CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34402/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo e condannato il ricorrente alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 640,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, cod. pen., nonchè in ordine all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. - è per un verso inammissibile nella parte in cui lamenta violazione di legge in ordine all'art. 192 cod. proc. pen.: non è consentito, infatti, il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli ard. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza . dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); [OSCURATO:PERSONA], quanto al vizio di motivazione, per un verso che le doglianze ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza manifeste illogicità, dovendosi i motivi considerare non specifici. Difatti, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. A ben vedere la Corte territoriale ritiene che l'imputato sia stato riconosciuto mentre rovistava nel furgone della persona offesa, dunque teso ad una attività appropriativa, e non semplicemente nel mentre era nei pressi del furgone medesimo, come si legge in ricorso. Il ricorrente avrebbe dovuto comprovare il vizio di travisamento della prova sul punto, mentre invece la doglianza resta generica e aspecifica, non allegando il verbale della deposizione dal quale sarebbe emersa la sola prossimità e non anche l'attività dell'imputato; analogamente, anche sul tema del riconoscimento della refurtiva rinvenuta da parte della persona offesa, il ricorrente non comprova che quest'ultima avrebbe in seconda battuta disconosciuto i beni rinvenuti, e anche in questo caso difetta una specifica doglianza di travisamento. A ben vedere il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro il motivo sollecita questa Corte a una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Inoltre, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01, fra le altre), ma tale decisività non è stata prospettata né può ritenersi tale, a fronte della doppia fuga e del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, come anche del rinvenimento del giubbotto che indossava l'autore del delitto presso l'abitazione dell'imputato, la circostanza che parte della merce non fosse stata poi riconosciuta dalla persona offesa;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare lievità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. — è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità: in particolare, la Corte di Appello ha offerto una motivazione esente da vizi logici ancorando la propria decisione alla abitualità, che costituisce condizione ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. A tal riguardo, infatti, la Corte di Appello ha fatto corretto governo dei principi più volte affermati dalla Corte di cassazione secondo la quale, infatti, l'art. 131 bis cod. pen. individua una pluralità di parametri di valutazione sulla base dei quali stabilire la particolare tenuità del fatto, tra questi è richiesto anche il requisito della non abitualità della condotta. In base alla previsione contenuta al comma 3 dell'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero, abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. La norma, che fin dalla sua introduzione ha dato luogo a comprensibili difficoltà interpretative, è stata opportunamente esaminata dalle Sezioni unite che, in primo luogo, hanno affermato che lì dove la norma fa riferimento a "più reati della stessa indole", la locuzione va intesa nel senso che «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.)» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591). La Corte di appello, non censurata sul punto, ha chiarito che ostativa risultava la commissione di plurimi delitti, di cui diversi specifici, affermazione che integra la prova della abitualità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i