CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 15448/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 25 settembre 2019 dal Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv.[OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa continuata per avere, con artifizi e raggiri, consistenti nel prospettare più volte alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di volere acquistare una casa dove andare a convivere, indotto quest'ultimo ad accendere un conto corrente a suo favore e a versare nello stesso quasi 100.000 C, procurandosi un ingiusto profitto, con l'aggravante di avere cagionato un danno di rilevante entità. Per l'effetto ha condannato l'imputata alla pena ritenuta di giustizia, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e liquidando una provvisionale di 15.000 C in favore della parte civile costituita. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso per saltum l'imputata, deducendo; 2.1 violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha ritenuto la ricorrente colpevole del reato di truffa aggravata, ma in sede di commisurazione della pena ha effettuato un calcolo del tutto difforme e incongruo rispetto alla condanna inflitta in dispositivo, con il risultato di una motivazione meramente apparente che integra il vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente lamenta che la parte motiva della sentenza non coincida con il tenore del dispositivo, che aveva disposto nei suoi confronti una pena inferiore a quella calcolata nella motivazione. Dalla lettura della sentenza risulta un'evidente discrasia tra il tenore del dispositivo letto in udienza, con cui l'imputata è stata condannata alla pena di anno uno mesi due di reclusione ed euro 400 di multa, e la pena indicata in motivazione in anni due di reclusione ed euro 1000 di multa. Ritiene, pertanto, il collegio, non ricorrendo i presupposti per l'annullamento della sentenza, di potere procedere alla rettificazione della motivazione della stessa, nei sensi meglio precisati in dispositivo. Ed infatti nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che questa "regola" discende dai principi dell'economia", dell'efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale"). (Sez. 1, Sentenza n. 35423 del 18/06/2014 Ud. (dep. 11/08/2014 ) Rv. 260279 - 01 Non si ritiene di condannare il ricorrente al pagamento delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, poiché il ricorso non riguardava il giudizio di colpevolezza o le statuizioni civili, già irrevocabili, ma aveva ad oggetto solo l'errore in relazione al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale la parte civile non ha specifico interesse a controdedurre. P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata disponendo che nella sentenza documento n. 1516/2019 del Tribunale di Parma del 25 settembre 2019 depositata il 28/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ove è scritto anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa debba leggersi anni uno e mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Roma 14 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Danie1 Bo