CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2017
Cassazione n. 14465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27557/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 985/2017 depositata il 20/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a RossanaAmelio, socio accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con la partecipazione del 45,30% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2005. Lacontribuente impugnava il provvedimento formulando plurimi articolati motivi e chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso. 2. Avverso la sentenza di primo gradola contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D. Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi. 3. Contro la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021). 2. Nella specie il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale. 3. Pur sollevando specifica eccezione di nullità della notificazione,l’Agenzia delle Entrate ha svolto difese nel merito , e a tale riguardo la ricorrente ha a sua volta eccepito l’intervenuta sanatoria della nullità. Sebbene la difesa erariale non abbia avuto la possibilità di notificare il controricorso nei termini, non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., il vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio deve intendersi tuttavia sanato. La causa va comunque rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci nei gradi di merito. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, per l’acquisizione dei fascicolid’ufficiodei gradi di