CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20696/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha confermato l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza della stessa sede, che - in data 16 maggio 2023 - aveva autorizzato [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale, con ascolto consentito nell'arco delle ventiquattro ore, con l'utilizzo di cuffie o auricolari. Secondo il Tribunale poteva escludersi la sussistenza di esigenze di sicurezza imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i beni in parola acquistabili solo tramite la c.d. impresa di mantenimento; quanto ai CD, gli stessi erano sigillati e non riscrivibili; il lettore era privo di colUessione wireless e bluetooth, senza dunque alcun rischio di un uso improprio in funzione di comunicazioni con l'ambiente esterno ovvero quale "arma impropria". Sulla scorta di tali considerazioni riteneva che la limitazione oraria, imposta dall'Amministrazione penitenziaria nell'utilizzo del lettore, doveva ritenersi illegittima; ciò anche alla luce delle deduzioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che rilevava come in orario serale e notturno la vigilanza di sicurezza diveniva inevitabilmente meno pressante e, pertanto, diveniva «necessario garantire le esigenze di sicurezza alla base del regime differenziato mediante ritiro del dispositivo». 2. Ricorrono per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari deducendo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 14 della circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017. Dopo una preliminare ricognizione normativa e giurisprudenziale in materia, il ricorso sottolinea che il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD per i detenuti sottoposti al regime differenziato, oltre a trovare un saldo fondamento nell'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, non realizza alcuna lesione dei diritti del detenuto ad ascoltare musica (già assicurato dalla fruizione dei canali TV e radio), essendo fondato, piuttosto, su ragioni di sicurezza e opportunità, che giustificano la univoca definizione dei beni consentiti (la Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, all'art. 14.1, ammette la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione e consente l'utilizzo di lettori digitali per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il tempo strettamente necessario); beni che, in caso contrario, dovrebbero essere oggetto di particolari controlli di sicurezza, e di costanti verifiche periodiche, non sempre esigibili, come, peraltro, riconosciuto da alcuni arresti di legittimità. L'Ufficio di sorveglianza, nelle proprie conformi decisioni, avrebbe trascurato anche i controlli che il personale deve effettuare e che non riguardano solo la messa in sicurezza esterna ai dispositivi, ma anche quella relativa al loro contenuto, rimarcando il tema dei CD dei cantanti neomelodici e del rischio che i testi delle relative canzoni trasmettano messaggi criptici. Si censura, infine, come illegittima la precisazione secondo la quale l'uso del lettore CD deve ritenersi consentito nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere. La limitazione dell'impiego del lettore CD alle ore diurne è ragionevole, dovendosi evitare che i detenuti possano approfittare indebitamente della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore serali e notturne per impiegare impropriamente tali strumenti, in particolare tentando in tali orari di manometterli. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 1° dicembre 2023, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché di quella del Magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato. 2. Non è superfluo preliminarmente ricordare che il tema dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici, quali sono i compact disk (CD) e i relativi lettori, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici (limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.) è già stato affrontato dalla Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Viscido, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro) in questa sede interamente condivise, ne hanno approfondito gli snodi problematici. 2.1. Il primo attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole e esigenze di lavorovdi studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche perché la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, in quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. àee L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo Ytrattamento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertita proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 2.2. Ciò introduce al secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso. Nelle citate pronunce si è condivisibilmente affermato che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, debba verificare se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel presente procedimento, non viene in rilievo il diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk, bensì sono controverse le modalità di esercizio di tale diritto, e, segnatamente, la possibilità del detenuto di detenere tale dispositivo nelle ore serali e notturne. Sicché, tralasciate (siccome non pertinenti) le doglianze dell'amministrazione ricorrente estranee all'effettivo oggetto del presente procedimento, il ricorso è nel resto fondato.3.1. Va, infatti, qui ribadito che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia in procedimento Strangio, Rv. 281907, in motivazione). È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia in procedimento Gallo, Rv. 280532). Muovendo da tale constatazione, questa Corte, da tempo evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 3.2. Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle ore notturne) ha natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto, senza tuttavia inibirlo. L'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve pertanto essere annullata senza rinvio. Per gli stessi motivi deve essere annullata l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza relativamente alla detenzione di lettori CD musicali in orario notturno. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal magistrato di sorveglianza di Sassari in data 16 maggio 2023, relativamente al