Corte di giustizia UEdecreto
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:9
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0615
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 gennaio 2020 (
1
)
Causa C‑615/18
UY
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto di essere informato dell’accusa – Sospensione della patente di guida – Nomina obbligatoria di un domiciliatario ai fini della notifica – Negligenza dell’imputato»
I.
Introduzione
1.
Nel luglio 2017, un autotrasportatore con residenza permanente in Polonia è rimasto coinvolto in un incidente stradale in [OSCURATO:PERSONA]. Su ordine del pubblico ministero, egli ha provveduto all’elezione di domicilio per la notifica degli atti giudiziari, designando come domiciliatario una persona scelta nell’ambito del personale giudiziario del tribunale circoscrizionale competente. Nei confronti dell’autotrasportatore è stato successivamente emesso un decreto penale di condanna per allontanamento illecito dal luogo dell’incidente, con irrogazione di una pena pecuniaria e dell’interdizione alla guida per tre mesi. Il decreto penale di condanna è stato notificato presso il domiciliatario, che l’ha inoltrato per posta ordinaria all’autotrasportatore in Polonia. Non si sa se l’autotrasportatore abbia effettivamente ricevuto tale lettera. Non essendo stata proposta opposizione contro il decreto penale di condanna, quest’ultimo è divenuto definitivo.
2.
A seguito di un altro controllo stradale avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] qualche mese più tardi, l’autotrasportatore è stato fermato mentre guidava un autocarro, quando l’interdizione alla guida precedentemente disposta era ancora efficace. Di conseguenza, nei suoi confronti è stato intentato un procedimento penale per guida senza patente.
3.
Tale serie di fatti pone due questioni giuridiche nell’ambito del presente procedimento. La prima riguarda la notifica nel primo procedimento penale: l’articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
2
), che sancisce il diritto all’informazione sull’accusa, osta a una normativa nazionale in base a cui un decreto penale di condanna emesso nei confronti di una persona che non è residente nello Stato membro in oggetto diventi definitivo due settimane dopo la notifica presso il domiciliatario, qualora l’imputato non sia stato messo a conoscenza del decreto? La seconda questione concerne l’impatto che la (mancata) notifica nel primo procedimento penale ha sul secondo: l’articolo 6 della direttiva 2012/13 osta ad una normativa nazionale che prevede che, qualora una persona residente all’estero sia stata destinataria di un decreto penale di condanna di cui non è stata messa a conoscenza, il fatto che detta persona non abbia preventivamente tentato di informarsi presso il domiciliatario circa l’esito del procedimento possa costituire negligenza da parte sua, potenzialmente esponendola ad ulteriori procedimenti penali?
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
I considerando 27 e 28 della direttiva 2012/13 così recitano:
«(27)
Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.
(28)
Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso (…)».
5.
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, relativo all’ambito di applicazione di quest’ultima, enuncia quanto segue:
«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».
6.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2012/13, relativo al diritto all’informazione sui diritti:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:
(…)
(c)
il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;
(…)».
7.
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, relativo al diritto all’informazione sull’accusa, è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.
B.
Diritto nazionale
8.
L’articolo 44 dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco; in prosieguo: il «codice penale») così dispone:
«(1) Se un soggetto viene condannato ad una pena detentiva o ad un’ammenda per un reato commesso guidando un autoveicolo o violando gli obblighi di chi guida un autoveicolo, il giudice può vietargli di guidare qualsiasi tipo di autoveicolo o un tipo specifico di autoveicolo su strade pubbliche per una durata da uno a tre mesi. L’interdizione alla guida viene di regola irrogata in caso di condanna ai sensi degli articoli 315c, paragrafo 1, comma 1, lettera a) o 316, se il permesso di guida non è stato revocato ai sensi dell’articolo 69.
(2) Gli effetti dell’interdizione alla guida decorrono dal momento in cui la sentenza diventa definitiva (…)».
9.
L’articolo 44 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco; in prosieguo: il «codice di procedura penale») così recita:
«Chi non ha potuto, senza sua colpa, rispettare un termine deve ottenere, su sua richiesta, la rimessione in termini. L’inosservanza del termine per proporre un’impugnazione non dà luogo a responsabilità se non sono state fornite le indicazioni di cui all’articolo 35a, prima e seconda frase, all’articolo 319, paragrafo 2, terza frase, oppure all’articolo 346, paragrafo 2, terza frase».
10.
L’articolo 45 del codice di procedura penale è così formulato:
«(1) La richiesta di rimessione in termini deve essere proposta entro una settimana dal venir meno dell’impedimento, al giudice dinanzi al quale il termine avrebbe dovuto essere rispettato. Ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’istanza sia presentata tempestivamente al giudice chiamato a pronunciarsi su di essa.
(2) Le circostanze a fondamento della domanda devono essere comprovate all’atto della presentazione della domanda o durante il procedimento vertente sulla domanda. L’atto omesso deve essere successivamente compiuto entro il termine per la presentazione dell’istanza. Ove ciò sia accaduto, la rimessione in termini può essere concessa anche in mancanza di richiesta».
11.
L’articolo 132, paragrafo 1, del codice di procedura penale così dispone:
«(1) Qualora l’imputato, a fronte di forte sospetto di reato, non disponga di domicilio o di residenza abituale nel territorio di vigenza della presente legge, ma non sussistano i presupposti per un ordine di carcerazione, può essere disposto, al fine di assicurare la conduzione del procedimento penale, che l’imputato:
1.
presti adeguata garanzia a copertura della prevedibile pena pecuniaria e delle spese giudiziali e
2.
deleghi al ricevimento delle notifiche una persona residente nel circondario del giudice competente.
(…)».
12.
L’articolo 407 del codice di procedura penale, a sua volta, è formulato come segue:
«(1) Nel procedimento dinanzi al giudice penale e nel procedimento che rientra nella competenza del giudice popolare, per i reati, le conseguenze di legge del reato possono, su richiesta scritta del pubblico ministero, essere stabilite senza dibattimento mediante un decreto penale scritto. Il pubblico ministero presenta tale richiesta qualora, dalle risultanze dell’istruttoria, non consideri necessario il dibattimento. La richiesta deve essere diretta a specifiche conseguenze di legge. Essa promuove l’azione penale.
(2) Con decreto penale possono essere disposte solo le seguenti conseguenze di legge, da sole o congiuntamente:
1.
la pena pecuniaria, l’avvertimento con riserva di pena, il divieto di guida, il sequestro del profitto illecito, la confisca, la distruzione, il fatto di rendere inutilizzabile, la pubblicazione della condanna e l’ammenda contro una persona giuridica o un’associazione di persone,
2.
il ritiro della patente che non prevede un’interdizione di guida superiore a due anni,
(…)
(3) Non è necessaria la preventiva audizione dell’accusato da parte del giudice (articolo 33, paragrafo 3)».
13.
Ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura penale:
«(1) L’imputato può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna entro due settimane dalla notifica, dinanzi al giudice che ha emesso il decreto, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere. (…)
(2) L’opposizione può essere limitata a determinati addebiti.
(3) Il decreto penale di condanna acquisisce, in assenza di tempestiva opposizione, carattere di decisione avente autorità di cosa giudicata».
III.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
14.
Il 21 agosto 2017 l’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso nei confronti dell’imputato, che svolge l’attività di autotrasportatore ed ha residenza permanente in Polonia, un decreto penale di condanna per allontanamento illecito dal luogo dell’incidente. Nei suoi confronti sono state irrogate una pena pecuniaria e l’interdizione alla guida per tre mesi.
15.
Il giorno del reato, l’11 luglio 2017, su ordine del pubblico ministero, l’imputato ha provveduto all’elezione del domicilio per la notifica degli atti presso un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]). Il modulo per l’elezione di domicilio con conferimento del mandato a ricevere notifiche era redatto in lingua tedesca ma un parente dell’imputato glielo ha tradotto per telefono. Tale modulo recava il nome e l’indirizzo professionale del domiciliatario e l’indicazione che i termini di legge decorrono dal giorno della notifica al domiciliatario. Il modulo non conteneva ulteriori informazioni sulle conseguenze giuridiche e fattuali di tale mandato, in particolare per quanto riguarda eventuali obblighi dell’imputato nei confronti del domiciliatario.
16.
Il 30 agosto 2017 il decreto penale di condanna è stato notificato, con una traduzione in polacco, al domiciliatario. Quest’ultimo ha inoltrato il decreto penale di condanna per posta ordinaria all’indirizzo conosciuto dell’imputato in Polonia. Secondo il giudice del rinvio, non si sa se l’imputato abbia ricevuto tale lettera.
17.
Non essendo stata proposta opposizione, il 14 settembre 2017 è avvenuto il passaggio in giudicato del decreto penale di condanna. L’interdizione alla guida ha dunque acquisito efficacia.
18.
Il 14 dicembre 2017, quando l’interdizione alla guida era ancora efficace, l’imputato è stato sottoposto ad un controllo di polizia mentre guidava un autocarro su una strada pubblica a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
19.
Nel procedimento principale, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ossia il giudice del rinvio, deve decidere in merito alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) di emissione di un ulteriore decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per il reato di guida imprudente senza patente e di irrogazione di una pena pecuniaria giornaliera di EUR 50 per 40 giorni, accompagnata da un’ulteriore interdizione alla guida per tre mesi.
20.
Il giudice del rinvio ritiene che, fino al controllo di polizia del 14 dicembre 2017, l’imputato non fosse a conoscenza del decreto penale di condanna e quindi neanche dell’interdizione alla guida. Alla luce di ciò, nutrendo dubbi circa la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale applicabile all’imputato, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1)
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato), anche quando l’imputato non sia stato effettivamente a conoscenza di detto decreto e l’effettiva presa di conoscenza del decreto da parte dell’imputato non è garantita quanto lo sarebbe in caso di notifica del decreto penale di condanna a un imputato residente nel medesimo Stato membro.
(2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato) e, nel perseguire tale reato, all’imputato siano imposti obblighi più gravosi, sul piano soggettivo, in termini di diligenza richiesta per acquisire effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, rispetto a quelli che gli sarebbero imposti se fosse residente nel medesimo Stato membro, di modo che sia possibile procedere penalmente nei confronti dell’imputato per negligenza di quest’ultimo».
21.
Il governo tedesco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti hanno parimenti presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 16 ottobre 2019.
IV.
Analisi
22.
Le presenti conclusioni sono articolate come segue. Anzitutto prenderò in esame due rilievi preliminari circa il diritto applicabile (A). Affronterò quindi le questioni proposte dal giudice del rinvio (B) e concluderò con alcune osservazioni finali sul più ampio panorama legislativo che oltrepassa i confini del caso di specie (C).
A.
Osservazioni preliminari
1.
Direttiva 2012/13 e/o disposizioni del trattato?
23.
Nelle sue questioni, il giudice del rinvio invoca, da un lato, la direttiva 2012/13 e, dall’altro, gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE. Per quanto riguarda la direttiva 2012/13, i potenziali rilievi circa la compatibilità sono chiaramente individuati nella domanda di pronuncia pregiudiziale, ivi comprese la pertinente giurisprudenza (
3
) e una discussione relativa alla sua (in)applicabilità al caso di specie. Per contro, le disposizioni del trattato in materia di libera circolazione sono menzionate unicamente nelle questioni. Nell’ordinanza di rinvio non vi è alcuna spiegazione o discussione circa il modo e il motivo per cui esse sono pertinenti ai fini della presente causa.
24.
La situazione transfrontaliera di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe dare origine a questioni di potenziale discriminazione indiretta nei confronti dell’imputato, alla luce dei diversi regimi di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari in relazione a persone residenti in [OSCURATO:PERSONA] e a persone residenti all’estero. Analogamente, si può immaginare che l’avvio di un procedimento penale nei confronti di un autotrasportatore straniero per violazione di un’interdizione alla guida di cui non era stato messo a conoscenza potrebbe rappresentare un ostacolo alla sua libertà di circolazione (
4
).
25.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, tuttavia, non individua né solleva rilievi di tale natura (
5
). La causa è stata invece strutturata dal giudice del rinvio e discussa dalle parti interessate nel presente procedimento soltanto come prosecuzione della recente giurisprudenza della Corte nelle sentenze Covaci e Tranca (
6
) e pertanto in relazione alla direttiva 2012/13.
26.
A differenza di una situazione in cui un giudice del rinvio individua problemi di fatto e di diritto ma non li fa rientrare nell’ambito della disposizione adatta di diritto dell’Unione, situazione alla quale la Corte è competente a porre rimedio applicando una disposizione di diritto dell’Unione non individuata dal giudice del rinvio (
7
), il contrario non è, a mio avviso, possibile. Non è compito della Corte evocare fatti ed eventuali questioni non rilevati dal giudice del rinvio.
27.
Analizzerò pertanto la presente causa soltanto per quanto concerne la conformità della normativa nazionale in oggetto alle disposizioni della direttiva 2012/13 e, di conseguenza, come prosecuzione della recente giurisprudenza della Corte nelle sentenze Covaci e Tranca. Ritornerò tuttavia su questioni più ampie sollevate dal caso di specie nell’ultima sezione delle presenti conclusioni (C).
2.
Articolo 6 della direttiva 2012/13 e caratteristiche specifiche della presente causa
28.
Ciò che differenzia la presente causa dalle cause che sono all’origine delle sentenze Covaci e Tranca è l’esistenza di due procedimenti (penali) interconnessi ma formalmente distinti. Nelle cause Covaci e Tranca, i decreti penali di condanna sono stati emessi
nell’ambito del medesimo procedimento penale
nel corso del quale si afferma si sia verificata la violazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13.
29.
Per contro, nel caso di specie, vi sono
due procedimenti penali
: uno dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto il fatto che l’imputato non si sia fermato dopo un incidente stradale, e l’altro dinanzi al giudice del rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), relativo al fatto che l’imputato abbia guidato un veicolo in violazione dell’interdizione alla guida irrogatagli al termine del primo procedimento.
30.
Dette circostanze danno origine a due tipi di rilievi.
31.
In primo luogo, le disposizioni della direttiva 2012/13 si applicano chiaramente al secondo procedimento penale: quello attualmente
pendente
dinanzi al giudice del rinvio. Tuttavia, potrebbe forse sorgere qualche dubbio in relazione al procedimento precedente, non più in corso. Infatti, il procedimento in parola si era formalmente concluso, almeno in linea di principio, con il passaggio in giudicato del decreto penale di condanna, contro cui non era stata proposta opposizione entro due settimane.
32.
Ciò si collega al secondo rilievo. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 stabilisce il diritto di ricevere tempestivamente
informazioni sull’accusa
, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Che cosa si intende esattamente per «informazione sull’accusa» in relazione al (secondo) procedimento in corso? Nell’ambito del secondo procedimento penale in parola non risulta esservi alcun problema in relazione all’informazione sull’accusa, in quanto non è stato suggerito che l’imputato non sappia di cosa è ora accusato e, di conseguenza, che il medesimo non possa esercitare i suoi diritti di difesa. Il problema reale concerne di fatto la (qualità della) notifica del decreto penale di condanna nel primo procedimento. Ma potrebbe esservi qualche difficoltà intellettuale a qualificare detta questione come mancanza di informazione sull’accusa nel (secondo) procedimento penale attualmente pendente.
33.
Non si può celare il fatto che sia in qualche misura una forzatura ritenere che la potenziale assenza di un’efficace notifica di una precedente condanna penale sia rilevante ai fini dell’informazione sull’accusa in un altro procedimento penale, successivo e connesso, e pertanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13. Detto articolo era forse concepito per essere applicato a diversi tipi di comunicazione, ma chiaramente nell’ambito di un unico procedimento penale. Tuttavia, sarebbe possibile affrontare la questione in tal modo, tenendo conto dei seguenti passaggi.
34.
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 2, la direttiva 2012/13 si applica «nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato,
fino alla conclusione del procedimento
, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione» (
8
).
35.
L’articolo 2, concepito in modo ampio, non può essere interpretato nel senso che esso esclude dall’ambito di applicazione della direttiva le situazioni in cui è stata adottata una decisione potenzialmente definitiva, ma il procedimento viene successivamente riaperto in base al diritto nazionale (
9
). L’articolo 2 non può, di per sé, essere interpretato nel senso che esso impone un qualsivoglia obbligo di riaprire un procedimento. Se tuttavia il diritto nazionale prevede la possibilità di riaprire il procedimento, una volta attivata, anche tale situazione rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13.
36.
Alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva (
10
) e della formulazione dell’articolo 2, inoltre, l’espressione «esaurimento
delle
procedure d’impugnazione» (
11
) deve essere interpretata estensivamente. Detta espressione potrebbe dunque comprendere procedure d’impugnazione che, nell’ambito di un sistema giuridico nazionale, potrebbero essere qualificate come straordinarie o speciali. Aggiungerei poi che una «decisione definitiva» non è, a rigor di termini,
definitiva
quando viene messa in discussione in un procedimento successivo.
37.
In secondo luogo, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza Covaci (
12
), il procedimento che conduce all’emissione del decreto penale di condanna è un procedimento specifico e semplificato. Come risulta evidente anche dall’articolo 407 del codice di procedura penale (
13
), a tutti gli effetti pratici, è probabile che il momento in cui un indagato viene informato in modo completo dell’accusa sia di fatto il momento in cui egli riceve il decreto penale di condanna, che diverrà immediatamente una condanna definitiva se contro il medesimo non viene proposta opposizione.
38.
Laddove dunque il diritto nazionale preveda la possibilità di riavviare il meccanismo penale, come sembra avvenire nel procedimento principale, la direttiva 2012/13 torna ad essere applicabile non appena il procedimento si rimette in moto. Ciò si verifica, a fortiori, nello scenario specifico di un procedimento penale semplificato, in cui le diverse fasi del procedimento potrebbero in definitiva fondersi in un’unica fase, mentre quella che, in effetti, è un’accusa formale contro cui non è stata proposta opposizione diventa una sentenza definitiva.
B.
Diritto (dei non residenti) ad essere informati dell’accusa
39.
Ai sensi del considerando 14 e dell’articolo 1, la direttiva 2012/13 stabilisce norme relative al diritto all’informazione delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull’accusa formulata a loro carico. Come precisato nel considerando 40, la direttiva 2012/13 introduce
norme minime
, lasciando gli [OSCURATO:PERSONA] membri liberi di assicurare alle persone indagate e imputate un livello di tutela più elevato. Al contrario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono ovviamente liberi di derogare a tali norme minime (
14
), che devono corrispondere, come minimo, alle norme garantite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (
15
).
40.
La direttiva 2012/13 è una norma orientata al risultato: introduce una serie di diritti che devono essere garantiti alle persone indagate o imputate. Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un’ampia discrezionalità quanto alla modalità con cui tali diritti sono attuati nei rispettivi sistemi giuridici. Spetta dunque agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in conformità al principio di autonomia procedurale, adottare a tal fine norme dettagliate, rispettando al contempo i requisiti di equivalenza ed effettività.
1.
Covaci e Tranca
41.
Tali considerazioni generali sono altresì valide in relazione alle specifiche disposizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2012/13, già esaminate dalla Corte nelle sentenze Covaci e Tranca, a seguito di quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte da diversi organi giurisdizionali tedeschi di primo grado. In dette sentenze, la Corte ha rilevato che la direttiva 2012/13 non disciplina le modalità con cui l’informazione sull’accusa deve essere comunicata alla persona indagata o imputata (
16
). Spetta pertanto allo Stato membro disciplinare la materia, purché siano rispettate due condizioni. In primo luogo, tali modalità non possono privare l’articolo 6 della sua efficacia, recando così pregiudizio agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2012/13 (
17
). In secondo luogo, le modalità in parola non devono discriminare gli indagati o imputati residenti all’estero (
18
).
42.
In applicazione dei principi in parola, la Corte ha anzitutto riconosciuto che uno Stato membro possa, in linea di principio, disciplinare in modo diverso la notificazione o comunicazione di atti giudiziari a persone residenti all’estero. Per tale motivo, la Corte non ha sollevato obiezioni in relazione alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi, che, nell’ambito di un procedimento penale, imponesse all’imputato non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nominare un domiciliatario ai fini della notifica di provvedimenti giudiziari (
19
). La Corte ha inoltre ammesso che, nelle situazioni in parola, il termine per proporre opposizione contro il provvedimento giudiziario può iniziare a decorrere dal momento in cui la decisione è notificata al domiciliatario e non dal momento in cui l’imputato ne ha effettivamente conoscenza (
20
).
43.
In secondo luogo, la Corte ha aggiunto che una siffatta disparità di trattamento non dovrebbe pregiudicare l’effettivo esercizio dei diritti della difesa dell’indagato o imputato, né porre quest’ultimo in una situazione in cui, di fatto, non può beneficiare interamente del termine per proporre opposizione contro il provvedimento giudiziario in oggetto (
21
). Per quanto riguarda la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ha rilevato che, sebbene tale normativa preveda che il termine di opposizione al decreto penale di condanna decorre dalla notifica del decreto al domiciliatario, essa consente a tale persona anche di chiedere la rimessione in termini a partire dal momento in cui ne prende conoscenza. Tale meccanismo consente all’imputato di beneficiare per intero del termine di due settimane per proporre opposizione contro il decreto. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che spettava ai giudici del rinvio interpretare il diritto nazionale, ed in particolare il procedimento di rimessione in termini e le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, in modo conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 6 della direttiva 2012/13 (
22
).
2.
Interpretazione conforme ed esito del caso di specie
44.
Il punto sollevato nel presente procedimento si riduce alla questione se i principi sopra esposti siano anche applicabili al caso di specie. In altri termini, si tratta di comprendere se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la normativa nazionale in oggetto, ove interpretata conformemente alla direttiva 2012/13, garantisca un’adeguata tutela del diritto all’informazione sull’accusa nei confronti di persone non residenti nello Stato membro in cui si svolgono le indagini e viene esercitata l’azione penale.
45.
Il governo tedesco afferma che, proprio come nelle sentenze Covaci e Tranca, la normativa nazionale in oggetto dovrebbe essere ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione in quanto essa può essere interpretata in modo da garantire la conformità all’articolo 6 della direttiva 2012/13. Detto governo sottolinea che un decreto penale di condanna passato in giudicato (alla scadenza del termine di opposizione, una volta effettuata la notifica presso il domiciliatario) diviene esecutivo, ma non necessariamente definitivo. Infatti, chi non ha potuto, senza sua colpa, rispettare un termine procedurale deve ottenere, su sua richiesta o d’ufficio, la rimessione in termini. Tale principio è altresì applicabile ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
46.
Il governo tedesco ammette che il termine entro cui l’imputato può chiedere la rimessione in termini è, in linea di principio, di una sola settimana. Tuttavia, il governo in parola aggiunge che si ammette in genere che siffatto termine possa essere interpretato in maniera flessibile, nel senso che esso può essere prorogato in modo da corrispondere al termine (più lungo) che non si è potuto rispettare. Inoltre, il medesimo governo evidenzia che spesso non è necessario che l’interessato avanzi tale richiesta, in quanto un giudice, il quale sia venuto a conoscenza del fatto che a causa di un impedimento l’imputato non ha potuto rispettare un termine, in genere disporrebbe d’ufficio la rimessione in termini.
47.
Una persona che si trovi in una situazione come quella in cui si trova l’imputato nel procedimento principale non può, inoltre, secondo il governo tedesco, essere perseguita penalmente sulla base di un’interdizione alla guida di cui non era a conoscenza. Detto governo sottolinea che, in linea di principio, una persona può essere considerata «negligente» qualora, con la sua condotta, abbia violato l’onere di diligenza. Ciò avviene soltanto quando i fatti contestati alla persona erano da parte sua prevedibili ed evitabili. Tuttavia, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la natura e la portata dell’onere di diligenza dovrebbero essere valutate alla luce della direttiva 2012/13. Di conseguenza, nella misura in cui l’autotrasportatore non era tenuto a chiedere al domiciliatario informazioni sul procedimento pendente, non poteva esservi alcuna negligenza e, dunque, alcuna violazione dell’onere di diligenza da parte sua.
48.
Il governo tedesco dichiara, infine, che, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, del codice di procedura penale in combinato disposto con l’articolo 456c, paragrafo 2, del codice di procedura penale, una persona come l’autotrasportatore di cui al procedimento principale può presentare istanza di sospensione dell’interdizione alla guida non appena ne abbia conoscenza, se detta interdizione equivale per lui, che svolge l’attività di autotrasportatore, al divieto di esercitare la propria professione.
49.
Per quanto riguarda la risposta concreta alle due questioni sollevate dal giudice del rinvio, pertanto, il governo tedesco afferma in sostanza che, in base al diritto nazionale: (i) l’autotrasportatore sarà pienamente reintegrato in tutti i suoi diritti procedurali una volta che il decreto penale di condanna emesso nell’ambito del primo procedimento gli venga notificato e (ii) viene esclusa ogni responsabilità penale dell’autotrasportatore per aver violato un’interdizione alla guida di cui non era a conoscenza, il che significa che egli non può essere perseguito nel secondo procedimento penale.
50.
Un certo numero di dichiarazioni del giudice del rinvio solleva dubbi circa una siffatta interpretazione del diritto nazionale. Il giudice del rinvio menziona diverse disposizioni di diritto nazionale che disciplinano la notifica di provvedimenti giudiziari, che, applicate ad una situazione come quella di cui al procedimento principale, si rivelano problematiche a livello pratico e potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione.
51.
Come spiega il giudice del rinvio, esistono norme molto precise e rigorose in materia di notifica di provvedimenti giudiziari a persone residenti in [OSCURATO:PERSONA] (
23
). In considerazione dei requisiti rigorosi di tale normativa, il cui rispetto deve essere valutato d’ufficio dal giudice, è praticamente certo che, anche in caso di minimo dubbio, la notifica non verrà considerata valida. Ciò vale, a maggior ragione, in caso di decreto penale di condanna, che, in assenza di opposizione, costituirà una condanna penale definitiva.
52.
Per contro, come parimenti osserva il giudice del rinvio, le norme in materia di notifica di provvedimenti giudiziari a persone residenti al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di un domiciliatario sono relativamente generiche e possono dare adito a notevoli incertezze. L’imputato non è in grado di determinare se, quando, dove e in che modo un atto sia effettivamente inoltrato. Il domiciliatario non è tenuto a inoltrare un decreto penale di condanna con modalità che consentano di verificare se detto decreto giunge effettivamente al destinatario (ad esempio, mediante lettera raccomandata). In tali circostanze, ci sono molte più probabilità che un imputato venga a conoscenza di una decisione del giudice solo molto tempo dopo il suo passaggio in giudicato o che non ne venga affatto a conoscenza.
53.
Nelle sue osservazioni scritte e orali, il governo tedesco propone una lettura sorprendentemente diversa della normativa nazionale di cui trattasi. In particolare, i dubbi espressi dal giudice del rinvio circa la conformità di detta normativa alle disposizioni della direttiva 2012/13 possono, a suo avviso, essere sciolti grazie ad un’interpretazione conforme.
54.
Non spetta alla Corte mediare tra opinioni divergenti in relazione alla corretta interpretazione del diritto nazionale. Tuttavia, anche se il giudice del rinvio e il governo tedesco sono in aperto disaccordo circa la corretta interpretazione di una serie di disposizioni di diritto nazionale, rilevo che, per quanto riguarda l’esito corretto del caso di specie, essi sono essenzialmente d’accordo: devono essere tutelati i diritti dell’autotrasportatore che derivano dall’articolo 6 della direttiva 2012/13. Ciò implica, in primo luogo, che il conducente deve essere pienamente reintegrato nei suoi diritti procedurali nel primo procedimento penale una volta che il decreto penale di condanna gli sia stato correttamente notificato. In secondo luogo, il conducente non può essere ritenuto penalmente responsabile nell’ambito del secondo procedimento per violazione dell’interdizione alla guida inflitta in precedenza. Infatti, egli non può essere ritenuto
negligente
per non aver tentato di contattare il domiciliatario al fine di informarsi circa il procedimento penale in corso.
55.
Essendovi dunque di fatto un accordo sull’esito della causa, che sarebbe altresì largamente compatibile con la direzione intrapresa dalla Corte nelle sentenze Covaci e Tranca, il caso di specie può concludersi qui. Pertanto, ad eccezione di alcune riserve chiarificatrici, non ritengo che la presenta causa rappresenti una buona opportunità per adattare, sviluppare o approfondire gli elementi fondamentali della linea giurisprudenziale costituita dalle sentenze Covaci e Tranca (
24
). Tuttavia, ciò non dovrebbe di certo essere inteso nel senso che la normativa nazionale in oggetto non possa dare luogo a questioni di conformità al diritto dell’Unione in altre circostanze, come verrà illustrato in seguito nella sezione conclusiva (C).
3.
Riserve
56.
La risposta fornita dalla Corte nelle sentenze Covaci e Tranca includeva già una serie di «sì, ma» (
25
). La conformazione della presente causa aumenta ulteriormente il numero dei «ma» e di fatto spinge l’intera interpretazione stabilita in detti casi ai suoi limiti estremi.
57.
L’articolo 6 della direttiva 2012/13 non può essere privato della sua effettività. Inoltre, il modo in cui viene attribuita efficacia a detto articolo non deve creare discriminazione nei confronti di indagati e imputati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Il diritto di essere informati sull’accusa rientra forse tra i diritti più fondamentali di cui una persona dovrebbe godere quando viene indagata o imputata per la commissione di un reato (
26
). È chiaro che una persona non è in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa se non è informata circa l’accusa nei suoi confronti. In tal senso, il diritto all’informazione sull’accusa è, sia sul piano temporale che su quello logico, il primo diritto che deve essere garantito ad una persona sottoposta a indagini o procedimento penale.
58.
È pertanto fondamentale che un indagato o imputato il cui diritto di essere informato sull’accusa è stato violato venga reintegrato nella sua posizione precedente. Il modo in cui ciò è realizzato in termini sistematici è di scarsa importanza per il diritto dell’Unione (
27
), purché ciò avvenga in modo tempestivo ed efficace.
59.
La rimessione in termini deve comportare, in primo luogo, che il decreto penale di condanna sia notificato (nuovamente) alla persona imputata in modo che, a livello procedurale, quest’ultima si trovi nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata se la prima notifica fosse stata correttamente effettuata. Nel caso di specie, l’autotrasportatore deve usufruire di un termine di due settimane per impugnare il decreto penale di condanna prima che detto decreto divenga efficace.
60.
In secondo luogo, a meno che e fin quando non sia correttamente notificato, il decreto penale di condanna non è esecutivo e non devono prodursi tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’inosservanza dello stesso. Ciò deve necessariamente comprendere la possibilità che l’imputato ottenga l’immediata sospensione delle misure imposte con il decreto penale di condanna, qualora il procedimento di rimessione in termini non abbia effetto sospensivo (
28
). Ciò è particolarmente significativo nel caso di specie: l’imputato svolge l’attività di autotrasportatore e un’ulteriore sospensione ingiustificata della patente, prima che gli sia concessa la rimessione in termini, può arrecargli un danno considerevole.
61.
Privare il decreto penale di condanna dei suoi effetti implica anche che l’imputato non possa essere perseguito per non essersi conformato (intenzionalmente o per negligenza) alle misure imposte con il decreto. Per quanto riguarda la presente causa, il conducente non può essere ritenuto responsabile di guida imprudente senza patente. Il fatto che egli non abbia chiesto informazioni al domiciliatario sul procedimento pendente non è rilevante. Dall’articolo 6 della direttiva 2012/13 risulta in modo chiaro che l’obbligo di informare l’indagato o imputato circa l’accusa spetta alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Nessuna disposizione di detta direttiva può essere interpretata nel senso che essa imputi, direttamente o indirettamente, parte dell’onere in parola allo stesso indagato o imputato.
62.
Una volta accertato che l’autotrasportatore non aveva alcun tipo di obbligo di informarsi circa l’esito del primo procedimento, inoltre, la responsabilità penale nel secondo procedimento è esclusa per mancanza di elemento soggettivo in relazione al presunto reato di guida senza patente. L’autotrasportatore non era responsabile (né a titolo di dolo né a titolo di colpa). In definitiva, è questione di buon senso che, se l’autotrasportatore non è stato informato dell’interdizione alla guida inflitta nei suoi confronti, non può successivamente essere sottoposto a procedimento penale per aver violato detta interdizione.
63.
Per essere chiari, l’imputato non può essere dichiarato penalmente responsabile nel secondo procedimento, indipendentemente dal fatto che, una volta reintegrato nella propria posizione precedente, egli decida o meno di proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna adottato nel primo procedimento. Infatti, come correttamente sottolineato dal giudice del rinvio, una diversa conclusione condurrebbe ad un risultato paradossale: anche se l’imputato accettasse quanto dichiarato nei suoi confronti nel primo procedimento penale e le conseguenze giuridiche derivanti dal decreto penale di condanna, sarebbe comunque costretto a impugnare tale decreto solo per evitare una seconda azione penale. Ciò imporrebbe all’imputato oneri amministrativi aggiuntivi e costi supplementari che un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] norma non deve sostenere.
64.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali proposte: l’articolo 6 della direttiva 2012/13 non osta a una normativa nazionale in base a cui un decreto penale di condanna di cui è destinataria una persona che non è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] definitivo dopo esser stato notificato al domiciliatario, anche se l’imputato non sia stato messo a conoscenza di detto decreto, purché l’imputato: (i) riceva la corretta notificazione del decreto una volta che ha conoscenza di quest’ultimo e ottenga la piena rimessione in termini e (ii) non possa essere dichiarato penalmente responsabile per non essersi conformato alle misure imposte con il decreto, sulla base del fatto che egli non ha tentato di informarsi presso il domiciliatario circa l’esito del procedimento precedente.
C.
Osservazioni conclusive (su un’interpretazione priva di limiti e cause future)
65.
Non si tratta del primo caso in cui un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di verificare se la normativa nazionale in oggetto sia conforme alle disposizioni della direttiva 2012/13. Infatti, in meno di cinque anni sono state proposte su detto argomento almeno quattro domande di pronuncia pregiudiziale prima di quella di cui trattasi, che hanno condotto la Corte a pronunciarsi nelle sentenze Covaci e Tranca e altri.
66.
I principi elaborati dalla Corte in tali cause sono naturalmente applicabili alle cause successive. Il diritto nazionale non può essere ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione fintantoché il primo possa essere interpretato conformemente al secondo, al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri (ivi compresi i magistrati) devono interpretare il diritto nazionale per quanto possibile tenendo conto del testo e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, paragrafo 3, TFUE (
29
).
67.
Ciò premesso e ammettendo tutte le divergenze ragionevolmente concepibili nelle valutazioni giuridiche a livello nazionale, devo riconoscere che comprendo e condivido alcuni degli elementi di dubbio espressi dal giudice del rinvio.
68.
In primo luogo, gli argomenti del governo tedesco sembrano estendere il principio di interpretazione conforme fino ai suoi limiti ragionevoli, se non oltre. Nella sua ordinanza di rinvio, il giudice a quo invoca termini legali chiari e precisi stabiliti dal diritto nazionale. Il governo tedesco replica che tali disposizioni possono essere «reinterpretate» per conformarsi al diritto dell’Unione. A titolo esemplificativo, un giudice nazionale può aggirare, a titolo di interpretazione conforme, il chiaro requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del codice di procedura penale, secondo cui la richiesta di rimessione in termini deve essere proposta entro
una settimana
dal venir meno dell’impedimento, e interpretare tale disposizione come se prevedesse invece
due settimane
?
69.
Si può solo ricordare che il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (
30
). Di certo, è probabile che detto limite sia inteso in maniera diversa nei diversi sistemi giuridici. Tuttavia, a mio (forse indebitamente positivistico e testuale) avviso, leggere
una settimana
come
due settimane
difficilmente può essere considerato una questione di interpretazione, come avviene nel caso di qualsiasi termine preciso. L’interpretazione conforme può trasformare l’uno in un due? La mia perplessità al riguardo è ulteriormente aggravata dal fatto che il governo tedesco, interrogato all’udienza riguardo all’esistenza di eventuali precedenti giudiziari su tale questione, ha fatto riferimento ad un testo di dottrina per sostenere il proprio argomento, sottintendendo che ogni giudice tedesco legga (e sia presumibilmente d’accordo con) il testo in parola.
70.
In secondo luogo, mi chiedo se il fatto che la conformità all’articolo 6 della direttiva 2012/13 possa essere assicurata soltanto interpretando
svariate
disposizioni di diritto nazionale alla luce del diritto dell’Unione, alcune delle quali in realtà in maniera piuttosto controintuitiva, non presupponga che i giudici nazionali e le autorità preposte all’applicazione della legge abbiano un livello straordinariamente elevato di conoscenza del diritto dell’Unione (e forse anche di creatività giuridica). Se ciò è vero, il che, per quanto riguarda la necessaria conoscenza del diritto e della giurisprudenza dell’Unione, può solo essere degno di lode e di ammirazione, occorre porre un’altra questione: quella della prevedibilità e della certezza del diritto, non soltanto per detti attori, ma anche e soprattutto per i cittadini dell’Unione che possano essere interessati. Per fornire un esempio ovvio: se gli stessi giudici tedeschi nutrono dubbi circa la corretta interpretazione delle norme procedurali applicabili, come dimostrato almeno dalla domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto, come ci si può aspettare che un autotrasportatore polacco comprenda la sua posizione giuridica e sia in grado di agire (entro brevi limiti temporali) per tutelare i propri diritti? Non dimentichiamo che i procedimenti nazionali di cui trattasi hanno natura penale (
31
).
71.
In terzo luogo, le cause Covaci e Tranca riguardavano situazioni in cui la potenziale violazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 si era verificata nel medesimo procedimento in cui era stato adottato il decreto penale di condanna in oggetto. Tuttavia, la trasposizione delle conclusioni raggiunte dalla Corte in dette cause a situazioni in cui la potenziale violazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 nell’ambito di un dato procedimento incide su altri procedimenti nazionali successivi, appare meno agevole, come dimostra la presente causa.
72.
La violazione del diritto dell’imputato all’informazione sull’accusa in un procedimento penale – come sostiene il governo tedesco – può ben spazzare via i procedimenti penali collegati. Mi chiedo tuttavia se la situazione possa essere diversa qualora, ad esempio, il procedimento successivo riguardi l’adozione di misure amministrative. Che dire delle potenziali azioni di risarcimento in sede civile fondate sul carattere definitivo del (primo) decreto penale di condanna? Che dire, infine, delle ricadute indirette sulla sfera privata (
32
)? Nella normativa nazionale esistono ulteriori meccanismi che potrebbero tutelare una persona indagata o imputata anche dalle conseguenze negative di un procedimento penale intentato in violazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 a livello amministrativo e civile? In caso di risposta negativa, in tali situazioni potrebbe sorgere un problema di equivalenza.
73.
Detta questione riporta il discorso al punto di partenza: la questione dell’equivalenza e la qualità della notifica degli atti in materia penale. Tale punto, posto in termini il più possibile crudi, potrebbe essere esposto come segue: è (ancora) giustificato trattare i cittadini dell’Unione non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] automaticamente latitanti e senza tetto (
33
) e porre in essere, nei confronti di essi, una finzione giuridica, il che significa in effetti che le autorità dello Stato notificano gli atti ai propri dipendenti, i quali a quanto pare hanno un obbligo molto «leggero» in relazione all’inoltro di siffatti atti? Ciò significa, a livello pratico e nel caso in qualche modo specifico del decreto penale di condanna, che mentre le persone residenti sul territorio tedesco beneficiano di un elevato livello di tutela giuridica, gli altri cittadini dell’Unione evidentemente non hanno quasi nessuna tutela?
74.
È lecito pertanto dubitare che possa continuare a lungo ad essere giustificabile, sia a livello dell’Unione sia a livello nazionale, l’attuale duplice approccio alla notifica di provvedimenti giudiziari di natura penale.
75.
A livello dell’Unione, si stanno compiendo progressi significativi nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, più specificamente, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. Come sancito dall’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, tale orientamento è fondato sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri in una serie di settori pertinenti. La direttiva 2012/13 è uno degli strumenti adottati, sulla base dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, nell’ambito del cosiddetto Programma di Stoccolma (
34
). Attualmente il legislatore dell’Unione sta esaminando un certo numero di proposte di nuovi strumenti normativi in tale settore, al fine di rafforzare ulteriormente il principio di fiducia reciproca e aumentare il grado di cooperazione amministrativa e giudiziaria tra le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
76.
Al contempo, i mercati dei servizi – compresi i servizi postali – stanno diventando sempre più integrati. In tale contesto non occorre forse soffermarsi sulle norme che disciplinano la fornitura di servizi postali nell’Unione europea (
35
). È sufficiente sottolineare, tra l’altro, che le società incaricate dell’espletamento degli obblighi di servizio universale devono rispettare una serie di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e finalizzati a garantire un insieme minimo di servizi, di carattere nazionale o transfrontaliero, di qualità specifica (
36
). È a mio avviso indicativo che il governo tedesco, invitato all’udienza a spiegare le ragioni del suo diverso (e complesso) sistema di notificazione di atti giudiziari di natura penale all’estero e per quale motivo non sia possibile inviare una lettera raccomandata ad un altro Stato membro, abbia risposto semplicemente che il sistema è stato creato molto tempo fa.
77.
Alla luce di tali sviluppi, è probabile che in futuro si ripresentino problemi di equivalenza e di proporzionalità. Sospetto che diverrà progressivamente più difficile sostenere che l’invio di una lettera raccomandata transfrontaliera è generalmente più lento e/o dà adito a maggiori incertezze rispetto all’invio della stessa ad un’altra destinazione all’interno dello stesso Stato membro. In ogni caso, quand’anche ciò restasse vero, è legittimo chiedersi se la differenza tra le due situazioni in parola sia così significativa da giustificare un sistema come quello istituito dalla normativa nazionale di cui trattasi. Ancora una volta, la normativa nazionale in oggetto tratta sempre ed automaticamente qualsiasi cittadino dell’Unione non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o una persona senza un domicilio noto. Orbene, è certamente immaginabile un sistema meno drastico (o, piuttosto, più proporzionato) nei confronti di persone che risiedono all’estero.
78.
Giustificare un siffatto livello di tutela giuridica in base al diritto dell’Unione, inoltre, diventa ancor più difficile quando si prendono in considerazione altri regimi di notificazione o comunicazione transfrontaliera di atti. Ad esempio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere particolarmente rigorosi nel notificare atti giudiziari di natura civile e commerciale all’estero, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 (
37
). Nell’ambito di detto regime, come interpretato dalla Corte, anche lievi errori nella notifica di atti giudiziari, compresa l’omissione di un modulo allegato nella lingua appropriata, possono avere conseguenze di vasta portata sul procedimento (
38
).
79.
È certamente vero che, mentre la notifica degli atti giudiziari di natura civile e commerciale è armonizzata, la notifica degli atti di natura penale in gran parte non lo è. Detto argomento, formalmente corretto, serve a sottolineare l’anomalia sistemica per cui esiste un grado molto elevato di tutela della notifica di atti giudiziari
civili
, ma non vi è quasi nessuna tutela per quelli di natura
penale
.
80.
Dal punto di vista dello Stato membro interessato, infine, ci si potrebbe parimenti chiedere in che misura la soluzione raggiunta con le sentenze Covaci e Tranca e potenzialmente approfondita e confermata nel caso di specie, sia nell’interesse di qualsiasi Stato membro e dell’esecutività delle sue decisioni. È forse auspicabile per uno Stato membro: (i) che le sue decisioni giudiziarie di natura penale notificate a persone che risiedono in altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione corrano il rischio di rimanere sospese in un limbo giuridico perpetuo; (ii) che esse possano non essere esecutive o possano essere riaperte in qualsiasi momento quando i loro destinatari vengano a conoscenza di tali decisioni e propongano opposizione avverso le stesse; (iii) che i passi giuridici successivi, adottati sulla base di dette decisioni, indipendentemente dal fatto che abbiano natura penale, amministrativa o civile, possano prestarsi a contestazioni o addirittura essere nulli; o (iv) che tali decisioni difficilmente siano oggetto di riconoscimento ed esecuzione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che vi danno esecuzione possono sollevare rilievi in relazione alle decisioni penali adottate di fatto in contumacia e ad insaputa dell’interessato, il quale non ha pertanto potuto esercitare alcun diritto di difesa? (
39
) In considerazione dei problemi strutturali in oggetto, non potrebbe forse essere di massimo interesse per uno Stato membro, anche che agisca singolarmente, riesaminare la vera origine del problema, vale a dire la discutibile qualità della notifica degli atti, invece che mettere altre toppe per gestire le specificità del prossimo caso singolo?
81.
In sintesi, è improbabile che la Corte riesamini alla leggera (e nemmeno dovrebbe) la sua giurisprudenza, in particolare su questioni su cui si è pronunciata solo di recente. Tuttavia, ritengo che la presente causa rappresenti il limite estremo entro cui la Corte può spingersi quando dichiara che una normativa nazionale che pone evidenti problemi in relazione alla tutela giuridica di cittadini dell’Unione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] è conforme al diritto dell’Unione. Se altri casi della medesima natura venissero sottoposti alla Corte, confermando in modo autorevole i problemi già individuati e suggerendo l’esistenza di ulteriori carenze in tutto il procedimento, la Corte potrebbe dover riconsiderare l’intero settore della giurisprudenza, ivi compreso il suo assunto di partenza, ossia che, nonostante la notevole differenza tra i due regimi di notifica, in termini di tutela giuridica, essi possono in qualche modo essere considerati «separati ma eguali» (
40
). Gli elementi di fatto e di diritto addotti nei casi successivi possono dimostrare che detti assunti di partenza potrebbero non essere stati corretti. Una cosa è chiara: non si può permettere che una notifica effettuata mediante fictio (iuris) trasformi anche la tutela giuridica dei diritti dei cittadini dell’Unione in una finzione.
V.
Conclusione
82.
Propongo che la Corte risponda come segue alle questioni pregiudiziali proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]):
–
l’articolo 6 della direttiva 2012/13 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, non osta a una normativa nazionale in base a cui un decreto penale di condanna di cui è destinataria una persona che non è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] definitivo dopo esser stato notificato al domiciliatario, anche se l’imputato non sia stato messo a conoscenza di detto decreto, purché l’imputato: (i) riceva la corretta notificazione del decreto una volta che ha conoscenza di quest’ultimo e ottenga la piena rimessione in termini e (ii) non possa essere dichiarato penalmente responsabile per non essersi conformato alle misure imposte con il decreto, sulla base del fatto che egli non ha tentato di informarsi presso il domiciliatario circa l’esito del procedimento precedente.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
)
GU 2012, L 142, pag. 1
.
(
3
) Sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci (
C‑216/14
,
EU:C:2015:686
) («sentenza Covaci») e del 22 marzo 2017, Tranca e a. (
C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16
,
EU:C:2017:228
) («sentenza Tranca»).
(
4
) Resta applicabile e pertinente il diritto primario, anche a fronte di disposizioni più specifiche di diritto derivato. V., di recente, nell’ambito delle patenti di guida e dell’interazione tra le disposizioni in materia di libera circolazione e di non discriminazione del trattato e la direttiva 2006/126/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (
GU 2006, L 403, pag. 18
), sentenza del 26 ottobre 2017, I (
C‑195/16
,
EU:C:2017:815
).
(
5
) A partire dal rilievo fattuale relativo alla professione dell’imputato e dal conseguente chiarimento di quali disposizioni del trattato sarebbero di fatto applicabili allo stesso (quelle in materia di lavoratori, di stabilimento o di libera prestazione dei servizi).
(
6
) V. sopra, nota 3.
(
7
) Applicando il principio iura (Europaea) novit Curia (Europaea); v., in tal senso, ad esempio, sentenza del 19 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑5/12
,
EU:C:2013:571
, punti
40
e
41
e giurisprudenza ivi citata).
(
8
) Il corsivo è mio.
(
9
) Nel caso di specie, in base all’articolo 44 del codice di procedura penale tedesco.
(
10
) V, in particolare, considerando 3, 8 e 41 della direttiva 2012/13.
(
11
) Il corsivo è mio.
(
12
) Sentenza Covaci, punto 20.
(
13
) Riportato nel paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
(
14
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Covaci (
C‑216/14
,
EU:C:2015:305
, paragrafo
32
).
(
15
) V. considerando 41 della direttiva 2012/13 e, in generale, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(
16
) V., in tal senso, Covaci, punto 62, e Tranca, punto 37.
(
17
) V., in tal senso, Covaci, punto 63, e Tranca, punto 38.
(
18
) V., in tal senso, Covaci, punto 65, e Tranca, punto 40.
(
19
) V., in tal senso, Covaci, punto 68.
(
20
) V., in tal senso, Tranca, punti 41 e 42.
(
21
) V., in tal senso, Covaci, punto 67, e Tranca, punti 45 e 46.
(
22
) V., in tal senso, Tranca, punti 48 e 49.
(
23
) Il giudice del rinvio fa particolare riferimento agli articoli 176, 178, paragrafo 1, comma 1 e da 180 a 182 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco).
(
24
) Anche in considerazione della portata del caso, come esposto nei paragrafi da 23 a 27.
(
25
) V. paragrafi da 41 a 43 delle presenti conclusioni.
(
26
) Si può presumere con sicurezza che anche coloro che amano i romanzi di Kafka a livello letterario, probabilmente non amerebbero altrettanto essere nei panni di Josef K., processato (e anche condannato in contumacia) senza che gliene sia mai stato comunicato il motivo [Kafka, Franz, Der Proceß (Il processo), 4
°
ed., Fischer, Frankfurt am Main, 2011].
(
27
) Ciò può dipendere dalle specificità del sistema giuridico nazionale: ad esempio, la decisione può diventare definitiva soltanto a condizione che sia correttamente notificata alla persona in oggetto, oppure potrebbe diventare efficace ma essere annullata in seguito se viene fatta richiesta in tal senso. Ritengo che la (im)possibilità di una simile interpretazione dogmatica in base al diritto tedesco sia uno dei punti di disaccordo tra il giudice del rinvio e il governo tedesco.
(
28
) Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio indica che ciò si verifica nel caso di specie e il governo tedesco non l’ha contestato.
(
29
) V., in tal senso, Pfeiffer e a. (
da C‑397/01 a C‑403/01
,
EU:C:2004:584
, punto
113
e giurisprudenza ivi citata).
(
30
) V., ad esempio, la recente sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, punto
74
).
(
31
) Nella fase in oggetto, non mi addentrerò neppure nell’affascinante questione relativa a quali informazioni sui propri diritti debbano essere fornite ad una persona che si trova nella situazione del conducente, da parte di quali autorità nazionali e quando (e se e in che modo un siffatto obbligo sia stato ottemperato nel caso di specie).
(
32
) A titolo esemplificativo, una persona potrebbe non riuscire ad ottenere un posto di lavoro in [OSCURATO:PERSONA] a causa dei suoi precedenti penali, di cui non era tuttavia a conoscenza.
(
33
) Per chiarezza, la [OSCURATO:PERSONA] non è di certo l’unico Stato membro che ricorre a presunzioni legali o anche a finzioni, in alcuni casi di notifica di atti. Ciò che tuttavia ritengo alquanto singolare è il sistema di nominare un domiciliatario che, da un lato, è autorizzato ad agire in toto a nome dell’indagato o imputato, ma, allo stesso tempo, non ha praticamente alcun obbligo di mettersi in contatto con lui in modo adeguato. L’intero approccio risulta di conseguenza curiosamente ambiguo: non si tratta né di un’adeguata rappresentanza né di un’adeguata notifica.
(
34
) Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa ad una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (
GU 2009, C 295, pag. 1
) e Consiglio europeo, «Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», punto 2.4 (
GU 2010, C 115, pag. 1
).
(
35
) V., in particolare, direttiva 97/67/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (
GU 1998, L 15, pag. 14
) e successive modifiche.
(
36
) V., in particolare, considerando 11 e 13 della direttiva 97/67.
(
37
) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (
GU 2007, L 324, pag. 79
).
(
38
) V., ad esempio, sentenze del 16 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑519/13
,
EU:C:2015:603
) e del 2 marzo 2017, Henderson (
C‑354/15
,
EU:C:2017:157
).
(
39
) V., a titolo esemplificativo (e senza pronunciarsi sulla sua potenziale applicabilità al caso di specie), l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (
GU 2005, L 76, pag. 16
).
(
40
) Si tratta del punto di partenza sia nella sentenza Covaci sia nella sentenza Tranca – v. paragrafi 41 e 42.