CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5817/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. Fede- rico Girgenti, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n.187; –ricorrente – contro S.E.A. –SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procura- tore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] magalli, con domicilio eletto in Roma, viaG. Mazzini, n. 96 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2167/20, depositata il 1° settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]., esercente servizi di assistenza alle merci presso l'aeroporto di Linate e subconcessionaria di locali ad uso ufficio situati all'interno della c.d. area cargo, convenne in giudizio la S.E.A. –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di concessionaria dei mede- simi locali, per sentir a)accertare il proprio diritto all'applicazione della tariffa di Euro 256,00 al mq. per anno, determinata dall'ENAC –[OSCURATO:PERSONA]- zione Civile con provvedimento del 4 ottobre 2007, b)dichiarare illegittima la tariffa applicata dalla SEA, per violazione degli obblighi previsti dall'art. 16, par. 3, della direttiva 96/67/CE e dal d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, dell'art.2597 cod. civ., dell'art. 82 del Trattato UE e dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché degli obblighi di correttezza e buona fedenell'esecu- zione del contratto, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. o a titolo di risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale, ed in subordine a titolo d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento; che si costituì la SEA, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario, sostenendo nel merito di non avere una posizione dominante e ne- gando comunque di aver commesso abusi; che con sentenza del 27 luglio 2018, il Tribunale di Milano accolsela do- manda, dichiarando il diritto dell'attrice all'applicazione della tariffa di Euro 256,00 per mq. all'annoe la nullità delle tariff e pattuite tra le parti, dando atto della sostituzione di queste ultime con la prima, e condannando la con- venuta alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 35.076,52, indebi- tamente percepito, oltre interessi legali con decorrenza dal pagamento dei singoli ratei; che l'impugnazione proposta dalla SEAè stata accolta parzialmente dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 1° settembre 2020 ha dichia- rato parzialmente prescritto il credito, riducendo l'importo dovuto in restitu- zione ad Euro 5.925,00, oltre interessi; che avverso la predetta sentenza la Schenker ha proposto ricorso per cassazione, articolato in ottomotivi, cui la SEA ha resistito con controricorso;che la SEA ha proposto a sua volta ricorso incidentaleautonomo, artico- lato in sette motivi, cui la Schenker ha resistito con controricorso. Considerato che,con atto depositato in Cancelleria il 24 maggio 2023, le parti hanno formulato istanza congiunta di rinvio dell'adunanza camerale, ri- ferendo che risultano tra loro pendenti una pluralità di giudizi aventi il mede- simo oggetto, e segnalando che sono in corso trattative per la definizione bonaria degli stessi, nell'ambito delle quali occorre procedere all'esame di molteplici e complesse posizioni; che le predette ragioni illustrate inducono a ritenere opportuno il differi- mento della decisione, al fine di consentire alle parti di provvedere a un'ap- profondita disamina delle vertenze in atto fra loro, nonché di pervenire, at- traverso l'analisi delle singole posizioni, ad una composizione concordata dell'intero contenzioso relativo alla questioneproposta in questa sede; che va pertanto disposto il rinvio della cau