovano la propria causa esclusivamente nella scelta - legittima ma non necessitata - di ricorrere a quel mezzo di tutela (conf. Cass. n. 123 del 2004). Sempre in tale prospettiva si è precisato che (Cass. n. 15106 del 2004) non sono indennizzabili ai sensi della legge n. 89/2001 le spese che la parte abbia sopportato per far valere, nel giudizio presupposto, la tutela del proprio diritto, e ciò perché la definizione delle spese legali relative al giudizio di merito deve circoscriversi nell'ambito di quella vicenda processuale. Tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, inducono a ritenere che analoga esclusione del diritto all'indennizzo valga anche per la posta in gioco fatta valere nel giudizio presupposto, il cui mancato conseguimento è da attribuire ad inadempimento dei debitori occasionato da vicende esterne al giudizio presupposto e non prevedibili, per cui la pretesa insoddisfacente del credito non è legata da alcun nesso di causalità adeguata con il protrarsi del giudizio presupposto; - con il quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza o del procedimento - ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. - in relazione all'art. 112 per avere omesso la Corte di appello di Perugia di pronunciarsi sulla domanda di modifica dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale nell'ambito del giudizio monitorio per avere i ricorrenti chiesto la liquidazione nella misura massima di euro 800,00 per ciascun anno di ritardo in sostituzione dell'importo riconosciuto di euro 600,00. Anche il quarto motivo è privo di pregio. Ed invero, da un lato va evidenziato che la domanda di equo indennizzo è successiva all'entrata in vigore della novella introdotta con D.L. n.83/2012, per cui il giudice di merito non è vincolato al rispetto dei parametri elaborati - anche grazie al contributo della giurisprudenza della C.E.D.U.- nella vigenza del dato normativo previgente. Parametri che peraltro, anche in precedenza, ben potevano essere derogati dal giudice, in considerazione dell'esito del giudizio presupposto e quindi del paterna d'animo correlato all'irragionevole durata di esso. Nel quadro normativo vigente al momento dell'introduzione della domanda dei ricorrenti (2016), invece, il giudice deve fare riferimento, nella determinazione dell'equo indennizzo derivante dall'irragionevole durata del giudizio presupposto, da un lato ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della Legge n.89/2001 (nel testo novellato dalla Legge n.208/2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1.1.2016), e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art.2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato. Inoltre, egli ha la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art.2-bis comma 1-ter della normativa in esame. Nel caso di specie il Consigliere delegato ha correttamente applicato il dato normativo in vigore al momento del deposito del ricorso e ha determinato l'indennizzo in coerenza con i criteri ivi indicati. Stante siffatto dato, il giudice dell'opposizione ha confermato il decreto del Consigliere designato, per cui al riguardo soccorre l'insegnamento di questa Corte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr. Cass. 13.8.2018 n. 20718; Cass.6.12.2017 n. 29191) e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. 13 ottobre 2017 n. 24155), come è accaduto per il decreto impugnato che ha condiviso l'indennizzo come riconosciuto dal primo giudice. Né è possibile, da parte di questa Corte, sindacare la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito; - con il quinto motivo í ricorrenti lamentano la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 e dell'art. 2233, comma 2 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per essere state le spese liquidate non tenendo conto della natura del procedimento ex art. 3 I. n. 89/2001. Del pari infondato è il quinto motivo. Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014.La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8. Pur a prescindere dal rilievo per cui il 4 0 comma dell'art. 3 della legge n. 89/2001 - e nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis e nel testo attualmente in vigore - richiama espressamente il 10 comma ed il 2° comma dell'art. 640 c.p.c., non ha peculiare valenza il mancato richiamo del 30 comma dello stesso art. 640 c.p.c. (alla cui stregua il decreto motivato di rigetto della domanda monitoria ex art. 633 e ss. c.p.c. non ne pregiudica la riproposizione anche in via ordinaria), mancato richiamo da correlare evidentemente all'operatività della regola - "se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter" - di cui al 6° comma dell'art. 3 della legge n. 89/2001 (e nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis e nel testo attualmente in vigore). Difatti il connotato che in forma pregnante rileva allo scopo della individuazione del parametro da applicare per la liquidazione e quantificazione delle spese della fase destinata a compiersi dinanzi al consigliere designato, connotato che dà la misura dell'impegno professionale e del correlato "costo" economico, è propriamente l'iniziale assenza di contraddittorio, la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomuna il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione. A fronte di siffatta analoga connotazione, che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase e dell'uno e dell'altro procedimento univocamente testimonia, non ha alcuna valenza caratterizzante la più ampia "proiezione soggettiva" e la più ampia "proiezione oggettiva", del petitum, dell'opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, che evidentemente, in ipotesi di accoglimento solo parziale dell'iniziale domanda per equa riparazione, diversamente dall'opposizione ex art. 645 6 c.p.c., può essere esperita anche dall'iniziale ricorrente per il differenziale quantum disconosciuto dal consigliere designato. Ebbene, all'insegna dei surriferiti rilievi è da disconoscere la denunciata violazione della tariffa, anche a tener conto della diminuzione massima, di cui all'art. 4, 1° comma, del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 8 - "procedimenti monitori" - delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il d.m. 8.3.2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018). Difatti, alla stregua della tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55/2014 ("procedimenti monitori") ed in rapporto allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 - euro 26.000,00), i minimi si specificano (nel complesso per la fase di studio, istruttoria e conclusiva) in euro 270,00 (euro 540,00 valore dei "medi" - decurtato del 50%). La Corte di Perugia ha dal canto suo liquidato la maggior somma di euro 450,00; - con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano la nullità del decreto - ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. - in relazione agli artt. 91 e 112 c.p.c. per avere la Corte di Perugia omesso di pronunciarsi sulla domanda di ulteriore rimborso delle spese vive di cui al quarto motivo del ricorso in opposizione, che ammontavano ad euro 27,00 sostenuta per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001. Anche questo ultimo motivo è privo di fondamento. Si richiama al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate" (Cass. n. 16149 del 2009; Cass. n. 21012 del 2010). Ne consegue che per ciò che concerne la censura relativa alle spese vive, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice del merito nella liquidazione delle stesse, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art.287 c.p.c., possono solo costituire motivo di revocazione, ma non certo di ricorso per cassazione (Cass. n. 15373 del 2000). Anche questo ultimo profilo di censura si rivela, pertanto, inammissibile. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di legittimità che vengono liquidate in favore del M