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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40556/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 commi 1 e 2 e 585 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha ben posto in evidenza come le dichiarazioni rese dalla persona offesa fossero credibili - non avendo tra l'altro essa esitato ad ammettere che l'imputato agì dopo avere ricevuto un pugno da lei - trovando per di più riscontro nella certificazione medica in atti; Rilevato, pertanto„ che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 commi 1 e 2 e 585 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha ben posto in evidenza come le dichiarazioni rese dalla persona offesa fossero credibili - non avendo tra l'altro essa esitato ad ammettere che l'imputato agì dopo avere ricevuto un pugno da lei - trovando per di più riscontro nella certificazione medica in atti; Rilevato, pertanto„ che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 40556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris