CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39704/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Bari del 15 gennaio 2020 e del 29 gennaio 2021 a causa della commissione di un delitto commesso il 29 ottobre 2020 per il quale è stato condannato con sentenza pronunciata dal medesimo Giudice per le indagini preliminari il 14 settembre 2022 (divenuta irrevocabile il giorno 20 giugno 2024). Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto — al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.