CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04I6DXF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale di quella città di condanna per due furti in abitazione in continuazione (in Firenze nel febbraio del 2018); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (aumento a titolo di continuazione), comunque rideterminato favorevolmente dai giudici del merito (ridotto a mesi tre, l'aumento di mesi sei individuato dal Tribunale); rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha valorizzato il modesto valore del bene di cui al reato satellite per addivenire a un più contenuto calcolo della pena finale, determinazione che la difesa ha continuato a censurare con argomentazioni del tutto generiche; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA