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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01345/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettato l'istanza di concessione al predetto della liberazione anticipata con riferimento ai periodi di detenzione dal 12/11/2019 al 12/05/2020 e dal 12/11/ 2020 al 12/05/2021; RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazioni di legge, deduce censure manifestamente infondate, in quanto, con un primo motivo, afferma genericamente e, comunque, non dimostra difetti di contestazione nei citati procedimenti disciplinari, né la non considerazione della loro specifica deduzione; mentre, con un secondo motivo, introduce genericamente percorsi solo rivalutativi, per opporsi ai motivati apprezzamenti in ordine all'idoneità dei singoli fatti di cui a detti procedimenti disciplinari, ad inficiare l'opera di rieducazione nei periodi in considerazione, rivelando i medesimi fatti l'interruzione dei progressi positivi rilevati negli altri periodi; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore detla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettato l'istanza di concessione al predetto della liberazione anticipata con riferimento ai periodi di detenzione dal 12/11/2019 al 12/05/2020 e dal 12/11/ 2020 al 12/05/2021; RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazioni di legge, deduce censure manifestamente infondate, in quanto, con un primo motivo, afferma genericamente e, comunque, non dimostra difetti di contestazione nei citati procedimenti disciplinari, né la non considerazione della loro specifica deduzione; mentre, con un secondo motivo, introduce genericamente percorsi solo rivalutativi, per opporsi ai motivati apprezzamenti in ordine all'idoneità dei singoli fatti di cui a detti procedimenti disciplinari, ad inficiare l'opera di rieducazione nei periodi in considerazione, rivelando i medesimi fatti l'interruzione dei progressi positivi rilevati negli altri periodi; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore detla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre
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